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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2024

Cassazione n. 20619/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleNICOLA LETTIERI, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, in data 12 settembre 2024, ha dichiarato, con sentenza, inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avversola sentenza del Tribunale capitolino del 9 marzo 2024.

La Corte territoriale rilevava come l’appello non fosse accompagnato dal deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilioex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse diNaser [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., evidenziando come la stessa sentenza impugnata abbia dato atto nell’intestazione della elezione di domicilio dell’imputato presso lo studio del difensore.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza, sul punto, relativa alla sufficienza della elezione di domicilio effettuata anche prima della sentenza impugnata, da parte dell’imputato, essendo nel caso di specie intervenuta in sede di udienza di convalida.

4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti.

5. Il Pubblico ministero ha ritenuto fondato il ricorso, concludendo come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

2. Va premesso che sono state rimesse con ordinanza n. 26458/2024 di questa Sezione Quinta le seguenti questioni alle Sezioni Unite: se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. -abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 -si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione; se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo.

In data 24 ottobre 2024le Sezioni Unite hanno affermato che: la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

Inoltre, hanno anche ritenuto che la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. debba essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguirela notificazione.

3. A fronte di tali principi, venendo al caso in esame, vertendosi in tema di impugnazione successiva al 30 dicembre 2022 e antecedente al 24 agosto 2024, la norma processuale in questione trova applicazione.

E bene, q uanto al secondo principio affermato dalle Sezioni Unite, come rileva la Procura generale, l’esame dell’atto di appello consente di verificare che vi fu un espresso richiamo al domicilio eletto presso il difensore e che la Corte di appello ebbe a rinvenire senza difficoltà tale atto, tanto da annotare nella stessa intestazione della sentenza che l’elezione era stata reperita nel verbale dell’udienza di convalida dell’arresto in data 9 marzo 2024.

Quindi, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite,che non richiede l’allegazione materiale della elezione di domicilio, ragione per la quale l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile, risulta fondato il motivo di ricorso.

Le Sezioni Unite richiedono che l’indicazione sia tale da consentire un immediato rinvenimento dell’atto e, nella specie, l ’appello risultava indicare la pregressa elezione di domicilio presso il difensore ; tale indicazione si è dimostrata sicuramente idonea all’immediato reperimento, tanto che la Corte di appello istaurò correttamente il contraddittorio.

4. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendo la Corte di appello di Roma procedere al giudizio.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleNICOLA LETTIERI, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, in data 12 settembre 2024, ha dichiarato, con sentenza, inammissibile l’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avversola sentenza del Tribunale capitolino del 9 marzo 2024. La Corte territoriale rilevava come l’appello non fosse accompagnato dal deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilioex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse diNaser [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., evidenziando come la stessa sentenza impugnata abbia dato atto nell’intestazione della elezione di domicilio dell’imputato presso lo studio del difensore. Il ricorrente richiama la giurisprudenza, sul punto, relativa alla sufficienza della elezione di domicilio effettuata anche prima della sentenza impugnata, da parte dell’imputato, essendo nel caso di specie intervenuta in sede di udienza di convalida. 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti. 5. Il Pubblico ministero ha ritenuto fondato il ricorso, concludendo come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. 2. Va premesso che sono state rimesse con ordinanza n. 26458/2024 di questa Sezione Quinta le seguenti questioni alle Sezioni Unite: se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. -abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 -si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell'impugnazione; se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell'atto di impugnazione od allegata al medesimo. In data 24 ottobre 2024le Sezioni Unite hanno affermato che: la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Inoltre, hanno anche ritenuto che la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. debba essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguirela notificazione. 3. A fronte di tali principi, venendo al caso in esame, vertendosi in tema di impugnazione successiva al 30 dicembre 2022 e antecedente al 24 agosto 2024, la norma processuale in questione trova applicazione. E bene, q uanto al secondo principio affermato dalle Sezioni Unite, come rileva la Procura generale, l’esame dell’atto di appello consente di verificare che vi fu un espresso richiamo al domicilio eletto presso il difensore e che la Corte di appello ebbe a rinvenire senza difficoltà tale atto, tanto da annotare nella stessa intestazione della sentenza che l’elezione era stata reperita nel verbale dell’udienza di convalida dell’arresto in data 9 marzo 2024. Quindi, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite,che non richiede l’allegazione materiale della elezione di domicilio, ragione per la quale l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile, risulta fondato il motivo di ricorso. Le Sezioni Unite richiedono che l’indicazione sia tale da consentire un immediato rinvenimento dell’atto e, nella specie, l ’appello risultava indicare la pregressa elezione di domicilio presso il difensore ; tale indicazione si è dimostrata sicuramente idonea all’immediato reperimento, tanto che la Corte di appello istaurò correttamente il contraddittorio. 4. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendo la Corte di appello di Roma procedere al giudizio. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per il giudizio. Così deciso
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