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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026

Cassazione n. 18973/2026

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all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocata ElenaCresci-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di AndreaCorsini, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 3117/2019depositata il 24/12/2019.Numero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto in giudizio nel1987 avanti al Tribunale di Firenze i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e AndreaCorsini per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sui benimorendo dismessi da [OSCURATO:PERSONA] -padre, deceduto nel 1973-, e daRoberto [OSCURATO:PERSONA] -figlio di Neri e fratello dei condividenti, deceduto nel1984-.Dopo lo svolgimento dei giudizi di primo e di secondo grado, il ricorsoper cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] era stato accolto inrelazione al primo motivo, per violazione del giudicato interno formatosiper la sentenza n.2066/1990 del Tribunale di Firenze, che imponeva che ladivisione fosse eseguita con la predisposizione di due distinte masseereditarie, prima quella relitta da [OSCURATO:PERSONA], e poi quella relitta daRoberto [OSCURATO:PERSONA]: ciò anche in considerazione del fatto che Stefano LorenzoCorsini partecipava alla sola eredità di [OSCURATO:PERSONA].Riassunto tempestivamente il giudizio avanti alla Corte d’Appello dirichiesta di chiarimenti al Tecnico nominato- e, all’esito, la Corte d’Appelloaveva approvato, anche quanto all’eredità relitta da [OSCURATO:PERSONA], ilprogetto di divisione di cui al supplemento di CTU in data 20.12.2018 da intendersi nelle sue determinazioni parte integrante della sentenzae del suo dispositivo .Per quanto ancora qui interessa, la Corte d’Appello aveva cosìmotivato la decisione:-Sulla domanda di prelevamento ex art.725 c.c., conseguente allacondanna di [OSCURATO:PERSONA] alla collazione del podere denominatoPicchetto (o Picchietto) dei Boschi, svolta da [OSCURATO:PERSONA] per consentire a [OSCURATO:PERSONA] l’esercizio del suo diritto diNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026prelievo di una quota di beni corrispondenti al valore del donato in vita daNeri [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], e individuata prima sulla villa LeMozzette , il parco e gli annessi fino a concorrenza, poi sulla cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] : la domanda non può essere accolta per plurimimotivi: a) essa è tardiva, perché proposta per la prima volta in sede dilegittimità; non si può sostenere che l’aver chiesto fin dal primo gradol’imputazione alla massa ereditaria del Picchetto dei Boschi implichi di persé la domanda di prelevamento; su di essa le controparti non hannoaccettato il contraddittorio (il giudizio è stato introdotto nel 1986); b) aprescindere dalla preclusione processuale, vi è una preclusionesostanziale, afferente alla ratio sottesa all’istituto del prelevamento,perché, se la collazione, come nel caso di specie, è fatta perimputazione, il bene donato rimane di proprietà del donatario e i coeredine conseguono il valore, proporzionalmente compreso nella loro quota,mediante una maggiore partecipazione al relictum; i prelevamentidebbono avvenire prima dell’inizio della procedura di divisione, per quantopossibile con beni della stessa natura e qualità di quelli che non sono staticonferiti in natura e con riferimento al valore che essi avevano almomento di apertura della successione, non al momento della divisione;c) la domanda è proposta in relazione all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], conriferimento alla quale [OSCURATO:PERSONA], il solo a domandare ilprelevamento, ha diritto ad un quarto della quota del fratello Roberto, pariad un sedicesimo dell’intero; d) nell’ambito delle operazioni divisionali, ilsistema dei prelevamenti dalla massa a favore dei coeredi nei confronti dialtro coerede debitore in dipendenza dei rapporti di comunione non hacarattere obbligatorio, potendo essere raggiunto un risultato analogo mediante una ripartizione proporzionale del credito ed il suosoddisfacimento in sede di formazione delle porzioni ; a questosecondo criterio, nel caso in esame, è comunque possibile attenersi, nonapparendo agevole effettuare prelevamenti in natura nei termini voluti daNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026Corsini [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che lo stesso risultato deiprelevamenti può essere conseguito, mantenendo ferme le quote formatedal CTU e tenuto conto dei relativi conguagli , senza violazione delgiudicato costituito dalla sentenza n.2066/1990 del Tribunale di Firenze;-rimangono escluse dalla divisione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] leindennità relative alle espropriazioni intervenute in corso di causa[l’esclusione è ribadita nella specifica attribuzione di ognuna delle quotedelle due masse ereditarie, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]];-il consulente tecnico d’ufficio ha condivisibilmente motivato le ragioniche giustificano una ripartizione equa di [OSCURATO:PERSONA], del parcodella Villa, degli annessi della Villa, di [OSCURATO:PERSONA] e dei relativiannessi né appaiono rispondenti a criteri di funzionalità ed omogeneitàdelle quote le richieste di [OSCURATO:PERSONA] di assegnazione deiterreni e del centro aziendale gestiti, in impresa, a [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.s., rappresentata dall’attore in riassunzione, noncostituendo titolo preferenziale per attribuirsi la quasi totalità dei terrenidivisionali l’essere socio ed amministratore della predetta società(estranea all’asse ereditario) né per sottrarre ai relativi compendiimmobiliari cantine, rimesse e magazzini, ad evidente detrimento dei benioggetto, invece, della divisione ereditaria .[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato asette motivi.Hanno depositato controricorso: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDomitilla [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e l’erededi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’Elci (non anche l’altro erede delladefunta, [OSCURATO:PERSONA] d’Elci).Il ricorrente ha depositato memoria integrativa prima dell’adunanzafissata per la discussione in camera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/20261.

Occorre premettere che a fronte della notificazione rituale delricorso per cassazione ai procuratori domiciliatari di [OSCURATO:PERSONA], si è perlei costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] d’Elci in qualità di erede,allegandone l’intervenuto decesso e indicando l’esistenza di un altro erede,[OSCURATO:PERSONA] d’Elci -residente in Indonesia, a [OSCURATO:PERSONA]-,nei confronti del quale dovrebbe essere integrato il contraddittorio.Tenuto conto però dell’esito del ricorso per le motivazioni che sarannodi seguito illustrate, si intende confermare l’orientamento interpretativo diquesta Corte di legittimità, secondo il quale il principio costituzionale diragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottareprovvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto delcontraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. […] -cfr.

Cass. n. 18375/2010, che detta un principio di diritto di portatagenerale e rispondente alla ratio dell’art. 111 Cost.; cfr. anche Cass. n.10839/2019, nel senso che i possibili rilievi di carattere processualecedono, in applicazione del principio della ragione più liquida, nei casi incui l’esito dell’impugnazione renderebbe meramente formale l’attività daessi richiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo inviolazione del disposto dell’art. 111 Cost.-.2.

Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli art.724 e 725 c.c., in relazioneagli art.99, 167 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. .La Corte d’Appello di Firenze, nel ritenere erroneamente tardiva, equindi preclusa, la richiesta di prelevamento avanzata dal ricorrenteavrebbe disatteso i principi in materia di collazione ereditaria, che, sia seeffettuata in natura che per imputazione, è preordinata alla formazionedella massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata la parità ditrattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto di valore dellequote.

La collazione per imputazione si effettua addebitando il valore deibeni donati a carico della quota dell’erede donatario e consentendo ilNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni daparte degli eredi non donatari: i prelevamenti sono quindi una fase internaal procedimento di collazione per imputazione, di cui rappresentano laprincipale modalità di attuazione prevista dalla legge.

La collazione operaautomaticamente, indipendentemente da un’espressa domanda delcondividente e, essendo i prelevamenti la principale modalità di attuazionedella collazione, nemmeno questi sono subordinati ad una formaledomanda di parte.

Essa potrebbe essere richiesta nel corso del giudizio,fino ad esaurimento delle operazioni peritali.

Ne consegue che ladeclaratoria di inammissibilità per tardività, operata dalla Corte di merito,dell’istanza di prelevamento formulata dal coerede nel corso delprocedimento di divisione viola il disposto dell’rt.725 c.c.

Resta soltantoda evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il prelevamento in luogo deldefunto fratello Roberto, in attuazione della collazione per imputazione,disposta dal Tribunale di Firenze con la sentenza n.2066/1990 passata ingiudicato .3.

Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta la violazionee/o falsa applicazione degli art.724 e 725 c.c., in relazione all’art.329,comma 2, c.p.c., ai sensi dell’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. .La sentenza della Corte d’Appello di Firenze è erronea, secondo ilricorrente, anche nella parte in cui sembra fondare una preclusioneall’istanza di prelevamento dal fatto che il ricorrente non avrebbecensurato, in appello, la sentenza di primo grado nella parte in cui erastato approvato il progetto di divisione senza previa attuazione delprelevamento stesso.

La pronuncia non terrebbe conto del fatto che quelleoperazioni divisionali erano state annullate dalla prima pronuncia dellaCorte di Cassazione in ragione di un error in procedendo pregiudiziale, esono state rinnovate integralmente in fase di rinvio.4.

Nel terzo motivo di ricorso la sentenza della Corte d’Appello diNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026applicazione degli art.724 e 725 c.c., in relazione agli art.2909 cc e 329,comma 2, c.p.c., ai sensi dell’at.360 comma 1 n.4 c.p.c. .Secondo il ricorrente, la pronuncia impugnata violerebbe anche ilgiudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Firenze n.2066/1990,che ha definitivamente stabilito che il podere Picchetto o Picchietto deiBoschi , donato ad [OSCURATO:PERSONA], doveva essere collazionato perimputazione, con ciò determinando il diritto al prelevamento dei coeredi,ex art.725 c.c.I primi tre motivi di ricorso si esaminano congiuntamente, perchéevidentemente connessi, e, pur richiedendo una rettificazione dellamotivazione in ordine all’operatività dei prelevamenti e alla necessità peressi di una domanda tempestiva, sono infondati.Il sistema dei prelevamenti di cui all’art.725 c.c. è correlato all’istitutodella collazione -che mira ad assicurare il principio della parità ditrattamento tra coeredi donatari e coeredi non donatari (cfr. Cass. n.3235/2000, Cass. n. 2630/1990)- ove il coerede donatario abbia optato,nell’esercizio di una facoltà che gli è riconosciuta, per la collazione perimputazione; la possibilità -non l’obbligo- per i coeredi non donatari diprelevare beni in natura dalla massa, in proporzione delle rispettive quote,realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attivitàstrettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato dellacomunione ereditaria ma si pone nel contesto delle operazioni divisionali -la divisione vera e propria si attua solo per i beni residuati all'esito delleoperazioni di prelevamento-.

Poiché la collazione non è un'azione ma unistituto di diritto sostanziale, dal punto di vista processuale essa operaindipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficientela domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e l'esistenzadi beni oggetto di pregressa donazione, da considerare per la ricostruzionedell'asse ereditario e per ristabilire l'uguaglianza tra coeredi.

Allo stessomodo non si possono porre, in presenza di collazione per imputazione,Numero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026profili di necessità/novità della domanda di prelevamento correlata,anch’essa rientrante nelle attività che fanno parte delle operazionidivisionali e che sono comprese nella domanda di scioglimento dellacomunione ereditaria e di divisione dei beni.Non è corretto, pertanto, il rilievo della Corte d’Appello di Firenze inordine ai profili processuali di tardività della richiesta di prelevamento,proposta da [OSCURATO:PERSONA] e comunque possibile fino alladefinizione delle operazioni divisionali.Emerge comunque dalla sentenza oggetto di ricorso che i rilieviprocessuali volti a fondare la valutazione di tardività, pur esaminati, nonsono quelli determinanti per giustificare la decisione della Cortedistrettuale.

Essa infatti -dopo aver sottolineato che il prelevamento siponeva sulla sola quota di 1/16 in relazione all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], dipertinenza del ricorrente in quanto erede del fratello Roberto- ha valutatonel merito la richiesta affermando: il carattere non obbligatorio delprelevamento, che si può conseguire mediante una ripartizioneproporzionale del credito ed il suo soddisfacimento in sede di formazionedelle porzioni; il verificarsi del soddisfacimento sostanziale della finalitàdel prelevamento nel caso di specie perché, non essendo comunqueagevole effettuare prelevamenti in natura nei termini voluti da CorsiniLorenzo Stefano, lo stesso risultato era stato legittimamente conseguitomantenendo ferme le quote in natura formate dal consulente tecnicod’ufficio idonee, tenuto conto anche dei relativi conguagli, a garantire laproporzione tra le attribuzioni ai coeredi.Le considerazioni della Corte d’Appello di Firenze non violano pertantoil giudicato formatosi quanto alla collazione per imputazione, da parte diAndrea [OSCURATO:PERSONA], del Picchetto o Picchietto dei Boschi al patrimoniomorendo dismesso dal padre, perché la finalità del prelevamento è stataaccertata in concreto come rispettata attraverso la modalità di formazionedelle quote; esse sono altresì coerenti con l’orientamento interpretativo diNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026legittimità riguardante il disposto degli art.724, 725 c.c. -cfr.

Cass.n.3118/1993; Cass. n.17022/2017; Cass. n.27086/2021-.Le argomentazioni della Corte d’Appello di Firenze appena esaminate,costituenti ratio decidendi della sentenza impugnata, non sono stateconsiderate da [OSCURATO:PERSONA] che non svolge alcun rilievo criticoal riguardo.5.

Con il quarto motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e/o falsa applicazione degli art.111 Cost. e 132 c.p.c., aisensi dell’at.360 comma 1 n.4 c.p.c. (contraddittoria motivazione) .Secondo il ricorrente la Corte d’Appello prima avrebbe affermato,correttamente, che le indennità di espropriazione non rientravanonell’oggetto della divisione, poi avrebbe approvato un progetto di divisionepredisposto dal consulente tecnico d’ufficio, ove si considerano nelle quote indennità varie, essendo i terreni espropriati : ciò determinerebbeuna contraddizione insanabile.Il motivo è destituito di fondamento.La Corte distrettuale, dopo aver argomentato l’esclusione dall’oggettodella divisione delle indennità di esproprio, alle pag.13/14 della sentenza,nella Attribuzione delle due masse ereditarie attraverso la Assegnazione eredità relitta dal [OSCURATO:PERSONA] e la Assegnazione eredità relitta da [OSCURATO:PERSONA] , alle pag.25 e s.della sentenza, specifica per l’attribuzione ad ogni coerede che i beni sonoassegnati come da allegati 8 (quanto all’eredità di [OSCURATO:PERSONA]) e 9(quanto all’eredità di [OSCURATO:PERSONA]) alla CTU (fermo quanto già detto inmerito alle indennità che non sono state conteggiate) -quindi al nettodelle indennità di esproprio, espressamente non conteggiate-.Il ricorrente non si confronta con il contenuto della sentenza ma fariferimento ad un prospetto allegato alla lettera D del supplemento di CTU,che non corrisponde alle indicazioni emergenti dalla sentenza -la qualerichiama sì il supplemento di CTU in data 20.12.2018, ma individua nelloNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026specifico gli allegati e le tavole di riferimento (si tratta degli allegati 8 e 9e delle tavole 3 e 4), con la precisazione sopra evidenziata-.6. il quinto motivo di ricorso censura la sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art.99 e112 c.p.c. (extrapetizione), ai sensi dell’at.360 comma 1 n.4 c.p.c. .Secondo il ricorrente la sentenza presenterebbe un vizio diextrapetizione, cui conseguirebbe l’insanabile nullità di essa, derivantedalle stesse circostanze descritte al punto precedente: è infattievidente che la Corte d’Appello -allorché espressamente esclude che leindennità di esproprio siano comprese nel giudizio, ma al contempoapprova un progetto di divisione che provvede anche in relazione ad esse-non solo entra in intima contraddizione, ma altresì pronuncia al di fuori delperimetro segnato dell’oggetto del processo, emettendo, in parte qua, unastatuizione radicalmente nulla .Il motivo è infondato.Le considerazioni svolte nell’esaminare il motivo precedente tolgonoogni rilievo al preteso vizio di extrapetizione, senza necessità di ulterioriapprofondimenti.7.

Con il sesto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli art.713 e s. c.c., ai sensidell’at.360 comma 1 n.3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, aisensi dell’art.360, comma 1 n.5 c.p.c. .Al momento dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], i fratelliavevano costituito una società, denominata [OSCURATO:PERSONA] dei F.lliCorsini s.s., avente ad oggetto la gestione dell’azienda agricola Fattoria LeMozzette dei [OSCURATO:PERSONA], nella quale sarebbero confluiti i terrenioriginariamente a destinazione agricola, nel più ampio complessoaziendale: il Tecnico d’Ufficio, alle cui considerazioni la Corte si sarebbeconformata, avrebbe valutato i beni ignorando l’esistenza -che ha esclusononostante le informazioni fornitegli dal ricorrente- di un complessoNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026aziendale agricolo.

Sarebbe quindi mancato il necessario accertamentocompleto circa la qualità, la natura e la consistenza dei beni checompongono gli assi ereditari soggetti a divisione, al quale il Giudiceavrebbe dovuto provvedere.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha esaminato, sulla questione prospettata, leconsiderazioni del consulente tecnico d’ufficio e ha analiticamenteriscontrato le critiche del consulente di parte di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo di doverle disattendere: le valutazioni della Corte non si sonofondate sull’esistenza o meno, già a partire dal 1984, di una societàmantenere uniti la [OSCURATO:PERSONA], con parco e annessi, e la Fattoria LeMozzette con relativi annessi, assegnandoli tutti al ricorrente in quantotitolare di una società estranea all’asse ereditario, non apparivarispondente a criteri di funzionalità ed omogeneità delle quote ereditarie,proprio nell’ambito dell’accertamento circa la qualità, la natura laconsistenza dei beni da dividere, necessario secondo il ricorrente.Non è pertanto ravvisabile, nell’operato della Corte d’Appello, alcunaviolazione delle norme richiamate.L’adesione della Corte distrettuale alle considerazioni del Tecnicod’Ufficio e al progetto divisionale redatto ha tenuto conto delleosservazioni tecniche del ricorrente ed è il frutto di un ragionamentocritico logicamente supportato e svolto in motivazione, non censurabile insede di legittimità.8.

L’ultimo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsaapplicazione da parte della Corte distrettuale degli art.718, 720 e727 c.c., ai sensi dell’at.360 comma 1 n.3 c.p.c. .Una volta considerata l’esistenza dell’azienda agricola Fattoria LeMozzette dei [OSCURATO:PERSONA] s.s. risulta evidente che il progetto divisionaleapprovato dalla Corte d’Appello provoca un ingiustificato e illegittimoNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026frazionamento del complesso aziendale della stessa, a prescinderedall’equivalenza di valore delle porzioni formate.Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni nell’esaminare il motivo precedente esi aggiunge che la Corte d’Appello di Firenze ha sottolineato come laqualità di [OSCURATO:PERSONA] di socio e amministratore della societàcostituisse titolo preferenziale per attribuirsi la quasi totalità deiterreni rispetto ai coeredi.9.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna Lorenzo StefanoCorsini al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCristina [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e in favore diClemente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’Elci quale erede di [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna delle dueparti controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] d’Elci) in €7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 11 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocata ElenaCresci-controricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di AndreaCorsini, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 3117/2019depositata il 24/12/2019.Numero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano convenuto in giudizio nel1987 avanti al Tribunale di Firenze i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e AndreaCorsini per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sui benimorendo dismessi da [OSCURATO:PERSONA] -padre, deceduto nel 1973-, e daRoberto [OSCURATO:PERSONA] -figlio di Neri e fratello dei condividenti, deceduto nel1984-.Dopo lo svolgimento dei giudizi di primo e di secondo grado, il ricorsoper cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] era stato accolto inrelazione al primo motivo, per violazione del giudicato interno formatosiper la sentenza n.2066/1990 del Tribunale di Firenze, che imponeva che ladivisione fosse eseguita con la predisposizione di due distinte masseereditarie, prima quella relitta da [OSCURATO:PERSONA], e poi quella relitta daRoberto [OSCURATO:PERSONA]: ciò anche in considerazione del fatto che Stefano LorenzoCorsini partecipava alla sola eredità di [OSCURATO:PERSONA].Riassunto tempestivamente il giudizio avanti alla Corte d’Appello dirichiesta di chiarimenti al Tecnico nominato- e, all’esito, la Corte d’Appelloaveva approvato, anche quanto all’eredità relitta da [OSCURATO:PERSONA], ilprogetto di divisione di cui al supplemento di CTU in data 20.12.2018 da intendersi nelle sue determinazioni parte integrante della sentenzae del suo dispositivo .Per quanto ancora qui interessa, la Corte d’Appello aveva cosìmotivato la decisione:-Sulla domanda di prelevamento ex art.725 c.c., conseguente allacondanna di [OSCURATO:PERSONA] alla collazione del podere denominatoPicchetto (o Picchietto) dei Boschi, svolta da [OSCURATO:PERSONA] per consentire a [OSCURATO:PERSONA] l’esercizio del suo diritto diNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026prelievo di una quota di beni corrispondenti al valore del donato in vita daNeri [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], e individuata prima sulla villa LeMozzette , il parco e gli annessi fino a concorrenza, poi sulla cosiddetta [OSCURATO:PERSONA] : la domanda non può essere accolta per plurimimotivi: a) essa è tardiva, perché proposta per la prima volta in sede dilegittimità; non si può sostenere che l’aver chiesto fin dal primo gradol’imputazione alla massa ereditaria del Picchetto dei Boschi implichi di persé la domanda di prelevamento; su di essa le controparti non hannoaccettato il contraddittorio (il giudizio è stato introdotto nel 1986); b) aprescindere dalla preclusione processuale, vi è una preclusionesostanziale, afferente alla ratio sottesa all’istituto del prelevamento,perché, se la collazione, come nel caso di specie, è fatta perimputazione, il bene donato rimane di proprietà del donatario e i coeredine conseguono il valore, proporzionalmente compreso nella loro quota,mediante una maggiore partecipazione al relictum; i prelevamentidebbono avvenire prima dell’inizio della procedura di divisione, per quantopossibile con beni della stessa natura e qualità di quelli che non sono staticonferiti in natura e con riferimento al valore che essi avevano almomento di apertura della successione, non al momento della divisione;c) la domanda è proposta in relazione all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], conriferimento alla quale [OSCURATO:PERSONA], il solo a domandare ilprelevamento, ha diritto ad un quarto della quota del fratello Roberto, pariad un sedicesimo dell’intero; d) nell’ambito delle operazioni divisionali, ilsistema dei prelevamenti dalla massa a favore dei coeredi nei confronti dialtro coerede debitore in dipendenza dei rapporti di comunione non hacarattere obbligatorio, potendo essere raggiunto un risultato analogo mediante una ripartizione proporzionale del credito ed il suosoddisfacimento in sede di formazione delle porzioni ; a questosecondo criterio, nel caso in esame, è comunque possibile attenersi, nonapparendo agevole effettuare prelevamenti in natura nei termini voluti daNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026Corsini [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che lo stesso risultato deiprelevamenti può essere conseguito, mantenendo ferme le quote formatedal CTU e tenuto conto dei relativi conguagli , senza violazione delgiudicato costituito dalla sentenza n.2066/1990 del Tribunale di Firenze;-rimangono escluse dalla divisione dell’eredità di [OSCURATO:PERSONA] leindennità relative alle espropriazioni intervenute in corso di causa[l’esclusione è ribadita nella specifica attribuzione di ognuna delle quotedelle due masse ereditarie, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]];-il consulente tecnico d’ufficio ha condivisibilmente motivato le ragioniche giustificano una ripartizione equa di [OSCURATO:PERSONA], del parcodella Villa, degli annessi della Villa, di [OSCURATO:PERSONA] e dei relativiannessi né appaiono rispondenti a criteri di funzionalità ed omogeneitàdelle quote le richieste di [OSCURATO:PERSONA] di assegnazione deiterreni e del centro aziendale gestiti, in impresa, a [OSCURATO:PERSONA] F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.s., rappresentata dall’attore in riassunzione, noncostituendo titolo preferenziale per attribuirsi la quasi totalità dei terrenidivisionali l’essere socio ed amministratore della predetta società(estranea all’asse ereditario) né per sottrarre ai relativi compendiimmobiliari cantine, rimesse e magazzini, ad evidente detrimento dei benioggetto, invece, della divisione ereditaria .[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato asette motivi.Hanno depositato controricorso: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDomitilla [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e l’erededi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d’Elci (non anche l’altro erede delladefunta, [OSCURATO:PERSONA] d’Elci).Il ricorrente ha depositato memoria integrativa prima dell’adunanzafissata per la discussione in camera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/20261. Occorre premettere che a fronte della notificazione rituale delricorso per cassazione ai procuratori domiciliatari di [OSCURATO:PERSONA], si è perlei costituito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] d’Elci in qualità di erede,allegandone l’intervenuto decesso e indicando l’esistenza di un altro erede,[OSCURATO:PERSONA] d’Elci -residente in Indonesia, a [OSCURATO:PERSONA]-,nei confronti del quale dovrebbe essere integrato il contraddittorio.Tenuto conto però dell’esito del ricorso per le motivazioni che sarannodi seguito illustrate, si intende confermare l’orientamento interpretativo diquesta Corte di legittimità, secondo il quale il principio costituzionale diragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottareprovvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto delcontraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. […] -cfr. Cass. n. 18375/2010, che detta un principio di diritto di portatagenerale e rispondente alla ratio dell’art. 111 Cost.; cfr. anche Cass. n.10839/2019, nel senso che i possibili rilievi di carattere processualecedono, in applicazione del principio della ragione più liquida, nei casi incui l’esito dell’impugnazione renderebbe meramente formale l’attività daessi richiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo inviolazione del disposto dell’art. 111 Cost.-.2. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli art.724 e 725 c.c., in relazioneagli art.99, 167 e 345 c.p.c., ai sensi dell’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. .La Corte d’Appello di Firenze, nel ritenere erroneamente tardiva, equindi preclusa, la richiesta di prelevamento avanzata dal ricorrenteavrebbe disatteso i principi in materia di collazione ereditaria, che, sia seeffettuata in natura che per imputazione, è preordinata alla formazionedella massa ereditaria da dividere in modo che sia assicurata la parità ditrattamento tra i coeredi e non venga alterato il rapporto di valore dellequote. La collazione per imputazione si effettua addebitando il valore deibeni donati a carico della quota dell’erede donatario e consentendo ilNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni daparte degli eredi non donatari: i prelevamenti sono quindi una fase internaal procedimento di collazione per imputazione, di cui rappresentano laprincipale modalità di attuazione prevista dalla legge. La collazione operaautomaticamente, indipendentemente da un’espressa domanda delcondividente e, essendo i prelevamenti la principale modalità di attuazionedella collazione, nemmeno questi sono subordinati ad una formaledomanda di parte. Essa potrebbe essere richiesta nel corso del giudizio,fino ad esaurimento delle operazioni peritali. Ne consegue che ladeclaratoria di inammissibilità per tardività, operata dalla Corte di merito,dell’istanza di prelevamento formulata dal coerede nel corso delprocedimento di divisione viola il disposto dell’rt.725 c.c. Resta soltantoda evidenziare che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il prelevamento in luogo deldefunto fratello Roberto, in attuazione della collazione per imputazione,disposta dal Tribunale di Firenze con la sentenza n.2066/1990 passata ingiudicato .3. Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta la violazionee/o falsa applicazione degli art.724 e 725 c.c., in relazione all’art.329,comma 2, c.p.c., ai sensi dell’art.360 comma 1 n.4 c.p.c. .La sentenza della Corte d’Appello di Firenze è erronea, secondo ilricorrente, anche nella parte in cui sembra fondare una preclusioneall’istanza di prelevamento dal fatto che il ricorrente non avrebbecensurato, in appello, la sentenza di primo grado nella parte in cui erastato approvato il progetto di divisione senza previa attuazione delprelevamento stesso. La pronuncia non terrebbe conto del fatto che quelleoperazioni divisionali erano state annullate dalla prima pronuncia dellaCorte di Cassazione in ragione di un error in procedendo pregiudiziale, esono state rinnovate integralmente in fase di rinvio.4. Nel terzo motivo di ricorso la sentenza della Corte d’Appello diNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026applicazione degli art.724 e 725 c.c., in relazione agli art.2909 cc e 329,comma 2, c.p.c., ai sensi dell’at.360 comma 1 n.4 c.p.c. .Secondo il ricorrente, la pronuncia impugnata violerebbe anche ilgiudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Firenze n.2066/1990,che ha definitivamente stabilito che il podere Picchetto o Picchietto deiBoschi , donato ad [OSCURATO:PERSONA], doveva essere collazionato perimputazione, con ciò determinando il diritto al prelevamento dei coeredi,ex art.725 c.c.I primi tre motivi di ricorso si esaminano congiuntamente, perchéevidentemente connessi, e, pur richiedendo una rettificazione dellamotivazione in ordine all’operatività dei prelevamenti e alla necessità peressi di una domanda tempestiva, sono infondati.Il sistema dei prelevamenti di cui all’art.725 c.c. è correlato all’istitutodella collazione -che mira ad assicurare il principio della parità ditrattamento tra coeredi donatari e coeredi non donatari (cfr. Cass. n.3235/2000, Cass. n. 2630/1990)- ove il coerede donatario abbia optato,nell’esercizio di una facoltà che gli è riconosciuta, per la collazione perimputazione; la possibilità -non l’obbligo- per i coeredi non donatari diprelevare beni in natura dalla massa, in proporzione delle rispettive quote,realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attivitàstrettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato dellacomunione ereditaria ma si pone nel contesto delle operazioni divisionali -la divisione vera e propria si attua solo per i beni residuati all'esito delleoperazioni di prelevamento-. Poiché la collazione non è un'azione ma unistituto di diritto sostanziale, dal punto di vista processuale essa operaindipendentemente da una domanda giudiziale, essendo sufficientela domanda di divisione ereditaria proposta da una delle parti e l'esistenzadi beni oggetto di pregressa donazione, da considerare per la ricostruzionedell'asse ereditario e per ristabilire l'uguaglianza tra coeredi. Allo stessomodo non si possono porre, in presenza di collazione per imputazione,Numero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026profili di necessità/novità della domanda di prelevamento correlata,anch’essa rientrante nelle attività che fanno parte delle operazionidivisionali e che sono comprese nella domanda di scioglimento dellacomunione ereditaria e di divisione dei beni.Non è corretto, pertanto, il rilievo della Corte d’Appello di Firenze inordine ai profili processuali di tardività della richiesta di prelevamento,proposta da [OSCURATO:PERSONA] e comunque possibile fino alladefinizione delle operazioni divisionali.Emerge comunque dalla sentenza oggetto di ricorso che i rilieviprocessuali volti a fondare la valutazione di tardività, pur esaminati, nonsono quelli determinanti per giustificare la decisione della Cortedistrettuale. Essa infatti -dopo aver sottolineato che il prelevamento siponeva sulla sola quota di 1/16 in relazione all’eredità di [OSCURATO:PERSONA], dipertinenza del ricorrente in quanto erede del fratello Roberto- ha valutatonel merito la richiesta affermando: il carattere non obbligatorio delprelevamento, che si può conseguire mediante una ripartizioneproporzionale del credito ed il suo soddisfacimento in sede di formazionedelle porzioni; il verificarsi del soddisfacimento sostanziale della finalitàdel prelevamento nel caso di specie perché, non essendo comunqueagevole effettuare prelevamenti in natura nei termini voluti da CorsiniLorenzo Stefano, lo stesso risultato era stato legittimamente conseguitomantenendo ferme le quote in natura formate dal consulente tecnicod’ufficio idonee, tenuto conto anche dei relativi conguagli, a garantire laproporzione tra le attribuzioni ai coeredi.Le considerazioni della Corte d’Appello di Firenze non violano pertantoil giudicato formatosi quanto alla collazione per imputazione, da parte diAndrea [OSCURATO:PERSONA], del Picchetto o Picchietto dei Boschi al patrimoniomorendo dismesso dal padre, perché la finalità del prelevamento è stataaccertata in concreto come rispettata attraverso la modalità di formazionedelle quote; esse sono altresì coerenti con l’orientamento interpretativo diNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026legittimità riguardante il disposto degli art.724, 725 c.c. -cfr. Cass.n.3118/1993; Cass. n.17022/2017; Cass. n.27086/2021-.Le argomentazioni della Corte d’Appello di Firenze appena esaminate,costituenti ratio decidendi della sentenza impugnata, non sono stateconsiderate da [OSCURATO:PERSONA] che non svolge alcun rilievo criticoal riguardo.5. Con il quarto motivo di critica [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione e/o falsa applicazione degli art.111 Cost. e 132 c.p.c., aisensi dell’at.360 comma 1 n.4 c.p.c. (contraddittoria motivazione) .Secondo il ricorrente la Corte d’Appello prima avrebbe affermato,correttamente, che le indennità di espropriazione non rientravanonell’oggetto della divisione, poi avrebbe approvato un progetto di divisionepredisposto dal consulente tecnico d’ufficio, ove si considerano nelle quote indennità varie, essendo i terreni espropriati : ciò determinerebbeuna contraddizione insanabile.Il motivo è destituito di fondamento.La Corte distrettuale, dopo aver argomentato l’esclusione dall’oggettodella divisione delle indennità di esproprio, alle pag.13/14 della sentenza,nella Attribuzione delle due masse ereditarie attraverso la Assegnazione eredità relitta dal [OSCURATO:PERSONA] e la Assegnazione eredità relitta da [OSCURATO:PERSONA] , alle pag.25 e s.della sentenza, specifica per l’attribuzione ad ogni coerede che i beni sonoassegnati come da allegati 8 (quanto all’eredità di [OSCURATO:PERSONA]) e 9(quanto all’eredità di [OSCURATO:PERSONA]) alla CTU (fermo quanto già detto inmerito alle indennità che non sono state conteggiate) -quindi al nettodelle indennità di esproprio, espressamente non conteggiate-.Il ricorrente non si confronta con il contenuto della sentenza ma fariferimento ad un prospetto allegato alla lettera D del supplemento di CTU,che non corrisponde alle indicazioni emergenti dalla sentenza -la qualerichiama sì il supplemento di CTU in data 20.12.2018, ma individua nelloNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026specifico gli allegati e le tavole di riferimento (si tratta degli allegati 8 e 9e delle tavole 3 e 4), con la precisazione sopra evidenziata-.6. il quinto motivo di ricorso censura la sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli art.99 e112 c.p.c. (extrapetizione), ai sensi dell’at.360 comma 1 n.4 c.p.c. .Secondo il ricorrente la sentenza presenterebbe un vizio diextrapetizione, cui conseguirebbe l’insanabile nullità di essa, derivantedalle stesse circostanze descritte al punto precedente: è infattievidente che la Corte d’Appello -allorché espressamente esclude che leindennità di esproprio siano comprese nel giudizio, ma al contempoapprova un progetto di divisione che provvede anche in relazione ad esse-non solo entra in intima contraddizione, ma altresì pronuncia al di fuori delperimetro segnato dell’oggetto del processo, emettendo, in parte qua, unastatuizione radicalmente nulla .Il motivo è infondato.Le considerazioni svolte nell’esaminare il motivo precedente tolgonoogni rilievo al preteso vizio di extrapetizione, senza necessità di ulterioriapprofondimenti.7. Con il sesto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli art.713 e s. c.c., ai sensidell’at.360 comma 1 n.3 c.p.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, aisensi dell’art.360, comma 1 n.5 c.p.c. .Al momento dell’apertura della successione di [OSCURATO:PERSONA], i fratelliavevano costituito una società, denominata [OSCURATO:PERSONA] dei F.lliCorsini s.s., avente ad oggetto la gestione dell’azienda agricola Fattoria LeMozzette dei [OSCURATO:PERSONA], nella quale sarebbero confluiti i terrenioriginariamente a destinazione agricola, nel più ampio complessoaziendale: il Tecnico d’Ufficio, alle cui considerazioni la Corte si sarebbeconformata, avrebbe valutato i beni ignorando l’esistenza -che ha esclusononostante le informazioni fornitegli dal ricorrente- di un complessoNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026aziendale agricolo. Sarebbe quindi mancato il necessario accertamentocompleto circa la qualità, la natura e la consistenza dei beni checompongono gli assi ereditari soggetti a divisione, al quale il Giudiceavrebbe dovuto provvedere.Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha esaminato, sulla questione prospettata, leconsiderazioni del consulente tecnico d’ufficio e ha analiticamenteriscontrato le critiche del consulente di parte di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo di doverle disattendere: le valutazioni della Corte non si sonofondate sull’esistenza o meno, già a partire dal 1984, di una societàmantenere uniti la [OSCURATO:PERSONA], con parco e annessi, e la Fattoria LeMozzette con relativi annessi, assegnandoli tutti al ricorrente in quantotitolare di una società estranea all’asse ereditario, non apparivarispondente a criteri di funzionalità ed omogeneità delle quote ereditarie,proprio nell’ambito dell’accertamento circa la qualità, la natura laconsistenza dei beni da dividere, necessario secondo il ricorrente.Non è pertanto ravvisabile, nell’operato della Corte d’Appello, alcunaviolazione delle norme richiamate.L’adesione della Corte distrettuale alle considerazioni del Tecnicod’Ufficio e al progetto divisionale redatto ha tenuto conto delleosservazioni tecniche del ricorrente ed è il frutto di un ragionamentocritico logicamente supportato e svolto in motivazione, non censurabile insede di legittimità.8. L’ultimo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsaapplicazione da parte della Corte distrettuale degli art.718, 720 e727 c.c., ai sensi dell’at.360 comma 1 n.3 c.p.c. .Una volta considerata l’esistenza dell’azienda agricola Fattoria LeMozzette dei [OSCURATO:PERSONA] s.s. risulta evidente che il progetto divisionaleapprovato dalla Corte d’Appello provoca un ingiustificato e illegittimoNumero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026frazionamento del complesso aziendale della stessa, a prescinderedall’equivalenza di valore delle porzioni formate.Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni nell’esaminare il motivo precedente esi aggiunge che la Corte d’Appello di Firenze ha sottolineato come laqualità di [OSCURATO:PERSONA] di socio e amministratore della societàcostituisse titolo preferenziale per attribuirsi la quasi totalità deiterreni rispetto ai coeredi.9. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna Lorenzo StefanoCorsini al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCristina [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], e in favore diClemente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] d’Elci quale erede di [OSCURATO:PERSONA],delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna delle dueparti controricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] d’Elci) in €7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva ecassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 11160/2020Numero sezionale 308/2026Numero di raccolta generale 18973/2026Data pubblicazione 10/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 11 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 18973/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris