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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05417/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RGn. 27637 anno 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno intimato non evocato in giudizio avverso il decretodel Giudice di pace di Milano del 7 otto b re 2021 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 dicembre 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

I –RG27637/2021 camera di consiglio20.12.2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione il decreto di convalida del suo trattenimento presso il centro di perm a nenza temporanea di assistenza di Milano: provvedimento emesso sul presupposto che lo stesso era entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non era stato respintoa norma dell’art. 10 d. lgs. n. 286/1998(onde si intende che era stata disposta lamisura espulsiva prevista per l’ipotesi di cui all’art. 13, lett. a), d.lgs. cit.).

2. ― Il ricorso non risulta notificato ad alcuno. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Il ricorrente deduce non fosse suo intendimento di trattenersi nel territ o rio italiano : la sua presenza in Italia sarebbe giustificata da una visita al fratello, che aveva avuto un incidente; l’istante ha dedotto chedurante il soggiorno in Italia avreb be smarrito il proprio portafogli nel quale custodiva il permesso di soggiorno rilasciatogli dalle autorità tedesche: egli, infatti, risiederebbe in Germania.

2. ― Il ricorso è inammissibile.

Lo è in quanto non risulta notificato.

Solo per completezza merita osservare che nell’impugnazione non è formulata alcuna censura rientrante nella previsione dell’art. 360 c.p.c..

Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modoche il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 29 maggio 2012, n. 8585; Cass. 22 settembre 2014, Sez.

I –RG27637/2021 camera di consiglio20.12.2022 n. 19959; Cass. 14 maggio 2018, n. 11603).

In particolare, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa(Cass. Sez.

U. 8 novembre 2021, n. 32415).

3. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilitoper il ricorso, se dovuto.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RGn. 27637 anno 202 1 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno intimato non evocato in giudizio avverso il decretodel Giudice di pace di Milano del 7 otto b re 2021 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 dicembre 2022dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG27637/2021 camera di consiglio20.12.2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. — [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione il decreto di convalida del suo trattenimento presso il centro di perm a nenza temporanea di assistenza di Milano: provvedimento emesso sul presupposto che lo stesso era entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non era stato respintoa norma dell’art. 10 d. lgs. n. 286/1998(onde si intende che era stata disposta lamisura espulsiva prevista per l’ipotesi di cui all’art. 13, lett. a), d.lgs. cit.). 2. ― Il ricorso non risulta notificato ad alcuno. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Il ricorrente deduce non fosse suo intendimento di trattenersi nel territ o rio italiano : la sua presenza in Italia sarebbe giustificata da una visita al fratello, che aveva avuto un incidente; l’istante ha dedotto chedurante il soggiorno in Italia avreb be smarrito il proprio portafogli nel quale custodiva il permesso di soggiorno rilasciatogli dalle autorità tedesche: egli, infatti, risiederebbe in Germania. 2. ― Il ricorso è inammissibile. Lo è in quanto non risulta notificato. Solo per completezza merita osservare che nell’impugnazione non è formulata alcuna censura rientrante nella previsione dell’art. 360 c.p.c.. Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore: la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modoche il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 29 maggio 2012, n. 8585; Cass. 22 settembre 2014, Sez. I –RG27637/2021 camera di consiglio20.12.2022 n. 19959; Cass. 14 maggio 2018, n. 11603). In particolare, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall'art. 360, comma 1 c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa(Cass. Sez. U. 8 novembre 2021, n. 32415). 3. ― Nulla è da statuire in punto di spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilitoper il ricorso, se dovuto. Così dec
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