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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23558/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 48-480 e 640 cod. pen. nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] pure per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo dei ricorsi, in tutte le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiar P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato - rideterminando il trattamento sanzionatorio - la sentenza di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di cui agli artt. 48-480 e 640 cod. pen. nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] pure per il reato di cui all'art. 314 cod. pen.; - che, avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che l'unico motivo dei ricorsi, in tutte le censure nelle quali si articola, è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 9 e 10 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiar P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23558/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris