CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 10626del ruolo generale dell’anno 2023, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale GT Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] rappresentatoe difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.to Giusepp ina Ferrandina, Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] agevolata Ex lege 197 del 2022 elettivamente domiciliato presso l ’indirizzo di posta elettronica del difensore(PEC) avvgiusiferrandina @pec.giuffrè.it ; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglian. 3515 /02/2022, depositata in data 21 dicembre 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato aun motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Pugliaaveva rigettato l’appello principale proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale GT Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 3283 /0 9 /20 17 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari che aveva accolto il ricorso proposto dalsuddetto contribuente avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, per il 2007, aveva ripreso a tassazione costi indebitamene dedotti, ai fini delle imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, in relazione a fatture emesse da fornitori ([OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].) per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; - il contribuente resiste con controricorso deducendo l’avvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata ex lege n. 197/2022 e successivo DL n. 34/2023 chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; -il contribuente ha depositato memoria insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.[OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 c.c., 109 del TUIR, 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972 per avere il giudice di appello, in violazione del criterio di riparto dell’onere della prova, ritenuto non fornita dall’Ufficio prova adeguata della contestata inesistenza delle operazioni fatturate e, al contempo, assolto da parte del contribuente l’onere probatorio a contrario a suo carico nonostante l’irrilevanza degli argomenti difensivi addotti; -la contribuente ha depositato in allegato al controricorso domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata ex art. 197/22, nonché relativa ricevuta di comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con attestazione dell’Agenzia del versamento in data 14.6.2023, dell’intero importo dovuto (euro 32.868,00); -ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto delpresidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; -ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit. «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione e' impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione e' motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201); -pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate; -che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018); PQM [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio. Le spese di lite restan