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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 novembre 1986

Cassazione n. 20584/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Giudice di pace di Forlì in data 24/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del Giudice di pace di Forlì in data 24/05/2022, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 5.000,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, perché, quale cittadino straniero, faceva ingresso nel territorio dello Stato o, comunque, vi si tratteneva abusivamente senza il prescritto permesso di soggiorno; fatto accertato in Cesena il 12/07/2019.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Bouker per mezzo del difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 97, 157, 160, 161, 162, 420-bis cod. proc. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo; ciò che avrebbe determinato un gravissimo e non emendabile vulnus alle sue prerogative difensive, secondo i principi enunciati dalla sentenza n. 23948 del 28/11/2019, ric.

Ismail, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui il giudice dovrebbe necessariamente accertare se l'imputato sia stato effettivamente consapevole dell'esistenza del processo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Va premesso che secondo un risalente indirizzo giurisprudenziale, la notifica all'imputato effettuata presso il difensore d'ufficio domiciliatario, da lui indicato nel corso delle indagini preliminari, doveva sempre ritenersi come validamente compiuta; e ciò in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento prevista dall'art. 420-bis cod. proc. pen., superabile solo nel caso in cui risultasse, ai sensi del successivo art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., che l'assenza era dovuta a una assoluta impossibilità dell'imputato di comparire, dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (Sez. 5, n. 40848 del 13/07/2017, Fanici, Rv. 271015 - 01).

Detto principio è stato superato, in giurisprudenza, dal pronunciamento delle Sezioni unite, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 -01).

Con l'entrata in vigore dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è stato, poi, stabilito che «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario.

Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione».

2.1. A una diversa conclusione la giurisprudenza è, invece, pervenuta nel caso in cui sia presente un difensore di fiducia domiciliatario, sul presupposto che la nomina fiduciaria costituisca un indice particolarmente qualificato della esistenza di un rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e il suo assistito, in virtù del quale sia possibile ritenere che quest'ultimo abbia avuto, con certezza, conoscenza dell'esistenza del procedimento.

Tuttavia, si è successivamente sostenuto, nel contesto di una evoluzione giurisprudenziale volta a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento da parte degli imputati, che in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, la precedente elezione di domicilio possa essere privata di efficacia nel caso in cui lo stesso difensore dichiari espressamente, dandone comunicazione all'autorità procedente, di non voler accettare le notifiche presso il proprio studio legale.

Si è, infatti, ritenuto che, in tal modo, la precedente elezione di domicilio divenga inidonea ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la stessa non si paleserebbe in grado di assolvere alla sua propria funzione, che è quella di garantire la conoscenza degli atti del processo (Sez. 6, n. 44156 del 3/11/2021, P., Rv. 282265 - 02; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 02).

3. Nel caso di specie, lo stesso Giudice di pace ha interpretato la dichiarazione resa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - nominato quale difensore di fiducia e presso il cui studio legale l'indagato aveva eletto il proprio domicilio - con la quale il difensore designato aveva comunicato alla cancelleria del Giudice di pace, a mezzo PEC e raccomandata A/R, di non voler accettare la nomina, come indicativa della sua rinuncia a ricevere, presso il proprio studio, le notifiche destinate all'imputato.

E per tale ragione, il Giudice di pace, con decreto del 9/12/2019, ha nominato un difensore di ufficio dell'imputato, individuato nell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, all'udienza del 9/02/2021, ha eccepito che, a seguito della avvenuta notifica del decreto di citazione presso un difensore che non aveva accettato il mandato, l'imputato non aveva avuto una effettiva conoscenza del processo.

Tuttavia, dopo avere proceduto a tale nomina, il Giudice di pace ha, contraddittoriamente, disposto una nuova notifica del decreto di citazione e del verbale di udienza presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da effettuarsi, secondo quanto disposto dallo stesso Giudice, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; notifica poi effettivamente eseguita in data 29/04/2021, a mezzo PEC, in vista dell'udienza dell'8/06/2021.

3.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che proprio la valutazione operata dal Giudice di pace all'atto della nomina del difensore di ufficio consente di ritenere che tra l'imputato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non si fosse mai costituito alcun rapporto fiduciario.

Ciò in quanto il difensore nominato aveva dichiarato, da subito, di non accettare la nomina, con conseguente inefficacia sopravvenuta della precedente domiciliazione presso il suo studio legale.

Per tali ragioni, deve, altresì, ritenersi che lo stesso Giudice abbia errato nell'affermare che l'imputato fosse assente «consapevole», non essendo rimasto accertato che Bouker avesse avuto realmente notizia del procedimento (anche in assenza di effettive ricerche del soggetto, mai disposte dall'Autorità giudiziaria) e non essendo stato, conseguentemente, instaurato un valido contraddittorio.

Proprio il riferimento all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. da parte del Giudice di pace, avrebbe dovuto, inoltre, determinare che, essendo divenuto inidoneo il domicilio in precedenza eletto, la notifica venisse compiuta mediante consegna dell'atto al difensore; ovviamente da individuarsi, a quel punto, in quello di ufficio e non nel difensore di fiducia originariamente nominato, come invece avvenuto.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Forlì, in diversa composizione fisica. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Forlì in diversa per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del Giudice di pace di Forlì in data 24/05/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per l'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Giudice di pace di Forlì in data 24/05/2022, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 5.000,00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, perché, quale cittadino straniero, faceva ingresso nel territorio dello Stato o, comunque, vi si tratteneva abusivamente senza il prescritto permesso di soggiorno; fatto accertato in Cesena il 12/07/2019. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Bouker per mezzo del difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 97, 157, 160, 161, 162, 420-bis cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del processo; ciò che avrebbe determinato un gravissimo e non emendabile vulnus alle sue prerogative difensive, secondo i principi enunciati dalla sentenza n. 23948 del 28/11/2019, ric. Ismail, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui il giudice dovrebbe necessariamente accertare se l'imputato sia stato effettivamente consapevole dell'esistenza del processo a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Va premesso che secondo un risalente indirizzo giurisprudenziale, la notifica all'imputato effettuata presso il difensore d'ufficio domiciliatario, da lui indicato nel corso delle indagini preliminari, doveva sempre ritenersi come validamente compiuta; e ciò in ragione della presunzione legale di conoscenza del procedimento prevista dall'art. 420-bis cod. proc. pen., superabile solo nel caso in cui risultasse, ai sensi del successivo art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., che l'assenza era dovuta a una assoluta impossibilità dell'imputato di comparire, dovuta a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento (Sez. 5, n. 40848 del 13/07/2017, Fanici, Rv. 271015 - 01). Detto principio è stato superato, in giurisprudenza, dal pronunciamento delle Sezioni unite, secondo cui, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420 -01). Con l'entrata in vigore dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è stato, poi, stabilito che «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione». 2.1. A una diversa conclusione la giurisprudenza è, invece, pervenuta nel caso in cui sia presente un difensore di fiducia domiciliatario, sul presupposto che la nomina fiduciaria costituisca un indice particolarmente qualificato della esistenza di un rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e il suo assistito, in virtù del quale sia possibile ritenere che quest'ultimo abbia avuto, con certezza, conoscenza dell'esistenza del procedimento. Tuttavia, si è successivamente sostenuto, nel contesto di una evoluzione giurisprudenziale volta a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del procedimento da parte degli imputati, che in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore, la precedente elezione di domicilio possa essere privata di efficacia nel caso in cui lo stesso difensore dichiari espressamente, dandone comunicazione all'autorità procedente, di non voler accettare le notifiche presso il proprio studio legale. Si è, infatti, ritenuto che, in tal modo, la precedente elezione di domicilio divenga inidonea ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., in quanto la stessa non si paleserebbe in grado di assolvere alla sua propria funzione, che è quella di garantire la conoscenza degli atti del processo (Sez. 6, n. 44156 del 3/11/2021, P., Rv. 282265 - 02; Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 02). 3. Nel caso di specie, lo stesso Giudice di pace ha interpretato la dichiarazione resa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - nominato quale difensore di fiducia e presso il cui studio legale l'indagato aveva eletto il proprio domicilio - con la quale il difensore designato aveva comunicato alla cancelleria del Giudice di pace, a mezzo PEC e raccomandata A/R, di non voler accettare la nomina, come indicativa della sua rinuncia a ricevere, presso il proprio studio, le notifiche destinate all'imputato. E per tale ragione, il Giudice di pace, con decreto del 9/12/2019, ha nominato un difensore di ufficio dell'imputato, individuato nell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale, all'udienza del 9/02/2021, ha eccepito che, a seguito della avvenuta notifica del decreto di citazione presso un difensore che non aveva accettato il mandato, l'imputato non aveva avuto una effettiva conoscenza del processo. Tuttavia, dopo avere proceduto a tale nomina, il Giudice di pace ha, contraddittoriamente, disposto una nuova notifica del decreto di citazione e del verbale di udienza presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], da effettuarsi, secondo quanto disposto dallo stesso Giudice, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; notifica poi effettivamente eseguita in data 29/04/2021, a mezzo PEC, in vista dell'udienza dell'8/06/2021. 3.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che proprio la valutazione operata dal Giudice di pace all'atto della nomina del difensore di ufficio consente di ritenere che tra l'imputato e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non si fosse mai costituito alcun rapporto fiduciario. Ciò in quanto il difensore nominato aveva dichiarato, da subito, di non accettare la nomina, con conseguente inefficacia sopravvenuta della precedente domiciliazione presso il suo studio legale. Per tali ragioni, deve, altresì, ritenersi che lo stesso Giudice abbia errato nell'affermare che l'imputato fosse assente «consapevole», non essendo rimasto accertato che Bouker avesse avuto realmente notizia del procedimento (anche in assenza di effettive ricerche del soggetto, mai disposte dall'Autorità giudiziaria) e non essendo stato, conseguentemente, instaurato un valido contraddittorio. Proprio il riferimento all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. da parte del Giudice di pace, avrebbe dovuto, inoltre, determinare che, essendo divenuto inidoneo il domicilio in precedenza eletto, la notifica venisse compiuta mediante consegna dell'atto al difensore; ovviamente da individuarsi, a quel punto, in quello di ufficio e non nel difensore di fiducia originariamente nominato, come invece avvenuto. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Forlì, in diversa composizione fisica. [OSCURATO:PERSONA] Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Forlì in diversa per
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