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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12951/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 19431/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 12951/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 19431/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.196/5/2025 depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 22 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 19431/2025Numero sezionale 1060/2026Numero di raccolta generale 12951/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 19431/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.196/5/2025 depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 22 aprile 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12951/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris