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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 01325/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma, in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per essere stata disposta, con motivazione carente ed illogica, la confisca della somma di denaro, rinvenuta indosso all'imputato e nel corso della successiva perquisizione domiciliare, e dei telefoni cellulari.

2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla confisca del denaro.

3. Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, 26/09/2019, Savin), il ricorso è fondato.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la confisca di quanto in sequestro affermando che si tratta «di cose destinate al compimento dell'attività di spaccio, quale desumibile dai fatti evidenziati, nonché di provento di precedente attività di spaccio condotta dall'imputato».

5. Orbene, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ossia del vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione. è certamente ammessa, anche con la sèntenza di patteggiamento, la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando questo sia il reato per cui si procede.

Nel caso di specie, tuttavia, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio e non una vendita di sostanze stupefacenti: deve, pertanto, essere sviluppata la motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra il reato oggetto dell'accusa e la somma di denaro in sequestro, non rilevando che tale somma possa essere in ipotesi il profitto di precedenti cessioni non accertate con la sentenza impugnata, le quali non possono costituire il fondamento della disposta confisca, potendo essere questa giustificata unicamente dal rapporto di pertinenzialità al reato che è stato oggetto del relativo accertamento giudiziario (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016).

Ne consegue, in particolare, che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato" (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204).

6. Rilevato che, nel caso di specie, non è rilevabile il nesso di pertinenzialità necessario a disporre la confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei cellulari in sequestro, di cui va disposta la restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei cellulari in sequestro e ne dispone la restituzione all'avente diritto.

Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore resident [OSCURATO:PERSONA] natell n i 434.1•Ci., 4i-- 1260-4,1".-‘ [OSCURATO:PERSONA] oggi— .212.2 ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Roma, in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per essere stata disposta, con motivazione carente ed illogica, la confisca della somma di denaro, rinvenuta indosso all'imputato e nel corso della successiva perquisizione domiciliare, e dei telefoni cellulari. 2. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla confisca del denaro. 3. Premessa la ricorribilità per cassazione del capo della sentenza di patteggiamento concernente vizio di motivazione in relazione alla confisca, anche alla luce del vigente art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, 26/09/2019, Savin), il ricorso è fondato. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la confisca di quanto in sequestro affermando che si tratta «di cose destinate al compimento dell'attività di spaccio, quale desumibile dai fatti evidenziati, nonché di provento di precedente attività di spaccio condotta dall'imputato». 5. Orbene, l'art. 240 cod. pen. prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, ossia del vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla sua commissione. è certamente ammessa, anche con la sèntenza di patteggiamento, la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando questo sia il reato per cui si procede. Nel caso di specie, tuttavia, è contestata una mera detenzione a fini di spaccio e non una vendita di sostanze stupefacenti: deve, pertanto, essere sviluppata la motivazione circa il nesso di pertinenzialità tra il reato oggetto dell'accusa e la somma di denaro in sequestro, non rilevando che tale somma possa essere in ipotesi il profitto di precedenti cessioni non accertate con la sentenza impugnata, le quali non possono costituire il fondamento della disposta confisca, potendo essere questa giustificata unicamente dal rapporto di pertinenzialità al reato che è stato oggetto del relativo accertamento giudiziario (Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016). Ne consegue, in particolare, che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato" (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). 6. Rilevato che, nel caso di specie, non è rilevabile il nesso di pertinenzialità necessario a disporre la confisca del denaro e dei telefoni cellulari in sequestro, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei cellulari in sequestro, di cui va disposta la restituzione all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei cellulari in sequestro e ne dispone la restituzione all'avente diritto. Così deciso il 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore resident [OSCURATO:PERSONA] natell n i 434.1•Ci., 4i-- 1260-4,1".-‘ [OSCURATO:PERSONA] oggi— .212.2 ,
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