CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 1981
Cassazione n. 14665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/02/1981 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/04/1991 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a fattispecie di furto aggravato in concorso già pronunciata dal Tribunale di Cagliari con sentenza 18 aprile 2018. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, PILLITTU Marcello e [OSCURATO:PERSONA] Valentina che hanno successivamente depositato memoria con cui ulteriormente affrontà1 motivi articolati in sede di ricorso. 2.1. L'unico motivo articolato, con cui si contesta la riqualificazione del fatto da furto in ricettazione avvenuta in sede di appello, pur essendo rimasta inalterata la pena parametrata dal giudice di primo grado sulla fattispecie di furto aggravato, risulta manifestamente infondato in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte, in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza. Nel caso di specie, l'imputato è stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato per come riqualificato in quanto la contestazione originaria riportava elementi dai quali era agevole individuare la materiale acquisizione della disponibilità delle cose sottratte (Sez. 2, Sentenza n. 11627 del 14/12/2018 Rv. 275770 - 01). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estens