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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41453/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 22678-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2385/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 10 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva respinto il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2009, emesso dalla Regione Emilia-Romagna per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing.

Riteneva la CTR, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, che, in relazione al periodo d'imposta in considerazione (2009), il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse l'utilizzatore.

Avverso la suddetta sentenza la Regione Emilia-Romagna ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente e propone ricorso incidentale condizionato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Considerato che: Preliminarmente va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] atto di rinuncia congiunta al ricorso per cassazione a seguito della intervenuta definizione stragiudiziale della lite, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, con compensazione delle spese del giudizio.

Ric. 2020 n. 22678 sez.

MT - ud. 03-11-2021 -2- Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, accettata da controparte, con compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma il 3 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] M uro Mocc [OSCURATO:PERSONA] 24 D i C 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22678-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2385/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 10 dicembre 2019 la Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva respinto il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2009, emesso dalla Regione Emilia-Romagna per tasse automobilistiche dovute per veicoli concessi in leasing. Riteneva la CTR, sulla base della giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza, che, in relazione al periodo d'imposta in considerazione (2009), il soggetto tenuto al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli concessi in locazione finanziaria fosse l'utilizzatore. Avverso la suddetta sentenza la Regione Emilia-Romagna ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società contribuente e propone ricorso incidentale condizionato. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Preliminarmente va rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] atto di rinuncia congiunta al ricorso per cassazione a seguito della intervenuta definizione stragiudiziale della lite, sottoscritto dalle parti e dai loro difensori, con compensazione delle spese del giudizio. Ric. 2020 n. 22678 sez. MT - ud. 03-11-2021 -2- Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, accettata da controparte, con compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese. Così deciso in Roma il 3 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] M uro Mocc [OSCURATO:PERSONA] 24 D i C 20