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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32494/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si deducono, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e viziodi motivazione in relazione, rispettivamente, al diniego delle circostanzedell'attenuante costituzionale della lieve entità del fatto in materia di rapina,reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto diappello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale,dovendosi pertanto ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv.277710 - 01);che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello (cfr. pag. 4 della sentenzaimpugnata) ha congruamente escluso la sussistenza di elementi giustificativi delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia sotto il profilooggettivo, evidenziando come le modalità della condotta - una rapina commessain orario notturno, da più persone riunite e con l'uso di un'arma - fosserosintomatiche di significativa gravità, sia sotto il profilo soggettivo, dando attodella negativa personalità del ricorrente quale emergente dai plurimi precedentipenali definitivi per reati specifici; ciò in linea con il principio per cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Rv. 282693 - 01); che il motivo si risolve, pertanto, nella merariproposizione di doglianze già congruamente disattese, senza un reale confrontocritico con la motivazione impugnata;che, quanto al secondo motivo, la Corte d'appello (cfr. pag. 5 dellasentenza impugnata) ha congruamente escluso la configurabilità dell'attenuantedella lieve entità del fatto, rilevando come la relativa valutazione richieda unapprezzamento complessivo che tenga conto, oltre che del valore del benesottratto, anche della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e dellecircostanze della condotta, così facendo corretta applicazione del principiosecondo cui l'attenuante non è configurabile quando la lievità difetti in rapportoall'evento in sé considerato ovvero a tali ulteriori elementi (Sez. 2, 22/10/2024,n. 47610, Rv. 287350); che la Corte territoriale ha, sul punto, richiamato glistessi elementi già esaminati in relazione al primo motivo di gravame, attinentiall'offensività in concreto del fatto e alle circostanze dell'azione, commessa in oranotturna, da più persone riunite e con l'uso di un'arma, così ulteriormenteconfermando la natura reiterativa della censura;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo e il secondo motivo, con cui si deducono, ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e viziodi motivazione in relazione, rispettivamente, al diniego delle circostanzedell'attenuante costituzionale della lieve entità del fatto in materia di rapina,reiterano le medesime argomentazioni di merito già sollevate con l'atto diappello, puntualmente affrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale,dovendosi pertanto ritenere non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza impugnata (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv.277710 - 01);che, quanto al primo motivo, la Corte d'appello (cfr. pag. 4 della sentenzaimpugnata) ha congruamente escluso la sussistenza di elementi giustificativi delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia sotto il profilooggettivo, evidenziando come le modalità della condotta - una rapina commessain orario notturno, da più persone riunite e con l'uso di un'arma - fosserosintomatiche di significativa gravità, sia sotto il profilo soggettivo, dando attodella negativa personalità del ricorrente quale emergente dai plurimi precedentipenali definitivi per reati specifici; ciò in linea con il principio per cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellesfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Rv. 282693 - 01); che il motivo si risolve, pertanto, nella merariproposizione di doglianze già congruamente disattese, senza un reale confrontocritico con la motivazione impugnata;che, quanto al secondo motivo, la Corte d'appello (cfr. pag. 5 dellasentenza impugnata) ha congruamente escluso la configurabilità dell'attenuantedella lieve entità del fatto, rilevando come la relativa valutazione richieda unapprezzamento complessivo che tenga conto, oltre che del valore del benesottratto, anche della natura, della specie, dei mezzi, delle modalità e dellecircostanze della condotta, così facendo corretta applicazione del principiosecondo cui l'attenuante non è configurabile quando la lievità difetti in rapportoall'evento in sé considerato ovvero a tali ulteriori elementi (Sez. 2, 22/10/2024,n. 47610, Rv. 287350); che la Corte territoriale ha, sul punto, richiamato glistessi elementi già esaminati in relazione al primo motivo di gravame, attinentiall'offensività in concreto del fatto e alle circostanze dell'azione, commessa in oranotturna, da più persone riunite e con l'uso di un'arma, così ulteriormenteconfermando la natura reiterativa della censura;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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