Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 20120/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino, sull’accordo delleparti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena comminataall’imputato, per i delitti di bancarotta fraudolenta e di cui all’art. 353 cod. pen.,nella misura di anni tre e mesi nove di reclusione.2.

Avverso tale decisione il Gerbi ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a un unico motivo, con il qualelamenta vizio di motivazione della decisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in temadi concordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso facciavalere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedereal concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.,Rv. 278170).Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logicoseguito dal giudice nella decisione.2.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dallalegge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Torino, sull’accordo delleparti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha determinato la pena comminataall’imputato, per i delitti di bancarotta fraudolenta e di cui all’art. 353 cod. pen.,nella misura di anni tre e mesi nove di reclusione.2. Avverso tale decisione il Gerbi ha proposto ricorso per cassazione,affidandosi, con il suo difensore di fiducia, a un unico motivo, con il qualelamenta vizio di motivazione della decisione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in temadi concordato in appello, può essere proposto il ricorso in cassazione avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. esclusivamente ove esso facciavalere motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedereal concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (ex ceteris, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M.,Rv. 278170).Da tanto deriva l’inammissibilità delle censure afferenti il percorso logicoseguito dal giudice nella decisione.2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equaconsiderando che il ricorso è stato proposto per ragioni non consentite dallalegge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20120/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris