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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 49348/2023

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o la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI MONZAnei confronti di: TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Monza; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 21 febbraio 2023 il Tribunale di Milano, adito quale giudice dell'esecuzione, ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza presentata da Nostov spv srl - terzo creditore ipotecario di un bene che è stato sottoposto a confisca con statuizione contenuta nella sentenza di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] - in cui si chiedeva di dichiarare l'inopponibilità al creditore istante del provvedimento di confisca di un bene immobile situato a Bregnano, individuato in catasto al foglio 12, particella 6241, sub 722 e

710. In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione competente fosse da individuare nel Tribunale di Monza, perché la sentenza del 10 febbraio 2017, irrevocabile il 9 novembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], e con cui era stata disposta la confisca, era stata emessa da tale Tribunale.

Con ordinanza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che, dopo la sentenza in esame, [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto da ulteriore sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano 15 settembre 2021, irrevocabile il 8 aprile 2022, e che, quindi, ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., il giudice competente doveva essere individuato nel giudice che aveva emesso la decisione divenuta irrevocabile per ultima, ovvero il Tribunale di Milano.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Monza.

Considerato in diritto

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive dello stesso codice.

Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano.

2. La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, infatti, in un caso del tutto analogo con la sentenza Sez. 1, Sentenza n. 17545 del 20/04/2012, confl comp in proc.

Gasparrini, Rv. 252887, in cui ha affermato che "la competenza in fase esecutiva a decidere sulla richiesta di restituzione di beni oggetto di confisca, avanzata dal terzo estraneo, spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei confronti dell'imputato, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui emessa".

Si tratta di uno dei tanti corollari di un principio di carattere generale più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte (v., tra le altre, Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Salah, Rv. 228253: in presenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi decisione emessa da altro giudice"; conformi Sez. 1, Sentenza n. 40390 del 17/09/2004, confl. comp. in proc.

Caputo, Rv. 230640; Sez. 1, Sentenza n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, confl. comp. in proc.

Casorio, Rv. 251686), cui è stata data applicazione anche in altre tipologie di questioni devolute all'esame del giudice dell'esecuzione (v., ad esempio, in materia di continuazione, Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 20/12/2011, dep. 2012 , Rv. 251684, confl. comp. in proc.

Pasquale.: in tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta del riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa, conforme Sez. 1, Sentenza n. 15856 del 11/02/2014, p.m. in proc.

Jadid, Rv. 259600; in materia di indulto, Sez. 1, n. 2151/12 del 20/12/2011, dep. 2012, Casorio, Rv. 251686, secondo cui "in tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anc:he se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa", conforme Sez. 1, Ordinanza n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc.

Carnpaniello, Rv. 269760).

3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Milano, cui dovranno essere trasmessi gli atti.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI MONZAnei confronti di: TRIBUNALE DI MILANOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Monza; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 21 febbraio 2023 il Tribunale di Milano, adito quale giudice dell'esecuzione, ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza presentata da Nostov spv srl - terzo creditore ipotecario di un bene che è stato sottoposto a confisca con statuizione contenuta nella sentenza di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] - in cui si chiedeva di dichiarare l'inopponibilità al creditore istante del provvedimento di confisca di un bene immobile situato a Bregnano, individuato in catasto al foglio 12, particella 6241, sub 722 e 710. In particolare, il Tribunale di Milano ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione competente fosse da individuare nel Tribunale di Monza, perché la sentenza del 10 febbraio 2017, irrevocabile il 9 novembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], e con cui era stata disposta la confisca, era stata emessa da tale Tribunale. Con ordinanza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Monza ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che, dopo la sentenza in esame, [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto da ulteriore sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano 15 settembre 2021, irrevocabile il 8 aprile 2022, e che, quindi, ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., il giudice competente doveva essere individuato nel giudice che aveva emesso la decisione divenuta irrevocabile per ultima, ovvero il Tribunale di Milano. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di Monza. Considerato in diritto 1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della stessa questione processuale, determinando una situazione di stasi processuale, prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive dello stesso codice. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Milano. 2. La giurisprudenza di questa Corte si è già pronunciata, infatti, in un caso del tutto analogo con la sentenza Sez. 1, Sentenza n. 17545 del 20/04/2012, confl comp in proc. Gasparrini, Rv. 252887, in cui ha affermato che "la competenza in fase esecutiva a decidere sulla richiesta di restituzione di beni oggetto di confisca, avanzata dal terzo estraneo, spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo nei confronti dell'imputato, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui emessa". Si tratta di uno dei tanti corollari di un principio di carattere generale più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte (v., tra le altre, Sez. 1, n. 23208 del 12/05/2004, Salah, Rv. 228253: in presenza di più sentenze o decreti di condanna da eseguire, pronunciati da giudici diversi, la competenza spetta, per tutti, al giudice la cui decisione è divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione proposta riguardi decisione emessa da altro giudice"; conformi Sez. 1, Sentenza n. 40390 del 17/09/2004, confl. comp. in proc. Caputo, Rv. 230640; Sez. 1, Sentenza n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, confl. comp. in proc. Casorio, Rv. 251686), cui è stata data applicazione anche in altre tipologie di questioni devolute all'esame del giudice dell'esecuzione (v., ad esempio, in materia di continuazione, Sez. 1, Sentenza n. 2141 del 20/12/2011, dep. 2012 , Rv. 251684, confl. comp. in proc. Pasquale.: in tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta del riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa, conforme Sez. 1, Sentenza n. 15856 del 11/02/2014, p.m. in proc. Jadid, Rv. 259600; in materia di indulto, Sez. 1, n. 2151/12 del 20/12/2011, dep. 2012, Casorio, Rv. 251686, secondo cui "in tema d'esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anc:he se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa", conforme Sez. 1, Ordinanza n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc. Carnpaniello, Rv. 269760). 3. Il conflitto negativo dedotto deve essere, pertanto, risolto, dichiarando la competenza del Tribunale di Milano, cui dovranno essere trasmessi gli atti. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. l'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 6 settembre 202
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