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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31419/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 15 aprile 2013 del Tribunale di Bassano del Grappa che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia, con la recidiva reiterata specifica; in particolare, la Corte territoriale ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva, riducendo di conseguenza la pena; - che il ricorso dell'imputata, che con il primo motivo si duole della carenza di motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla adeguatezza della pena, è inammissibile, atteso che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile laddove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza del 15 aprile 2013 del Tribunale di Bassano del Grappa che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione aggravato e l'aveva condannata alla pena di giustizia, con la recidiva reiterata specifica; in particolare, la Corte territoriale ha applicato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva, riducendo di conseguenza la pena; - che il ricorso dell'imputata, che con il primo motivo si duole della carenza di motivazione in ordine alla assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla adeguatezza della pena, è inammissibile, atteso che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile laddove deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 4.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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