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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 26601/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/01/2026 del TRIBUNALE DI CATANIAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sededi udienza di "comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-ter cod.proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata perdifetto di querela.2.

Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l’inosservanza dell’art.art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., per non avere il Tribunale valutatocorrettamente l’aggravante contestata, che rende il reato procedibile di ufficio.3.

Il ricorso per cassazione del Procuratore generale va qualificato comeappello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Catania per la celebrazionedel giudizio.4.

Secondo l’orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, cheil Collegio condivide, la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non èimpugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo diimpugnazione può essere proposto, a norma dell’art. 569 cod. proc. pen., soloavverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovverocontro altre tipologie di decisione espressamente previste (Sez. 5, Ordinanza n.6068 del 11/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289327 – 01; conformi Sez. 2, n.28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01; Sez. 2, n. 38759 del 05/11/2025,Salkanovic; Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del15/01/2025, Ventrella; Sez. 5, n. 22464 del 20/05/2026, Avellino, nonmassimate).[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ripercorso la genesi dell’udienzapredibattimentale come voluta dal legislatore del d.lgs. 150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta, previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen., ricalca quellodella sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminareed è un sistema “chiuso” e speciale che deroga a quello generale, in cui illegislatore ha indicato i soggetti legittimati, i casi e le forme, prevedendo lapossibilità di proporre ricorso per cassazione solo contro la sentenza di non luogoa procedere emessa nel giudizio di appello.La richiamata ordinanza ha altresì escluso che la sentenza predibattimentalesia impugnabile con ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., alla luce degliinsegnamenti di questa Corte già espressi – data l'identità di struttura e caratteri,− con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22551 del12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01; Sez. 5, n. 18305del 23/01/2019, HalilovicMurat, Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426-01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 - 01; diff.

Sez. 2, n. 29406del 08/07/2025, Colella, Rv. 288383 - 01).Le ragioni di tale scelta interpretativa sono legate, in primo luogo, al fatto cheil ricorso diretto per cassazione è destinato solo alle sentenze che definiscono nelmerito il primo grado di giudizio ovvero ad altre tipologie di decisioneespressamente previste; in secondo luogo, rileva la specificità del regime dettatodall'art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi lasentenza, il giudice d'appello deve fissare una data per l’udienza dibattimentale difronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovveropronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole, esitiinconciliabili con quelli propri del giudizio di cassazione.5.

Ne consegue che l’impugnazione deve essere qualificata come appello,facendo ricorso al potere officioso riconosciuto dall’art. 568, comma 5, cod. proc.pen. in ragione del regime impugnatorio riservato dalla legge alla sentenzapredibattimentale e senza dover indagare la reale volontà della parte impugnante(cfr. per tutte Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez.U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).

P.Q.MQualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corted'appello di Catania per il giudizio di appello.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/01/2026 del TRIBUNALE DI CATANIAUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Catania, pronunciandosi in sededi udienza di "comparizione predibattimentale" ex artt. 554-bis e 554-ter cod.proc. pen., ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di furto di energia elettrica, perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625,comma primo, n. 7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata perdifetto di querela.2. Avverso l’indicata decisione propone ricorso per cassazione il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Catania, denunciando l’inosservanza dell’art.art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., per non avere il Tribunale valutatocorrettamente l’aggravante contestata, che rende il reato procedibile di ufficio.3. Il ricorso per cassazione del Procuratore generale va qualificato comeappello e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Catania per la celebrazionedel giudizio.4. Secondo l’orientamento formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, cheil Collegio condivide, la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale non èimpugnabile con ricorso immediato per cassazione, poiché tale mezzo diimpugnazione può essere proposto, a norma dell’art. 569 cod. proc. pen., soloavverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovverocontro altre tipologie di decisione espressamente previste (Sez. 5, Ordinanza n.6068 del 11/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289327 – 01; conformi Sez. 2, n.28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 – 01; Sez. 2, n. 38759 del 05/11/2025,Salkanovic; Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del15/01/2025, Ventrella; Sez. 5, n. 22464 del 20/05/2026, Avellino, nonmassimate).[OSCURATO:PERSONA], dopo aver ripercorso la genesi dell’udienzapredibattimentale come voluta dal legislatore del d.lgs. 150 del 2022 e la ratio chene ha guidato l’introduzione, ha osservato che il regime impugnatorio dellasentenza anzidetta, previsto dall’art. 554-quater cod. proc. pen., ricalca quellodella sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminareed è un sistema “chiuso” e speciale che deroga a quello generale, in cui illegislatore ha indicato i soggetti legittimati, i casi e le forme, prevedendo lapossibilità di proporre ricorso per cassazione solo contro la sentenza di non luogoa procedere emessa nel giudizio di appello.La richiamata ordinanza ha altresì escluso che la sentenza predibattimentalesia impugnabile con ricorso per saltum ex art. 569 cod. proc. pen., alla luce degliinsegnamenti di questa Corte già espressi – data l'identità di struttura e caratteri,− con riferimento alla sentenza ex art. 425 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22551 del12/04/2024, P., Rv. 286561 - 01; Sez. 5, n. 18305del 23/01/2019, HalilovicMurat, Rv. 275916 - 01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426-01; Sez. 4, n. 27526 del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 - 01; diff. Sez. 2, n. 29406del 08/07/2025, Colella, Rv. 288383 - 01).Le ragioni di tale scelta interpretativa sono legate, in primo luogo, al fatto cheil ricorso diretto per cassazione è destinato solo alle sentenze che definiscono nelmerito il primo grado di giudizio ovvero ad altre tipologie di decisioneespressamente previste; in secondo luogo, rileva la specificità del regime dettatodall'art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi lasentenza, il giudice d'appello deve fissare una data per l’udienza dibattimentale difronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovveropronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole, esitiinconciliabili con quelli propri del giudizio di cassazione.5. Ne consegue che l’impugnazione deve essere qualificata come appello,facendo ricorso al potere officioso riconosciuto dall’art. 568, comma 5, cod. proc.pen. in ragione del regime impugnatorio riservato dalla legge alla sentenzapredibattimentale e senza dover indagare la reale volontà della parte impugnante(cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez.U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). P.Q.MQualificato il ricorso come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corted'appello di Catania per il giudizio di appello.Così deciso il 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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