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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 12497/2026

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n persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –1124 avverso la sentenza n. 268/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 24/03/2022 R.G.N. 1563/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 268/2022, haconfermato la pronuncia del Tribunale di Trani che avevarespinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confrontiNumero registro generale 22868/2022del Comune di Corato, diretta ad ottenere: a) l’accertamentoN umero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026e la declaratoria di nullità dell'art. 25 del Contratto CollettivDoat a pubblicazione 04/05/2026Decentrato Integrativo per il quinquennio 2002/2005 delpersonale non dirigente sottoscritto l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quantoin contrasto con il CCNL del 31.03.1999; 2) l’accertamento ela declaratoria di illegittimità delle graduatorie elaborate conriferimento alla progressione orizzontale relativa all'anno2007 dalla categoria C2 alla categoria C3, relativa all'anno2008 dalla categoria C3 alla categoria C4, relativa all'anno2009 dalla categoria C3 alla categoria C4, relativa all'anno2010 da C4 a C5 e che venissero rideterminati i punteggiomettendo il criterio di selezione previsto dall'art.25 del CCDIrelativo all'esperienza acquisita; 3) l’accertamento e ladeclaratoria del suo diritto "al risarcimento del dannorappresentato dalle differenze retributive tra quantopercepito e quanto avrebbe percepito in virtù dellaprogressione orizzontale effettuata ai sensi dell'art. 5 delCCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] omettendo di considerare, tra i criteridi selezione quello dell'«esperienza acquisita», condecorrenza dal 2007"; 4) che l'amministrazione comunaleadottasse ogni provvedimento utile alla ricostruzione dellasua posizione lavorativa disponendo la progressioneorizzontale, con decorrenza dal 2007, omettendo diconsiderare il criterio di selezione previsto nell'art. 25 CCDIrelativo all'esperienza acquisita, sia con riferimento altrattamento economico sia con riferimento al trattamentoprevidenziale.2.

La gravata sentenza, premessi cenni sull’istituto dellaprogressione economica orizzontale e richiamato l’art. 5 delCCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che disciplinava i criteri per la suddettaprogressione economica all’interno della categoria, nonchéNumero registro generale 22868/2022richiamando l’art. 16 del medesimo contratto collettivo, nellaN umero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026parte in cui prevede che “[…] le parti convengono che, alDloat a pubblicazione 04/05/2026stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all'art. 5,comma 3, del CCNL del6.7.1995, sono integrate dalleseguenti: completamento ed integrazione dei criteri per laprogressione economica all'interno della categoria di cuiall'art. 5, comma 2”, ha rilevato che l’11 novembre 2004 erastato sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione delComune di Corato, dalla RSU e dai rappresentanti delleorganizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL, UIL,DICCAP/SULPM il contratto collettivo decentrato integrativodi lavoro per il personale non dirigente del Comune di Coratoai sensi dell'art. 4 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che l’art. 6 delCCDI dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede le materie della contrattazionedecentrata integrativa, tra le quali figurano i "criteri per laprogressione economica all'interno della categoria", che ilsuccessivo art. 25, intitolato "Progressione economicaorizzontale", dispone, al comma 8, che "i criteri divalutazione sono quelli riportati nella allegata "Tabella A".

Adogni parametro di valutazione va espresso un punteggio.Tale punteggio sarà moltiplicato per un indice diponderazione.

La somma di tali prodotti determinerà ilpunteggio individuale per la formazione delle graduatorie.

".Ha, quindi, osservato che il criterio dell'esperienza acquisita,previsto dal CCDI, non si poneva in contrasto con alcunadisposizione del contratto collettivo, posto che l'art. 16 delCCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva delegato alla contrattazionedecentrata il completamento e l'integrazione dei criteri per laprogressione economica.

Ha, infine, precisato che laprogressione economica non era un diritto di tutti i lavoratori,ma presupponeva una selezione diretta a premiare ilavoratori che dimostravano di saper fare meglio il prNoumperroio re gistro generale 22868/2022Numero sezionale 1124/2026lavoro: nella fattispecie, il Tota non solo non aveva aNlulmeegroa dti ora ccolta generale 12497/2026di possedere i requisiti richiesti dall'art 5 del CCNL dDealt a pubblicazione 04/05/202631.3.1999 e dall'art. 25 del CCDI, ma non aveva neppure, inalcun modo, dimostrato, come sarebbe stato suo onere, diavere diritto più degli altri dipendenti, che peraltro non avevaneppure citato, i quali lo avevano preceduto in graduatoria,ad ottenere la progressione economica.3.

Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato ad un articolato motivo cui haresistito con controricorso il Comune di Corato.4.

Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1.

Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001,degli artt. 40 e 46 co. 1 del D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 45co. 4 del D.lgs. n. 29/93 in riferimento al Ccnl 31.3.1999,artt. 5 e 16, la violazione dell’art. 1419 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.; la violazione dell’art. 1362 e ss. c.c.con riferimento all’art. 5 e 16 del Ccnl del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in meritoall’art. 360 n. 3 c.p.c.

Si deduce che la Corte Territoriale,travisando il contenuto degli artt. 5 e 16 del CCNL del31.03.1999, ha ritenuto legittimo l'art. 25 del CCDIevidenziando che il criterio dell'esperienza acquisita, previstodal CCDI, non si poneva in contrasto con alcuna norma delcontratto collettivo, posto che l'art. 16 del CCNL del[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva delegato alla contrattazione decentrata ilcompletamento e l'integrazione dei criteri per la progressioneeconomica.

Dal tenore letterale della norma contrattualeappena citata, invece, si evince, secondo il ricorrente,inequivocabilmente che il criterio dell'«esperienza acquisita»,Numero registro generale 22868/2022non trovava applicazione né nel caso di progressioni per leN umero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026posizioni economiche successive alla prima anche nelDlaat a pubblicazione 04/05/2026categoria B e C, né per le progressioni economiche dellacategoria D. Detto criterio era unicamente riferibile alleprogressioni relative alla prima posizione economica per leposizioni successive ai trattamenti iniziali delle cat.

B e C.Obietta, infine, che detta interpretazione era supportata daipareri dell’Aran, i quali devono essere ricondotti nell'ambitodella "attività di assistenza delle pubbliche amministrazioniper la uniforme applicazione dei contratti collettivi",espressamente prevista dall'art. 46, comma l, del D. Lgs. n.165/2001.

In conclusione, quindi, le PubblicheAmministrazioni, e, nel caso in questione, il Comune diCorato non potevano applicare norme pattizie, nella speciel'art. 25 del CCDI, stante il contrasto con i vincoli risultantidai contratti collettivi nazionali perché l'art. 16 del CCNL del[OSCURATO:DATA_NASCITA] demandava alla contrattazione decentrata lapossibilità di "integrare" i criteri del citato art. 5, ma non distravolgere i contenuti dello stesso ed alterarne la sfera diapplicabilità, come accadrebbe nel caso in cui un criterio,nella specie quello della «esperienza acquisita» previsto conesclusivo riferimento ad una determinata ipotesi, fosseapplicato ad altri casi per i quali il CCNL aveva intesoespressamente escluderlo.

Infatti, il CCNL, art. 5, haespressamente individuato i requisiti per l'accesso a ciascunaarea professionale e, all'interno dell'area, per l'accesso aciascuna posizione ed è evidente che il contratto integrativoera stato abilitato a definire le procedure per l'accesso, manon certo ad intervenire sui requisiti direttamente fissati dalcontratto nazionale.2.

Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 22868/20223.

Preliminarmente occorre evidenziare che la sentenzaN umero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026impugnata risulta ancorata, come riportato nello storico delDlaat a pubblicazione 04/05/2026lite, a due distinte rationes decidendi, autonome l'una dallaaltra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum:in base alla prima ragione la Corte di Appello ha ritenuto lalegittimità del contratto integrativo che, quanto al criteriodell’esperienza acquisita, non si poneva in contrasto conalcuna norma del contratto collettivo, posto che l’art. 16 delCcnl del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva delegato alla contrattazionedecentrata il completamento e l’integrazione dei criteri per laprogressione economica; per altro verso quel Collegio hacomunque rilevato che, non essendo la progressioneeconomica un diritto di tutti i lavoratori in quanto legataall’esito della selezione diretta a premiare i lavoratori cheavessero dimostrato di sapere fare meglio il proprio lavoro,il Tota non solo non aveva allegato di possedere i requisitirichiesti dall’art. 5 del Ccnl del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’art. 25 delCCDI, ma non aveva neppure, in alcun modo, dimostrato,come sarebbe stato suo onere, di avere più diritto degli altridipendenti, che peraltro non aveva neppure citato, che loavevano preceduto in graduatoria, ad ottenere laprogressione economica.4.

Il motivo di ricorso per cassazione, come sopra riportato,censura solo la prima ragione della decisione cosicché lamancata impugnazione della seconda ratio lo rendeinammissibile.5.

Invero - sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte,secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata suuna motivazione strutturata in una pluralità di ordini diragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro,e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativodictum, la resistenza di una di queste rationes agli apNpumuenrot rie gistro generale 22868/2022Numero sezionale 1124/2026mossigli con l'impugnazione comporta che la decisionNeum dereo dvi era ccolta generale 12497/2026essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio nonDa,t a pubblicazione 04/05/2026o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazionedell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale,rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata(cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n.4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009) - può altresìritenersi nel caso di specie che se l'indicata seconda ragionedella decisione "resiste" all'impugnazione proposta dalricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriorecensura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una diesse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenzagravata.6.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.7.

Le spese seguono secondo legge la soccombenza liquidatecome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazioneliquidate in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 22868/2022Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026Data pubblicazione 04/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –1124 avverso la sentenza n. 268/2022 della CORTE D'APPELLO diBARI, depositata il 24/03/2022 R.G.N. 1563/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 268/2022, haconfermato la pronuncia del Tribunale di Trani che avevarespinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confrontiNumero registro generale 22868/2022del Comune di Corato, diretta ad ottenere: a) l’accertamentoN umero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026e la declaratoria di nullità dell'art. 25 del Contratto CollettivDoat a pubblicazione 04/05/2026Decentrato Integrativo per il quinquennio 2002/2005 delpersonale non dirigente sottoscritto l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quantoin contrasto con il CCNL del 31.03.1999; 2) l’accertamento ela declaratoria di illegittimità delle graduatorie elaborate conriferimento alla progressione orizzontale relativa all'anno2007 dalla categoria C2 alla categoria C3, relativa all'anno2008 dalla categoria C3 alla categoria C4, relativa all'anno2009 dalla categoria C3 alla categoria C4, relativa all'anno2010 da C4 a C5 e che venissero rideterminati i punteggiomettendo il criterio di selezione previsto dall'art.25 del CCDIrelativo all'esperienza acquisita; 3) l’accertamento e ladeclaratoria del suo diritto "al risarcimento del dannorappresentato dalle differenze retributive tra quantopercepito e quanto avrebbe percepito in virtù dellaprogressione orizzontale effettuata ai sensi dell'art. 5 delCCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] omettendo di considerare, tra i criteridi selezione quello dell'«esperienza acquisita», condecorrenza dal 2007"; 4) che l'amministrazione comunaleadottasse ogni provvedimento utile alla ricostruzione dellasua posizione lavorativa disponendo la progressioneorizzontale, con decorrenza dal 2007, omettendo diconsiderare il criterio di selezione previsto nell'art. 25 CCDIrelativo all'esperienza acquisita, sia con riferimento altrattamento economico sia con riferimento al trattamentoprevidenziale.2. La gravata sentenza, premessi cenni sull’istituto dellaprogressione economica orizzontale e richiamato l’art. 5 delCCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], che disciplinava i criteri per la suddettaprogressione economica all’interno della categoria, nonchéNumero registro generale 22868/2022richiamando l’art. 16 del medesimo contratto collettivo, nellaN umero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026parte in cui prevede che “[…] le parti convengono che, alDloat a pubblicazione 04/05/2026stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all'art. 5,comma 3, del CCNL del6.7.1995, sono integrate dalleseguenti: completamento ed integrazione dei criteri per laprogressione economica all'interno della categoria di cuiall'art. 5, comma 2”, ha rilevato che l’11 novembre 2004 erastato sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione delComune di Corato, dalla RSU e dai rappresentanti delleorganizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL, UIL,DICCAP/SULPM il contratto collettivo decentrato integrativodi lavoro per il personale non dirigente del Comune di Coratoai sensi dell'art. 4 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che l’art. 6 delCCDI dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] prevede le materie della contrattazionedecentrata integrativa, tra le quali figurano i "criteri per laprogressione economica all'interno della categoria", che ilsuccessivo art. 25, intitolato "Progressione economicaorizzontale", dispone, al comma 8, che "i criteri divalutazione sono quelli riportati nella allegata "Tabella A". Adogni parametro di valutazione va espresso un punteggio.Tale punteggio sarà moltiplicato per un indice diponderazione. La somma di tali prodotti determinerà ilpunteggio individuale per la formazione delle graduatorie. ".Ha, quindi, osservato che il criterio dell'esperienza acquisita,previsto dal CCDI, non si poneva in contrasto con alcunadisposizione del contratto collettivo, posto che l'art. 16 delCCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva delegato alla contrattazionedecentrata il completamento e l'integrazione dei criteri per laprogressione economica. Ha, infine, precisato che laprogressione economica non era un diritto di tutti i lavoratori,ma presupponeva una selezione diretta a premiare ilavoratori che dimostravano di saper fare meglio il prNoumperroio re gistro generale 22868/2022Numero sezionale 1124/2026lavoro: nella fattispecie, il Tota non solo non aveva aNlulmeegroa dti ora ccolta generale 12497/2026di possedere i requisiti richiesti dall'art 5 del CCNL dDealt a pubblicazione 04/05/202631.3.1999 e dall'art. 25 del CCDI, ma non aveva neppure, inalcun modo, dimostrato, come sarebbe stato suo onere, diavere diritto più degli altri dipendenti, che peraltro non avevaneppure citato, i quali lo avevano preceduto in graduatoria,ad ottenere la progressione economica.3. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione affidato ad un articolato motivo cui haresistito con controricorso il Comune di Corato.4. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia laviolazione e falsa applicazione del D.lgs. n. 165 del 2001,degli artt. 40 e 46 co. 1 del D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 45co. 4 del D.lgs. n. 29/93 in riferimento al Ccnl 31.3.1999,artt. 5 e 16, la violazione dell’art. 1419 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.; la violazione dell’art. 1362 e ss. c.c.con riferimento all’art. 5 e 16 del Ccnl del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in meritoall’art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che la Corte Territoriale,travisando il contenuto degli artt. 5 e 16 del CCNL del31.03.1999, ha ritenuto legittimo l'art. 25 del CCDIevidenziando che il criterio dell'esperienza acquisita, previstodal CCDI, non si poneva in contrasto con alcuna norma delcontratto collettivo, posto che l'art. 16 del CCNL del[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva delegato alla contrattazione decentrata ilcompletamento e l'integrazione dei criteri per la progressioneeconomica. Dal tenore letterale della norma contrattualeappena citata, invece, si evince, secondo il ricorrente,inequivocabilmente che il criterio dell'«esperienza acquisita»,Numero registro generale 22868/2022non trovava applicazione né nel caso di progressioni per leN umero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026posizioni economiche successive alla prima anche nelDlaat a pubblicazione 04/05/2026categoria B e C, né per le progressioni economiche dellacategoria D. Detto criterio era unicamente riferibile alleprogressioni relative alla prima posizione economica per leposizioni successive ai trattamenti iniziali delle cat. B e C.Obietta, infine, che detta interpretazione era supportata daipareri dell’Aran, i quali devono essere ricondotti nell'ambitodella "attività di assistenza delle pubbliche amministrazioniper la uniforme applicazione dei contratti collettivi",espressamente prevista dall'art. 46, comma l, del D. Lgs. n.165/2001. In conclusione, quindi, le PubblicheAmministrazioni, e, nel caso in questione, il Comune diCorato non potevano applicare norme pattizie, nella speciel'art. 25 del CCDI, stante il contrasto con i vincoli risultantidai contratti collettivi nazionali perché l'art. 16 del CCNL del[OSCURATO:DATA_NASCITA] demandava alla contrattazione decentrata lapossibilità di "integrare" i criteri del citato art. 5, ma non distravolgere i contenuti dello stesso ed alterarne la sfera diapplicabilità, come accadrebbe nel caso in cui un criterio,nella specie quello della «esperienza acquisita» previsto conesclusivo riferimento ad una determinata ipotesi, fosseapplicato ad altri casi per i quali il CCNL aveva intesoespressamente escluderlo. Infatti, il CCNL, art. 5, haespressamente individuato i requisiti per l'accesso a ciascunaarea professionale e, all'interno dell'area, per l'accesso aciascuna posizione ed è evidente che il contratto integrativoera stato abilitato a definire le procedure per l'accesso, manon certo ad intervenire sui requisiti direttamente fissati dalcontratto nazionale.2. Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 22868/20223. Preliminarmente occorre evidenziare che la sentenzaN umero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026impugnata risulta ancorata, come riportato nello storico delDlaat a pubblicazione 04/05/2026lite, a due distinte rationes decidendi, autonome l'una dallaaltra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum:in base alla prima ragione la Corte di Appello ha ritenuto lalegittimità del contratto integrativo che, quanto al criteriodell’esperienza acquisita, non si poneva in contrasto conalcuna norma del contratto collettivo, posto che l’art. 16 delCcnl del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva delegato alla contrattazionedecentrata il completamento e l’integrazione dei criteri per laprogressione economica; per altro verso quel Collegio hacomunque rilevato che, non essendo la progressioneeconomica un diritto di tutti i lavoratori in quanto legataall’esito della selezione diretta a premiare i lavoratori cheavessero dimostrato di sapere fare meglio il proprio lavoro,il Tota non solo non aveva allegato di possedere i requisitirichiesti dall’art. 5 del Ccnl del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall’art. 25 delCCDI, ma non aveva neppure, in alcun modo, dimostrato,come sarebbe stato suo onere, di avere più diritto degli altridipendenti, che peraltro non aveva neppure citato, che loavevano preceduto in graduatoria, ad ottenere laprogressione economica.4. Il motivo di ricorso per cassazione, come sopra riportato,censura solo la prima ragione della decisione cosicché lamancata impugnazione della seconda ratio lo rendeinammissibile.5. Invero - sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte,secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata suuna motivazione strutturata in una pluralità di ordini diragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro,e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativodictum, la resistenza di una di queste rationes agli apNpumuenrot rie gistro generale 22868/2022Numero sezionale 1124/2026mossigli con l'impugnazione comporta che la decisionNeum dereo dvi era ccolta generale 12497/2026essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio nonDa,t a pubblicazione 04/05/2026o mal, censurato privando in tal modo l'impugnazionedell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale,rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata(cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n.4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009) - può altresìritenersi nel caso di specie che se l'indicata seconda ragionedella decisione "resiste" all'impugnazione proposta dalricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriorecensura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una diesse non condurrebbe mai alla cassazione della sentenzagravata.6. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.7. Le spese seguono secondo legge la soccombenza liquidatecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazioneliquidate in euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2026La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 22868/2022Numero sezionale 1124/2026Numero di raccolta generale 12497/2026Data pubblicazione 04/05/2026
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