CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 07988/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2278/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 35493/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di Citta' di Castello dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Città di Castello con sentenza del 23 giugno 2022 condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 15.000 di multa per il delitto di cui all’art. 14 comma 5 quater d.lgs. 286/98. 2. Avverso detto provvedimento propone appello, poi convertito in ricorso state l’inappellabilità della sentenza ex art. 37 d.lgs. 274/2000, formulando tre motivi di gravame. 2.1 Con il primo motivo lamenta l’omessa valutazione circa la sussistenza di un giustificato motivo alla permanenza dell’imputato sul territorio nazionale. Tale motivo sarebbe integrato dalla presenza in Italia del fratello dell’imputato e della sua famiglia. 2.2 Con il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 2.3 Con il terzo motivo lamenta la eccessività del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve essere rilevata l’improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 344 bis cod. proc. pen. L’improcedibilità è maturata il 23 settembre 2024; il ricorso proposto dall’imputato non è inammissibile, quanto meno circa il secondo motivo di doglianza, posto che effettivamente in [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7988/2026 Roma, lì, 27/02/2026 sede di conclusioni avanti al [OSCURATO:PERSONA] di pace venne chiesto il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, affine alla causa di improcedibilità dell’azione penale per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000, ma nessuna risposta a tale istanza, nemmeno implicita, è contenuta nel provvedimento impugnato. Per contro, se il ricorso fosse stato ritenuto inammissibile, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, avrebbe impedito la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall'art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134. (Sez. 2, n. 40349 del 27/06/2024, Piano, Rv. 287085 - 01). 2. Conseguentemente, deve essere annullato senza rinvio l’impugnato provvedimento perché l’azione penale è divenuta improcedibile a norma dell’art. 344 bis cod. proc. pen. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l’azione penale è improcedibile a norma dell’art. 344 bis cod. proc. pen. Così deciso il 12 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]