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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 19504/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32322/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E PER L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati avverso SENTENZA di COMM.TRIB. di secondo grado di BOLZANO n.27/2018 depositata i l 06/04/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La EUM [OSCURATO:PERSONA] e per l’[OSCURATO:PERSONA] in Passiria – coop. (da ora EUM) ha impugnato l’atto impositivo [OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] di Brunico per il recupero di accisa gravante su energia elettrica fornita in esenzione con riferimento agli anni 2010-2013.

Secondo l’Ufficio, la società cooperativa, attiva nella produzione di energia elettrica, era stata erroneamente sottoposta al regime della esenzione dell’accisa (art. 52 comma 3 lett. b TUA) perché l’energia elettrica prodotta era utilizzata dai singoli soci cooperatori e non veniva impiegata per lo svolgimentodella sua attività. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha respinto il ricorso e la Commissione di secondo grado ha rigettato l’appello proposto dalla EUM.

Avverso questa sentenza di gravame la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e deposita memoria.

Resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 comma 3 lett. b) TUA d.lgs. n. 504/1995, dell’art. 2 comma 2 d.lgs. n. 79/1999 (c.d.

Decreto Bersani), dell’art. 1 comma 911 legge n. 208 del 2015, dell’art. 12 delle preleggi.

In particolare, la nozione di “autoproduzione” di cui all’art. 52 comma 3 lett. b) TUA dovrebbe essere assunta dall’art. 2 comma 2 d.lgs. n. 79/1999 (c.d. decreto Bersani) che considera autoproduttori anche le società che producono energia elettrica per uso «dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica», tanto più che con la normainterpretativa di cui all’art. 1 comma 911 legge n. 208/2015 si è confermata l’applicabilità dell’art. 52 comma 3 lett. b) cit. anche all’energia elettrica «consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica ..» Il motivo è infondato.

1.1. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema diaccise, le società consortili costituite per l'autoproduzione dienergia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione dienergia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzionelimitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati (Cass. n. 26142 del 2019; Cass. n. 20819 del 2020; Cass. 18863 del 2020).

1.2. Inoltre, questa Corte ha già stabilito che la nozione di autoproduttore di cui al decreto Bersani è irrilevante ai fini dell’esenzione in oggetto, perché contenuta in una legge avente scopi diversi da quelli tributari e d é estranea alla materia fiscale , regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori (Cass. n. 23529 del 2012, Cass. n. 13681 del 2009, Cass. n. 3537 del 2012, Cass. n. 8293 del 2014; Cass. n. 18863 del 2020).

1.3. La CT d’appello si è conformata a questi principi, riconducendo la disciplina della vicenda all’art. 52 comma 3 lett. b) cit. ed affermando l’inapplicabilità della legge n. 208/2015 che estende l’esonero dal pagamento delle accise a ll’energia elettrica consumata dai soci di cooperative costituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 1643/1962; questa, infatti, ha natura innovativa e trova applicazione solo dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, ha esclu s o l’appl icabilità della definizione di autoproduttore di cui al decreto Bersani. 2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 comma 3 lett. b) TUA d.lgs. 504/1995 «in relazione alla lesione del protocollo di Kyoto» nonché dell’art. 10 comma 3 legge n. 133/1999, La ricorrente censura la pronunzia della Commissione Tributaria di secondo grado, laddove questa ha ritenuto che l’interpretazione restrittiva dell’art. 52 comma 3 lett. b cit. non violerebbe i doveri del Protocollo di Kyoto, segnalando che, invece, la ratio di quest’impegno internazionale è proprio quello di promuovere la produzione di energia elettrica “pulita”, attraverso le agevolazioni fiscali, ratio che ve rrebbe pregiudicata da una lettura restrittiva della norma come é confermato dall’art. 10 comma 6 legge n. 133/1999.

Il motivo è infondato.

2.1. L’adesione alla Convenzione di Kyoto non ha forza vincolante e precettiva nel senso preteso dalla ricorrente, perché con essa gli Stati aderenti si impegnano a realizzare interventi di natura legislativa volti a conseguire una consistente riduzione dell’emissione di gas ad effetto serra.

Inoltre, proprio l’art. 10 comma 6 invocato, avente lo scopo di «agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997», conferma l’interpretazione restrittiva, perché limita l'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5 all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili «consumata dalle imprese di autoproduzione» per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

3. Con il terzo motivo deduce, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 comma 3 lett b) TUA d.lgs. n. 504/1995 in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., ravvisando nell’interpretazione accolta dai giudici di merito una lesione dei principi di eguaglianza e di libertà di impresa.

La doglianza è infondata.

3.1. Rientra nella discrezionalità del legislatore individuare e caratterizzare le fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi che possono essere disciplinate mediante una dettagliata specificazione dei requisiti soggettivi e oggettivi ; i n questo caso, tale deroga non presenta alcun profilo discriminatorio, in violazione dei principi costituzionale indicati, perché la limitazione non riguarda soltanto le cooperative ma tutti i soggetti che non utilizzano nell’ambito della propria attività produttiva l’energia elettrica da fonti rinnovabili autoprodotta. 4.Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 comma 3 lett. b) TUA d.lgs. n. 504/1995, dell’art. 3 legge n. 212/2000, dell’art. 10 legge n. 212/200, censurando la sentenza della CTR laddove afferma che, fino all’anno 2013, l’Agenzia aveva falsamente interpretato l’art. 52 a favore della cooperative e, con l’atto impugnato, aveva corretto l’interpretazione.

La ricorrentelamenta che, così procedendo, si era data efficacia retroattiva all’interpretazione di norma fiscale in lesione del legittimo affidamento.

Il motivo è infondato. 4.1.Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte , «la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni» (così Cass. n. 370 del 2019, con riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; nonché Cass. n. 18863 del 2020; Cass. n. 10499 del 2018; Cass. n. 12635 del 2017; Cass. n. 5934 del 2015; Cass. n. 16692 del 2013; Cass.n. 21070 del 2011; Cass. n. 19479 del 2009).

4.2. E’ stato altresì precisato che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000» (Cass. n. 12635 del 2017; Cass. n. 10195 del 2016; Cass. n. 3757 del 2012; Cass. n. 2133 del 2002). 4.3.Il principio deriva dal precedente delle Sezioni Unite, per il quale «la circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata.

Ciò è tanto vero che si è posto il problema della eventuale tutela del contribuente di fronte al mutamento di indirizzo (interpretativo) adottato dall'amministrazione e si è escluso che tale tutela sia possibile anche sotto il profilo dell'affidamento, stante la evidente collisione che si determinerebbe con il principio - coniugato secondo un diverso lessico, ma riferito ad un unico concetto - di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta.

Non si può, al riguardo, non concordare con quella dottrina secondo la quale ammettere che l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé e i Giudici tributari, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che, a tacer d'altro, è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost.» (Cass. sez. un. n. 23031 del 2007, in motivazione). 4.4.Il mutamento nell’interpretazione della norma agevolatrice da parte dell’Ufficio, quindi, non ha provocato alcuna applicazione retroattiva della norma impositiva, non comportando un fatto a carico del contribuente diverso dal semplice adempimento della obbligazione già esistente, né ricorre la violazione dell’art. 10 l.n. 212/2000 perché è pacifico che l’Amministrazione non ha applicato sanzioni néha richiesto gli interessi moratori, essendosi limitata ad applicare i comuni interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale trattandosi comunque di credito liquido ed esigibile. 5.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32322/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E PER L'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende; -controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; -intimati avverso SENTENZA di COMM.TRIB. di secondo grado di BOLZANO n.27/2018 depositata i l 06/04/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La EUM [OSCURATO:PERSONA] e per l’[OSCURATO:PERSONA] in Passiria – coop. (da ora EUM) ha impugnato l’atto impositivo [OSCURATO:DATA_NASCITA] emesso dall’[OSCURATO:PERSONA] di Brunico per il recupero di accisa gravante su energia elettrica fornita in esenzione con riferimento agli anni 2010-2013. Secondo l’Ufficio, la società cooperativa, attiva nella produzione di energia elettrica, era stata erroneamente sottoposta al regime della esenzione dell’accisa (art. 52 comma 3 lett. b TUA) perché l’energia elettrica prodotta era utilizzata dai singoli soci cooperatori e non veniva impiegata per lo svolgimentodella sua attività. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha respinto il ricorso e la Commissione di secondo grado ha rigettato l’appello proposto dalla EUM. Avverso questa sentenza di gravame la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e deposita memoria. Resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 comma 3 lett. b) TUA d.lgs. n. 504/1995, dell’art. 2 comma 2 d.lgs. n. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani), dell’art. 1 comma 911 legge n. 208 del 2015, dell’art. 12 delle preleggi. In particolare, la nozione di “autoproduzione” di cui all’art. 52 comma 3 lett. b) TUA dovrebbe essere assunta dall’art. 2 comma 2 d.lgs. n. 79/1999 (c.d. decreto Bersani) che considera autoproduttori anche le società che producono energia elettrica per uso «dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica», tanto più che con la normainterpretativa di cui all’art. 1 comma 911 legge n. 208/2015 si è confermata l’applicabilità dell’art. 52 comma 3 lett. b) cit. anche all’energia elettrica «consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica ..» Il motivo è infondato. 1.1. Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema diaccise, le società consortili costituite per l'autoproduzione dienergia da fonti rinnovabili, come tutte le officine di produzione dienergia elettrica utilizzata per uso proprio, sono obbligate al pagamento del tributo, a norma dell'art. 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre ne sono esentate, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), dello stesso decreto (nel testo applicabile ratione temporis, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m, del d.lgs. n. 26 del 2007) solamente a condizione che l'energia, oltre che autoprodotta con impianti aventi potenza disponibile superiore a 20 KW, sia anche autoconsumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con la conseguenza che suddette società beneficiano dell'esenzionelimitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche per quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati (Cass. n. 26142 del 2019; Cass. n. 20819 del 2020; Cass. 18863 del 2020). 1.2. Inoltre, questa Corte ha già stabilito che la nozione di autoproduttore di cui al decreto Bersani è irrilevante ai fini dell’esenzione in oggetto, perché contenuta in una legge avente scopi diversi da quelli tributari e d é estranea alla materia fiscale , regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori (Cass. n. 23529 del 2012, Cass. n. 13681 del 2009, Cass. n. 3537 del 2012, Cass. n. 8293 del 2014; Cass. n. 18863 del 2020). 1.3. La CT d’appello si è conformata a questi principi, riconducendo la disciplina della vicenda all’art. 52 comma 3 lett. b) cit. ed affermando l’inapplicabilità della legge n. 208/2015 che estende l’esonero dal pagamento delle accise a ll’energia elettrica consumata dai soci di cooperative costituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 1643/1962; questa, infatti, ha natura innovativa e trova applicazione solo dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; inoltre, ha esclu s o l’appl icabilità della definizione di autoproduttore di cui al decreto Bersani. 2.Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 comma 3 lett. b) TUA d.lgs. 504/1995 «in relazione alla lesione del protocollo di Kyoto» nonché dell’art. 10 comma 3 legge n. 133/1999, La ricorrente censura la pronunzia della Commissione Tributaria di secondo grado, laddove questa ha ritenuto che l’interpretazione restrittiva dell’art. 52 comma 3 lett. b cit. non violerebbe i doveri del Protocollo di Kyoto, segnalando che, invece, la ratio di quest’impegno internazionale è proprio quello di promuovere la produzione di energia elettrica “pulita”, attraverso le agevolazioni fiscali, ratio che ve rrebbe pregiudicata da una lettura restrittiva della norma come é confermato dall’art. 10 comma 6 legge n. 133/1999. Il motivo è infondato. 2.1. L’adesione alla Convenzione di Kyoto non ha forza vincolante e precettiva nel senso preteso dalla ricorrente, perché con essa gli Stati aderenti si impegnano a realizzare interventi di natura legislativa volti a conseguire una consistente riduzione dell’emissione di gas ad effetto serra. Inoltre, proprio l’art. 10 comma 6 invocato, avente lo scopo di «agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997», conferma l’interpretazione restrittiva, perché limita l'applicazione delle addizionali erariali di cui al comma 5 all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili «consumata dalle imprese di autoproduzione» per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. 3. Con il terzo motivo deduce, con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 comma 3 lett b) TUA d.lgs. n. 504/1995 in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., ravvisando nell’interpretazione accolta dai giudici di merito una lesione dei principi di eguaglianza e di libertà di impresa. La doglianza è infondata. 3.1. Rientra nella discrezionalità del legislatore individuare e caratterizzare le fattispecie derogatorie alle regole di determinazione ed applicazione dei tributi che possono essere disciplinate mediante una dettagliata specificazione dei requisiti soggettivi e oggettivi ; i n questo caso, tale deroga non presenta alcun profilo discriminatorio, in violazione dei principi costituzionale indicati, perché la limitazione non riguarda soltanto le cooperative ma tutti i soggetti che non utilizzano nell’ambito della propria attività produttiva l’energia elettrica da fonti rinnovabili autoprodotta. 4.Con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 comma 3 lett. b) TUA d.lgs. n. 504/1995, dell’art. 3 legge n. 212/2000, dell’art. 10 legge n. 212/200, censurando la sentenza della CTR laddove afferma che, fino all’anno 2013, l’Agenzia aveva falsamente interpretato l’art. 52 a favore della cooperative e, con l’atto impugnato, aveva corretto l’interpretazione. La ricorrentelamenta che, così procedendo, si era data efficacia retroattiva all’interpretazione di norma fiscale in lesione del legittimo affidamento. Il motivo è infondato. 4.1.Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte , «la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, sancita dall'art. 10, commi 1 e 2, della l. n. 212 del 2000, costituisce espressione di un principio generale dell'ordinamento tributario, che trova origine nei principi affermati dagli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. ed, in materia di tributi armonizzati, in quelli dell'ordinamento dell'Unione europea, sicché deve ritenersi che la situazione di incertezza interpretativa, ingenerata da risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria, anche se non influisce sulla debenza dell'imposta, deve essere valutata ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle sanzioni» (così Cass. n. 370 del 2019, con riferimenti alla giurisprudenza europea in materia di tributi armonizzati; nonché Cass. n. 18863 del 2020; Cass. n. 10499 del 2018; Cass. n. 12635 del 2017; Cass. n. 5934 del 2015; Cass. n. 16692 del 2013; Cass.n. 21070 del 2011; Cass. n. 19479 del 2009). 4.2. E’ stato altresì precisato che «le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della l. n. 212 del 2000» (Cass. n. 12635 del 2017; Cass. n. 10195 del 2016; Cass. n. 3757 del 2012; Cass. n. 2133 del 2002). 4.3.Il principio deriva dal precedente delle Sezioni Unite, per il quale «la circolare non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata, la quale resta libera di modificare, correggere e anche completamente disattendere l'interpretazione adottata. Ciò è tanto vero che si è posto il problema della eventuale tutela del contribuente di fronte al mutamento di indirizzo (interpretativo) adottato dall'amministrazione e si è escluso che tale tutela sia possibile anche sotto il profilo dell'affidamento, stante la evidente collisione che si determinerebbe con il principio - coniugato secondo un diverso lessico, ma riferito ad un unico concetto - di inderogabilità delle norme tributarie, di indisponibilità dell'obbligazione tributaria, di vincolatezza della funzione di imposizione, di irrinunciabilità del diritto di imposta. Non si può, al riguardo, non concordare con quella dottrina secondo la quale ammettere che l'amministrazione, quando esprime opinioni interpretative (ancorché prive di fondamento nella legge), crea vincoli per sé e i Giudici tributari, equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo che, a tacer d'altro, è in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge codificato dall'art. 23 Cost.» (Cass. sez. un. n. 23031 del 2007, in motivazione). 4.4.Il mutamento nell’interpretazione della norma agevolatrice da parte dell’Ufficio, quindi, non ha provocato alcuna applicazione retroattiva della norma impositiva, non comportando un fatto a carico del contribuente diverso dal semplice adempimento della obbligazione già esistente, né ricorre la violazione dell’art. 10 l.n. 212/2000 perché è pacifico che l’Amministrazione non ha applicato sanzioni néha richiesto gli interessi moratori, essendosi limitata ad applicare i comuni interessi ex art. 1282 c.c. nella misura legale trattandosi comunque di credito liquido ed esigibile. 5.Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800,00 oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
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