CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 44459/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Franzese; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso, relativo a condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., è inammissibile perché i motivi sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva e mancata esclusione della recidiva infraquinquennale non sono consentiti perché finalizzati ad una rivalutazione del trattamento punitivo che, previo adeguato esame delle deduzioni difensive, i giudici del merito hanno adeguatamente motivato evidenziando aspetti significativi non solo della gravità del fatto ma anche della capacità a delinquere dell'imputato idonea a giustificare il giudizio di pericolosità sociale tenuto conto del contesto (mancata esecuzione dei lavori e convenuti e denuncia al committente dei lavori accusandolo del grave reto di usura aggravata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] r ore I