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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34862/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.4368/2022 proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocatoMatteo Acciari; -ricorrente- contro Ministero della giustizia, difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente incidentale- avverso il decreto della Corte di appello di Ancona n. 541/2019 de l 29/06/2021.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Presupposto è un processo di fallimento dichiarato nel 1995 e chiuso il 5/06/2017, con decreto non comunicato ai creditori, diventato così defini- tivo ex artt. 119 l. fall. e 327 co. 1 c.p.c. per scadenza del termine lungo di impugnazione.

Ricorrente nel processo di equa riparazione è una creditrice ammessa al passivo per circa £ 2.300.000 (credito rimasto insoddisfatto).

Il ricorso 2di 4 – 4368 /20 22 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 27 ) – [OSCURATO:PERSONA]. introduttivo è stato depositato il 4/2/2019.

In fase monocratica vi è stato rigetto per irrisorietà della pretesa, sulla premessa che il credito fosse stato ammesso al passivo per circa €

296. In fase collegiale la domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività ex art. 4 l. 89/2001, poiché il termine ex art. 327 co. 1 c.p.c. per impugnare il decreto di chiusura del fallimento è stato computato in sei mesi, scaduti i quali il provvedimento è definitivo.

Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo.

Resiste il Mi- nistero della giustizia con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo.

Ragioni della decisione

1.1. -L’unico motivo del ricorso principale censura che sia stata dichiarata l’inammissibilità per tardività ex art. 4 l. 89/2009 della domanda di equa riparazione, in quanto il momento in cui la decisione conclusiva del processo presupposto è divenuta definitiva è stato collegato alla scadenza del termine di impugnazione ex art. 327 co. 1 c.p.c., calcolato in sei mesi anziché in un anno, ancorché si tratti di un procedimento fallimentare iniziato prima del 4/7/2009 (il dimezzamento del termine lungo si applica ai giudizi instaurati dopo tale data).

Si deduce violazione degli artt. 4 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 cedu prot. 1; 111 e 117 cost.; 327 c.p.c.; 119 l. fall.; 58 l. 69/2009; 150 co. 1 d.lgs. 5/2006.

1.2. - L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 26 e 119 l. fall., nonché dell’art. 4 l. 89/2001.

Secondo il Ministero la domanda di equo indennizzo era da ritenersi comunque tardiva.

La proce- dura fallimentare presupposta è iniziata prima delle modifiche ex d. lgs. 5/2005 e d.lgs. 169/2007, la cui disciplina transitoria faceva salva l’appli- cabilità dell’art. 26 l. fall. con termine breve decorrente dalla data di depo- sito del decreto di chiusura.

Quest’ultima previsione veniva dichiarata inco- stituzionale da Corte cost. 279/2010.

A seguito di ciò, considerata l’auto- noma rilevanza del procedimento di chiusura, è da applicare la disciplina 3di 4 – 4368 /20 22 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 27 ) – [OSCURATO:PERSONA]. vigente al momento del deposito del decreto di chiusura, cioè il termine di 90 giorni ex art. 26 l. fall. nella sua attuale formulazione (cioè, ove manchi la comunicazione dell’avviso di deposito, il reclamo è da proporsi entro 90 giorni dal deposito del decreto in cancelleria).

Pertanto, nel caso di specie, depositato il decreto di chiusura il 5/62017, divenuto esso definitivo il 5/12/2017, il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 è scaduto il 5/6/2018, con conseguente tardività della domanda di equo indennizzo, depositata il 4/2/2019.

1.3. -Il ricorso principale è fondato.

L’argomentazione della Corte di appello è sintetizzata in questo capo- verso.

Poiché il decreto di chiusura del fallimento, depositato in cancelleria il 5/06/2017, non è stato comunicato ai creditori, esso diviene definitivo allo scadere del termine lungo ex artt. 119 co. 4 l. fall. e 327 c.p.c. per il re- clamo, decorrente dal giorno del deposito.

A seguito della modifica intro- dotta dall’art. 46 co. 17 l. 69/2009, tale termine è di sei mesi, indipenden- temente dal fatto che il procedimento fallimentare sia stato aperto prima del 4/7/2009.

Nel caso di specie, il termine di reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento è scaduto il 6/01/2018.

Il presente processo di equa riparazione è stato instaurato il 4/02/2019, quando il termine di decadenza di sei mesiex art. 4 l. 89/2001 per proporre domanda di equa riparazione era già scaduto (il 6/07/2018).

Tale argomentazione è erronea.

L’art. 58 co. 1 l. 69/2009 sottopone la modifica del termine lungo ex art.327 co. 1 c.p.c. alla regola generale della applicabilità «ai giudizi instaurati dopo» l’entrata in vigore della stessa legge (cioè, dopo il 4/7/2009).

Il pro- cedimento fallimentare è da considerarsi instaurato alla data di dichiara- zione del fallimento (nel caso di specie anteriore al 4/7/2009).

Laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento (come nel caso di specie), quest’ultimo diviene definitivo decorso un anno dalla 4di 4 – 4368 /20 22 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 27 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sua pubblicazione, cui è da aggiungere il periodo di sospensione feriale dei termini.

Così tra le altre Cass. 28496/2020, che dichiara espressamente di non condividere Cass. 3824/2019, ove la pendenza del processo era stata calcolata a far data dalla instaurazione del procedimento camerale di re- clamo, instaurato successivamente al 4/7/2009, sul presupposto che il re- clamo fosse un subprocedimento camerale autonomo rispetto alla proce- dura camerale nel suo complesso.

A questo orientamento superato appar- tiene Cass. 13237/2019, che la Corte di appello ha invocato a fondamento della propria decisione.

Il ricorso principale è accolto.

2. -Il ricorso incidentale è assorbito.

3. -Il ricorso principale è accolto, il ricorso incidentale è assorbito, il de- creto impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di An- cona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso inciden- tale, cassa il decreto impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di An-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.4368/2022 proposto da : [OSCURATO:SOCIETA]., difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocatoMatteo Acciari; -ricorrente- contro Ministero della giustizia, difeso dalla Avvocatura generale dello Stato; -ricorrente incidentale- avverso il decreto della Corte di appello di Ancona n. 541/2019 de l 29/06/2021. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Presupposto è un processo di fallimento dichiarato nel 1995 e chiuso il 5/06/2017, con decreto non comunicato ai creditori, diventato così defini- tivo ex artt. 119 l. fall. e 327 co. 1 c.p.c. per scadenza del termine lungo di impugnazione. Ricorrente nel processo di equa riparazione è una creditrice ammessa al passivo per circa £ 2.300.000 (credito rimasto insoddisfatto). Il ricorso 2di 4 – 4368 /20 22 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 27 ) – [OSCURATO:PERSONA]. introduttivo è stato depositato il 4/2/2019. In fase monocratica vi è stato rigetto per irrisorietà della pretesa, sulla premessa che il credito fosse stato ammesso al passivo per circa € 296. In fase collegiale la domanda è stata dichiarata inammissibile per tardività ex art. 4 l. 89/2001, poiché il termine ex art. 327 co. 1 c.p.c. per impugnare il decreto di chiusura del fallimento è stato computato in sei mesi, scaduti i quali il provvedimento è definitivo. Ricorre in cassazione la parte privata con un unico motivo. Resiste il Mi- nistero della giustizia con controricorso e ricorso incidentale con un unico motivo. Ragioni della decisione 1.1. -L’unico motivo del ricorso principale censura che sia stata dichiarata l’inammissibilità per tardività ex art. 4 l. 89/2009 della domanda di equa riparazione, in quanto il momento in cui la decisione conclusiva del processo presupposto è divenuta definitiva è stato collegato alla scadenza del termine di impugnazione ex art. 327 co. 1 c.p.c., calcolato in sei mesi anziché in un anno, ancorché si tratti di un procedimento fallimentare iniziato prima del 4/7/2009 (il dimezzamento del termine lungo si applica ai giudizi instaurati dopo tale data). Si deduce violazione degli artt. 4 l. 89/2001, in relazione agli artt. 6 cedu prot. 1; 111 e 117 cost.; 327 c.p.c.; 119 l. fall.; 58 l. 69/2009; 150 co. 1 d.lgs. 5/2006. 1.2. - L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione degli artt. 26 e 119 l. fall., nonché dell’art. 4 l. 89/2001. Secondo il Ministero la domanda di equo indennizzo era da ritenersi comunque tardiva. La proce- dura fallimentare presupposta è iniziata prima delle modifiche ex d. lgs. 5/2005 e d.lgs. 169/2007, la cui disciplina transitoria faceva salva l’appli- cabilità dell’art. 26 l. fall. con termine breve decorrente dalla data di depo- sito del decreto di chiusura. Quest’ultima previsione veniva dichiarata inco- stituzionale da Corte cost. 279/2010. A seguito di ciò, considerata l’auto- noma rilevanza del procedimento di chiusura, è da applicare la disciplina 3di 4 – 4368 /20 22 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 27 ) – [OSCURATO:PERSONA]. vigente al momento del deposito del decreto di chiusura, cioè il termine di 90 giorni ex art. 26 l. fall. nella sua attuale formulazione (cioè, ove manchi la comunicazione dell’avviso di deposito, il reclamo è da proporsi entro 90 giorni dal deposito del decreto in cancelleria). Pertanto, nel caso di specie, depositato il decreto di chiusura il 5/62017, divenuto esso definitivo il 5/12/2017, il termine semestrale ex art. 4 l. 89/2001 è scaduto il 5/6/2018, con conseguente tardività della domanda di equo indennizzo, depositata il 4/2/2019. 1.3. -Il ricorso principale è fondato. L’argomentazione della Corte di appello è sintetizzata in questo capo- verso. Poiché il decreto di chiusura del fallimento, depositato in cancelleria il 5/06/2017, non è stato comunicato ai creditori, esso diviene definitivo allo scadere del termine lungo ex artt. 119 co. 4 l. fall. e 327 c.p.c. per il re- clamo, decorrente dal giorno del deposito. A seguito della modifica intro- dotta dall’art. 46 co. 17 l. 69/2009, tale termine è di sei mesi, indipenden- temente dal fatto che il procedimento fallimentare sia stato aperto prima del 4/7/2009. Nel caso di specie, il termine di reclamo contro il decreto di chiusura del fallimento è scaduto il 6/01/2018. Il presente processo di equa riparazione è stato instaurato il 4/02/2019, quando il termine di decadenza di sei mesiex art. 4 l. 89/2001 per proporre domanda di equa riparazione era già scaduto (il 6/07/2018). Tale argomentazione è erronea. L’art. 58 co. 1 l. 69/2009 sottopone la modifica del termine lungo ex art.327 co. 1 c.p.c. alla regola generale della applicabilità «ai giudizi instaurati dopo» l’entrata in vigore della stessa legge (cioè, dopo il 4/7/2009). Il pro- cedimento fallimentare è da considerarsi instaurato alla data di dichiara- zione del fallimento (nel caso di specie anteriore al 4/7/2009). Laddove sia stata omessa la comunicazione del decreto di chiusura del fallimento (come nel caso di specie), quest’ultimo diviene definitivo decorso un anno dalla 4di 4 – 4368 /20 22 – S2 – 07 / 12 /202 3 ( 27 ) – [OSCURATO:PERSONA]. sua pubblicazione, cui è da aggiungere il periodo di sospensione feriale dei termini. Così tra le altre Cass. 28496/2020, che dichiara espressamente di non condividere Cass. 3824/2019, ove la pendenza del processo era stata calcolata a far data dalla instaurazione del procedimento camerale di re- clamo, instaurato successivamente al 4/7/2009, sul presupposto che il re- clamo fosse un subprocedimento camerale autonomo rispetto alla proce- dura camerale nel suo complesso. A questo orientamento superato appar- tiene Cass. 13237/2019, che la Corte di appello ha invocato a fondamento della propria decisione. Il ricorso principale è accolto. 2. -Il ricorso incidentale è assorbito. 3. -Il ricorso principale è accolto, il ricorso incidentale è assorbito, il de- creto impugnato è cassato, la causa è rinviata alla Corte di appello di An- cona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso inciden- tale, cassa il decreto impugnato, rinvia la causa alla Corte di appello di An-
Decreto Cassazione n. 34862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris