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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 08531/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22017-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistenti - avverso la sentenza n. 1869/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose querela di falso avverso alcune attestazioni dell'agente postale notificatore in ordine a sei avvisi di ricevimento relativi a raccomandate aventi ad oggetto accertamenti tributari e le rispettive comunicazioni dell'avvenuto deposito di giacenza presso l'ufficio postale, deducendo che le falsità riguardavano specificamente le causali dei suddetti avvisi, riferite alla "temporanea assenza del destinatario", alla sua "mancanza" e all'"immesso avviso in cassetta".

Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] assumeva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti tributari, né degli avvisi di immissione in cassetta.

Con sentenza del 2015, il Tribunale di Pescara rigettò la domanda, rilevando che: premessa l'ammissibilità della querela, l'attrice non aveva dimostrato la fondatezza della domanda riguardante la non veridicità di quanto attestato negli avvisi impugnati. [OSCURATO:PERSONA] propose appello che, con sentenza del 2019, fu respinto in quanto dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali escusse non si evinceva la falsità delle attestazioni impugnate. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi.

Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all'udienza di discussione.

Ric. 2020 n. 22017 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, c.c., per aver la Corte d'appello escluso la prova, almeno presuntiva, della non veridicità del contenuto delle attestazioni dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione nella cassetta postale degli avvisi di giacenza delle raccomandate attraverso le quali erano stati spediti accertamenti tributari, pur in presenza di alcuni fatti noti (l'impossibilità di aprire il cancello e la prassi del postino di lascia cadere la posta oltre il cancello).

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per aver la Corte territoriale condannato la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali all'Agenzia delle Entrate che, però, era rimasta contumace.

Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine alla condanna della ricorrente alle spese giudiziali in mancanza di istanza della controparte, che non si era costituita.

Il ricorso va accolto relativamente al secondo e terzo motivo.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l'interpretazione della Corte d'appello.

Invero, la ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia effettuato un'erronea applicazione delle norme sull'applicazione della prova presuntiva, ex artt. 2727 e 2729, c.c., in quanto dai fatti invocati dalla ricorrente, fondati sui documenti prodotti e oggetto delle prove testimoniali (non ammesse dal Tribunale) avrebbero dovuto desumersi, secondo un principio di regolarità causale, quelli ignoti afferenti alla mancata immissione nella cassetta postale degli avvisi di giacenza delle raccomandate spedite e non recapitate.

Ric. 2020 n. 22017 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -3- Al riguardo, la Corte territoriale, con argomentazioni non censurabili in questa sede, ha escluso l'invocato rapporto d'inferenza causale con riguardo ai documenti prodotti, ritenendo che neppure i fatti oggetto della prova testimoniale avrebbero potuto essere decisivi (e pertanto non ammessa) al fine della dimostrazione della usuale mancata immissione in cassetta della posta indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA].

In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità.

Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici (Cass., n. 11906/03; n. 6220/05; n. 19485/17).

Nel caso concreto, la Corte d'appello ha analiticamente esaminato i fatti esposti dalla ricorrente a sostegno dell'argomentazione presuntiva, comprensivi dei capitoli di prova orale, ritenendo gli stessi irrilevanti ai fini della dimostrazione dei fatti ignoti invocati, non emergendo in questa sede alcuna evidenza di una connessione fra i fatti suddetti e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano che la mancata immissione in cassetta degli avvisi di giacenza delle raccomandate per cui è causa sia stata una conseguenza ragionevolmente probabile dei fatti noti indicati, considerato anche il generico collocamento ,temporale di quest'ultimi inidoneo, secondo la Corte di merito, a suffragare la prova presuntiva.

Ric. 2020 n. 22017 sez.

M1 - ud. 18-01-2022 -4- Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati.

Invero, la Corte d'appello ha erroneamente condannato la ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado a favore dell'Agenzia delle Entrate, pur essendo quest'ultima rimasta contumace.

Pertanto, in accoglimento dei predetti motivi, la sentenza impugnata è da cassare; atteso che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell'art. 384 c.p.c., la statuizione sulla condanna alle spese giudiziali va annullata.

Considerato che l'accoglimento del ricorso riguarda la sola questione delle spese del giudizio di secondo grado, nel quale la ricorrente era comunque rimasta soccombente, essendo stata respinta l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, ricorrono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., annulla la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado a favore dell'Agenzie delle Entrate.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22017-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; - ricorrente - -contro- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistenti - avverso la sentenza n. 1869/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose querela di falso avverso alcune attestazioni dell'agente postale notificatore in ordine a sei avvisi di ricevimento relativi a raccomandate aventi ad oggetto accertamenti tributari e le rispettive comunicazioni dell'avvenuto deposito di giacenza presso l'ufficio postale, deducendo che le falsità riguardavano specificamente le causali dei suddetti avvisi, riferite alla "temporanea assenza del destinatario", alla sua "mancanza" e all'"immesso avviso in cassetta". Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] assumeva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti tributari, né degli avvisi di immissione in cassetta. Con sentenza del 2015, il Tribunale di Pescara rigettò la domanda, rilevando che: premessa l'ammissibilità della querela, l'attrice non aveva dimostrato la fondatezza della domanda riguardante la non veridicità di quanto attestato negli avvisi impugnati. [OSCURATO:PERSONA] propose appello che, con sentenza del 2019, fu respinto in quanto dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali escusse non si evinceva la falsità delle attestazioni impugnate. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con tre motivi. Il Ministero si è costituito al solo fine di partecipare all'udienza di discussione. Ric. 2020 n. 22017 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729, c.c., per aver la Corte d'appello escluso la prova, almeno presuntiva, della non veridicità del contenuto delle attestazioni dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione nella cassetta postale degli avvisi di giacenza delle raccomandate attraverso le quali erano stati spediti accertamenti tributari, pur in presenza di alcuni fatti noti (l'impossibilità di aprire il cancello e la prassi del postino di lascia cadere la posta oltre il cancello). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. per aver la Corte territoriale condannato la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali all'Agenzia delle Entrate che, però, era rimasta contumace. Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 112 c.p.c., in ordine alla condanna della ricorrente alle spese giudiziali in mancanza di istanza della controparte, che non si era costituita. Il ricorso va accolto relativamente al secondo e terzo motivo. Il primo motivo del ricorso è inammissibile poiché diretto al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l'interpretazione della Corte d'appello. Invero, la ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia effettuato un'erronea applicazione delle norme sull'applicazione della prova presuntiva, ex artt. 2727 e 2729, c.c., in quanto dai fatti invocati dalla ricorrente, fondati sui documenti prodotti e oggetto delle prove testimoniali (non ammesse dal Tribunale) avrebbero dovuto desumersi, secondo un principio di regolarità causale, quelli ignoti afferenti alla mancata immissione nella cassetta postale degli avvisi di giacenza delle raccomandate spedite e non recapitate. Ric. 2020 n. 22017 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -3- Al riguardo, la Corte territoriale, con argomentazioni non censurabili in questa sede, ha escluso l'invocato rapporto d'inferenza causale con riguardo ai documenti prodotti, ritenendo che neppure i fatti oggetto della prova testimoniale avrebbero potuto essere decisivi (e pertanto non ammessa) al fine della dimostrazione della usuale mancata immissione in cassetta della posta indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA]. In tema di presunzioni semplici, vige il criterio secondo cui le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. Il relativo accertamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici (Cass., n. 11906/03; n. 6220/05; n. 19485/17). Nel caso concreto, la Corte d'appello ha analiticamente esaminato i fatti esposti dalla ricorrente a sostegno dell'argomentazione presuntiva, comprensivi dei capitoli di prova orale, ritenendo gli stessi irrilevanti ai fini della dimostrazione dei fatti ignoti invocati, non emergendo in questa sede alcuna evidenza di una connessione fra i fatti suddetti e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano che la mancata immissione in cassetta degli avvisi di giacenza delle raccomandate per cui è causa sia stata una conseguenza ragionevolmente probabile dei fatti noti indicati, considerato anche il generico collocamento ,temporale di quest'ultimi inidoneo, secondo la Corte di merito, a suffragare la prova presuntiva. Ric. 2020 n. 22017 sez. M1 - ud. 18-01-2022 -4- Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. Invero, la Corte d'appello ha erroneamente condannato la ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado a favore dell'Agenzia delle Entrate, pur essendo quest'ultima rimasta contumace. Pertanto, in accoglimento dei predetti motivi, la sentenza impugnata è da cassare; atteso che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, a norma dell'art. 384 c.p.c., la statuizione sulla condanna alle spese giudiziali va annullata. Considerato che l'accoglimento del ricorso riguarda la sola questione delle spese del giudizio di secondo grado, nel quale la ricorrente era comunque rimasta soccombente, essendo stata respinta l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado, ricorrono i presupposti per compensare le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., annulla la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado a favore dell'Agenzie delle Entrate. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di co
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