CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale erano stati condannati per í delitti di cui agli artt. 455 e 640 cod. pen.; - che i ricorrenti, con il primo motivo, hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (cfr. pagine 3 e ss. della sentenza); che, quanto alla regola dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», invocata dai ricorrenti, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un'autonoma valutazione delle fonti di prova che esule dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrílli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il parametro di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108); - che il secondo motivo è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza), con le quali i ricorrenti non sì sono affatto confrontati; - che il terzo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che la Corte di appello non avrebbe esposto le ragioni che l'hanno indotta ad applicare la recidiva, è manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno fornito adeguata motivazione sul punto (cfr. pagina 6 della sentenza); motivazione che risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marciano, Rv. 251690); - che il quarto motivo, nella parte nella quale i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione, con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato; che il motivo è anche manifestamente infondato, posto che è ius receptum che la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695); - che il quarto motivo, nella parte nella quale i ricorrenti lamentano la mancanza di un'adeguata motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo, nella parte nella quale i ricorrenti lamentano la mancanza di un'adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, ha adeguatamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio, evidenziando, tra l'altro, che la pena base era stata determinata in corrispondenza del minimo edittale e che estremamente contenuti erano stati gli aumenti operati su di essa; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre