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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2023

Cassazione n. 31428/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8446-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 133/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 129/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8446/2022 Cron.

Rep.

Ud. 04/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Roma , con la sentenza pubblicata il 24 gennaio 2022, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal gennaio 2001 al novembre 2011 per lo svolgimento delle mansioni di operaia riconducibili al terzo livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA], con condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 48.290,05, oltre accessori e spese, escludendo emolumenti pretesi a titolo di straordinario;

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha condiviso la valutazione delle deposizioni testimoniali già effettuata dal primo giudice circa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in contesa nel periodo indicato; ha anche disatteso il motivo di gravame circa l’erroneità dell’inquadramento contrattuale così come ritenuto in primo grado, argomentando che non era stata sollevata alcuna specifica censura al ragionamento del primo giudice “sulla effettività delle mansioni e sulla loro riconducibilità al terzo livello (nel quale comunque risultano confluire le mansioni della Fronzi secondo la relativa declaratoria trattandosi di mansioni esecutive … svolte su direttive ricevute che richiedono una generica preparazione professionale … nel rispetto di procedure prestabilite)”;

3. avverso tale sentenza il Taranto ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 marzo 2022, affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata; parte ricorrente ha anche comunicato memoria;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

1. col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e “insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia”, richiamando sia il n. 3 che il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; si lamenta che i giudici del merito non avrebbero tenuto conto “di una circostanza che, qualora attentamente valutata, avrebbe permesso di escludere in radice la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro dipendente”, atteso che la Fronzi ed il Taranto, “nel periodo in contestazione, erano legati da un rapporto di profonda ed intima amicizia e la prima si recava nell’esercizio commerciale del Taranto non già per espletare un’attività di lavoratrice dipendente ma esclusivamente per stare insieme e fare compagnia al titolare”; si esaminano, poi, le deposizioni testimoniali acquisite e si sostiene che la Fronzi non avrebbe in alcun modo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente; col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 2094 c.c., degli artt. 115, 116, 156, 157, 414 e 420 c.p.c, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché ancora omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e “insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia”, richiamando sia il n. 3 che il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; si deduce che l’inquadramento nel terzo livello del CCNL di settore risulterebbe “del tutto arbitrario ed infondato”, stante anche la nullità dell’atto introduttivo, e, comunque, “la Fronzi nulla ha provato circa le reali mansioni che avrebbe svolto nel rivendicato periodo lavorativo”;

2. i motivi risultano inammissibili per plurime e concorrenti ragioni; innanzitutto, in entrambi i motivi si invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd.

“doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n. 26774 del 2016; conf.

Cass. n. 20944 del 2019); in ogni caso, le censure formulate ai sensi del n. 5 dell’art 360 c.p.c. non tengono in alcun conto gli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte nell’interpretazione della disposizione novellata (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014); in particolare non individuano un fatto realmente decisivo, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte territoriale, che ha anche specificamente considerato “la dedotta esistenza di un rapporto sentimentale tra le parti, che, ove anche esistente, non esclude di per sé la natura subordinata del rapporto, tenuto conto delle modalità di svolgimento della prestazione per come emerse dall’istruttoria”; inoltre, entrambi i motivi prospettano solo formalmente errori di diritto a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma nella sostanza tendono a proporre una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, sollecitando così un sindacato di merito che è precluso a questa Corte di legittimità;

3. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; invece, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8446-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 133/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 129/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8446/2022 Cron. Rep. Ud. 04/10/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Roma , con la sentenza pubblicata il 24 gennaio 2022, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiarando che tra la stessa e [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal gennaio 2001 al novembre 2011 per lo svolgimento delle mansioni di operaia riconducibili al terzo livello del CCNL [OSCURATO:PERSONA], con condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 48.290,05, oltre accessori e spese, escludendo emolumenti pretesi a titolo di straordinario; 2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha condiviso la valutazione delle deposizioni testimoniali già effettuata dal primo giudice circa l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in contesa nel periodo indicato; ha anche disatteso il motivo di gravame circa l’erroneità dell’inquadramento contrattuale così come ritenuto in primo grado, argomentando che non era stata sollevata alcuna specifica censura al ragionamento del primo giudice “sulla effettività delle mansioni e sulla loro riconducibilità al terzo livello (nel quale comunque risultano confluire le mansioni della Fronzi secondo la relativa declaratoria trattandosi di mansioni esecutive … svolte su direttive ricevute che richiedono una generica preparazione professionale … nel rispetto di procedure prestabilite)”; 3. avverso tale sentenza il Taranto ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 marzo 2022, affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimata; parte ricorrente ha anche comunicato memoria;all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. col primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e “insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia”, richiamando sia il n. 3 che il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; si lamenta che i giudici del merito non avrebbero tenuto conto “di una circostanza che, qualora attentamente valutata, avrebbe permesso di escludere in radice la sussistenza di qualsivoglia rapporto di lavoro dipendente”, atteso che la Fronzi ed il Taranto, “nel periodo in contestazione, erano legati da un rapporto di profonda ed intima amicizia e la prima si recava nell’esercizio commerciale del Taranto non già per espletare un’attività di lavoratrice dipendente ma esclusivamente per stare insieme e fare compagnia al titolare”; si esaminano, poi, le deposizioni testimoniali acquisite e si sostiene che la Fronzi non avrebbe in alcun modo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente; col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 2094 c.c., degli artt. 115, 116, 156, 157, 414 e 420 c.p.c, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., nonché ancora omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e “insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia”, richiamando sia il n. 3 che il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; si deduce che l’inquadramento nel terzo livello del CCNL di settore risulterebbe “del tutto arbitrario ed infondato”, stante anche la nullità dell’atto introduttivo, e, comunque, “la Fronzi nulla ha provato circa le reali mansioni che avrebbe svolto nel rivendicato periodo lavorativo”; 2. i motivi risultano inammissibili per plurime e concorrenti ragioni; innanzitutto, in entrambi i motivi si invoca il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., tra molte, Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019); in ogni caso, le censure formulate ai sensi del n. 5 dell’art 360 c.p.c. non tengono in alcun conto gli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte nell’interpretazione della disposizione novellata (sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014); in particolare non individuano un fatto realmente decisivo, la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte territoriale, che ha anche specificamente considerato “la dedotta esistenza di un rapporto sentimentale tra le parti, che, ove anche esistente, non esclude di per sé la natura subordinata del rapporto, tenuto conto delle modalità di svolgimento della prestazione per come emerse dall’istruttoria”; inoltre, entrambi i motivi prospettano solo formalmente errori di diritto a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ma nella sostanza tendono a proporre una diversa ricostruzione della vicenda storica, attraverso una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, sollecitando così un sindacato di merito che è precluso a questa Corte di legittimità; 3. in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimata; invece, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello,
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