CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022
Cassazione n. 21894/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14722-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 21/05/2020; Ric. 2020 n. 14722 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE Il Tribunale di Bari con ordinanza del 21 maggio 2020 ha dichiarato inammissibile e infondato il ricorso in opposizione promosso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Bari del 3/10/2018 e comunicato il successivo 10 ottobre 2018, con il quale nel procedimento penale n. 612/17 [OSCURATO:PERSONA], aveva assolto gli imputati ex art. 530 c.p.p. ed aveva rigettato la richiesta di liquidazione avanzata dal difensore della persona offesa, costituitasi parte civile, [OSCURATO:PERSONA], in quanto “la dichiarazione resa in querela dalla persona offesa in ordine all’assenza di testi alla circostanza narrata e la (parola illeggibile) della predetta PO di debitrice nei confronti degli imputati avrebbero dovuto indurre a maggiore cautela”. Il ricorso in opposizione era avanzato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ma il Tribunale, accogliendo l’eccezione del Ministero della Giustizia, ha ritenuto lo stesso inammissibile. A tal fine qualificava il provvedimento del giudice di pace quale revoca del provvedimento di ammissione della parte civile al patrocinio a spese dello Stato, la cui contestazione è però riservata solo alla parte e non anche al difensore, che può contestare solo del provvedimento con il quale vengano liquidati i compensi. Ric. 2020 n. 14722 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -3- Inoltre, nel merito la censura era del pari fondata, atteso che l’art. 136 del DPR n. 115/2002 prevede che la revoca possa essere disposta nel caso in cui l’interessato abbia agito o resistito con dolo o colpa grave. Nella specie il giudice di pace aveva valutato la condotta della persona offesa evidenziando la non veridicità delle sue dichiarazioni, così che era stata promossa un’azione civile in sede penale con la consapevolezza della parte civile della diversità tra il reale svolgimento dei fatti e quanto invece sostenuto. Per la Cassazione di questa ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 82, 84, 112 e 170 del DPR n. 115 del 2002. Si contesta che il provvedimento emesso dal giudice di pace contenesse un’implicita revoca dell’ammissione della persona offesa al patrocinio a spese dello Stato, evidenziandosi che la revoca deve necessariamente avvenire con decreto motivato ed al ricorrere dellecondizioni di cui all’art. 112. Per l’effetto si rivela altresì erronea la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione in ragione del difetto di legittimazione in capo al ricorrente. Il motivo è infondato. Rileva in primo luogo il Collegio che ancorché la legge preveda che la revoca del provvedimento di ammissione debba essere rivestita della forma del decreto, è ben possibile che lo stesso Ric. 2020 n. 14722 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -4- sia contenuto anche in un diverso provvedimento, come quello con il quale il giudice decida nel merito la controversia cui si riferisce l’ammissione al beneficio de quo. In tal caso però la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che (Cass. n. 29228/2017) la mancanza di un separato decreto per il provvedimento di revoca contenuta in sentenza non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell'opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il rimedio previsto per la decisione di merito (Cass. n. 3028/2018; Cass. n. 10487/2020; Cass. n. 16968/2020). Occorre pertanto correttamente verificare quale sia il contenuto sostanziale del provvedimento, senza arrestarsi al solo profilo formale e la conclusione del giudice di merito resa sul punto non appare censurabile. Infatti, come si ricava dal richiamo alle motivazioni del provvedimento opposto, il giudice di pace, lungi dal decidere sulla liquidazione dei compensi, ha in realtà ritenuto a monte ostativa la condotta della parte ammessa al beneficio in quanto connotata da negligenza ed infedeltà nella rappresentazione dei fatti fornita nella querela, ritenendo che anche la successiva costituzione di parte civile fosse fondata su una allegazione di fatti risultata poi evidentemente non corrispondente alla verità processuale. Ric. 2020 n. 14722 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -5- Non è censurata quindi la condotta del difensore, ma ancor prima la ricorrenza dei requisiti per conservare il beneficio inizialmente accordato, denotando in tal modo la volontà del giudice di revocare l’ammissione già concessa. A prescindere dalla verifica circa l’effettiva ricorrenza di una delle ipotesi che legittimano la revoca (avendo il ricorrente dedotto che nella fattispecie non si sarebbe potuto far riferimento alle ipotesi di cui all’art. 136 del DPR n. 115/2002, ma a quelle invece specificamente dettate per il processo penale dall’art. 112 del medesimo testo normative), è però incontestabile che la legittimazione a dolersi della correttezza di tale decisione spettava unicamente alla parte ammessa, e non anche al suo difensore, alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha appunto statuito che (Cass. n. 21997/2018) in tema dipatrocinio a spese dello Stato, la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell'istanza diammissione e quello direvoca del beneficio già riconosciuto spetta alla solaparte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l'unica titolare del diritto al suddettopatrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. Il motivo deve quindi essere rigettato. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 co. 2 e 82 del DPR n. 115/2002. Si rileva che il Tribunale ha anche disatteso nel merito le doglianze del ricorrente ritenendo che effettivamente la Ric. 2020 n. 14722 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -6- condotta della persona offesa fosse connotata da dolo o colpa grave ma in tal modo ha fatto applicazione di una norma destinata ad operare solo nel processo civile, mentre nel caso in esame il processo era di natura penale. Il motivo è inammissibile. A tal fine occorre far richiamo ai principi affermati da questa Corte secondo cui qualora il giudice, dopo una statuizione diinammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi" in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversainammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata (Cass. S.U. n. 3480/2007; Cass. S.U. n. 15122/2013; Cass. n. 17004/2015; Cass. n. 11675/2020). Il rigetto del motivo che investe la declaratoria di inammissibilità comporta l’irrilevanza ed inammissibilità delle censure che investono le, come detto, irrilevanti valutazioni sul merito espresso dal Tribunale, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso avanzato sul punto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ric. 2020 n. 14722 sez. M2 -ud. 24-06-2022 -7- Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente