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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22811/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/04/2021 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla disposta confisca; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato - per quanto qui rileva - la sentenza emessa con rito abbreviato dal del Tribunale dì Milano, in data 30/09/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Salah era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché di illegale reingresso nel territorio dello Stato.

Con ordinanza del 26/01/2021, il G.i.p. aveva altresì disposto, a correzione di errore materiale, la confisca di tutti i beni in sequestro, compreso il telefono cellulare.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca del cellulare, disposta con una integrazione motivazionale postuma, successiva alla scadenza del termine per il deposito.

Si censura la sentenza per non aver valutato il motivo di appello fondato sulla impossibilità di integrare la sentenza con le modalità utilizzate dal G.i.p., argomentando dal fatto che il fascicolo non era stato ancora trasmesso alla Corte d'Appello.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza, richiamando precedenti giurisprudenziali volti ad escludere che il giudice, dopo la sentenza e senza quindi alcun previo confronto con le parti, possa disporre misure di sicurezza patrimoniali, salva solo la possibilità di porre rimedio in fase esecutiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ogni approfondimento in ordine alle censure proposte dal ricorrente, avverso il provvedimento impositivo della confisca del cellulare in sequestro, appare infatti precluso dal preliminare rilievo del difetto, in capo all'[OSCURATO:PERSONA], di un effettivo e concreto interesse all'impugnazione.

Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato che non è proprietario dell'autoveicolo sottoposto a confisca, salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612 - 01).

Si tratta di un principio ribadito anche in tempi recentissimi (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 47067 del 26/11, 2021, Mecja), che trova puntuali riscontri anche in tema di c.d. confisca allargata (cfr. Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01), oltre che in tema di confisca di prevenzione (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 - 01).

Nella specie, era stato lo stesso ricorrente a prospettare, con i motivi aggiunti in appello, che il telefono cellulare in sequestro (e successivamente confiscato dal G.i.p. con il provvedimento del 26/01/2021) "nonostante fosse nella materiale disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA], era di proprietà di Gesualda [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. il riassunto dei motivi di ricorso riportato a pag. 5 della sentenza impugnata, dalla 2 quale si apprende altresì - pag. 4 - che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ospitato l'odierno ricorrente mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari).

A fronte di tale deduzione dell'imputato, rimasta priva di concrete confutazioni, l'apodittica attribuzione al ricorrente della disponibilità e della "reale titolarità" del cellulare in questione, operata dal G.i.p. ed acriticamente ripresa dalla Corte territoriale, costituisce circostanza inidonea a far ritenere sussistente, in capo all'[OSCURATO:PERSONA], un effettivo e concreto interesse alla proposizione del ricorso, non emergendo in alcun modo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia alienato il telefono al ricorrente, o che abbia comunque compiuto atti di disposizione idonei a rendere configurabile un diritto alla restituzione in capo all'[OSCURATO:PERSONA].

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/04/2021 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla disposta confisca; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Milano ha confermato - per quanto qui rileva - la sentenza emessa con rito abbreviato dal del Tribunale dì Milano, in data 30/09/2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] Salah era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché di illegale reingresso nel territorio dello Stato. Con ordinanza del 26/01/2021, il G.i.p. aveva altresì disposto, a correzione di errore materiale, la confisca di tutti i beni in sequestro, compreso il telefono cellulare. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca del cellulare, disposta con una integrazione motivazionale postuma, successiva alla scadenza del termine per il deposito. Si censura la sentenza per non aver valutato il motivo di appello fondato sulla impossibilità di integrare la sentenza con le modalità utilizzate dal G.i.p., argomentando dal fatto che il fascicolo non era stato ancora trasmesso alla Corte d'Appello. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza, richiamando precedenti giurisprudenziali volti ad escludere che il giudice, dopo la sentenza e senza quindi alcun previo confronto con le parti, possa disporre misure di sicurezza patrimoniali, salva solo la possibilità di porre rimedio in fase esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ogni approfondimento in ordine alle censure proposte dal ricorrente, avverso il provvedimento impositivo della confisca del cellulare in sequestro, appare infatti precluso dal preliminare rilievo del difetto, in capo all'[OSCURATO:PERSONA], di un effettivo e concreto interesse all'impugnazione. Questa Suprema Corte ha ripetutamente chiarito che «è inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato che non è proprietario dell'autoveicolo sottoposto a confisca, salvo che non vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione dell'impugnazione» (Sez. 6, n. 11496 del 21/10/2013, dep. 2014, Castellaccio, Rv. 262612 - 01). Si tratta di un principio ribadito anche in tempi recentissimi (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 47067 del 26/11, 2021, Mecja), che trova puntuali riscontri anche in tema di c.d. confisca allargata (cfr. Sez. 2, n. 4160 del 19/12/2019, dep. 2020, Bevilacqua, Rv. 278592 - 01), oltre che in tema di confisca di prevenzione (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141 - 01). Nella specie, era stato lo stesso ricorrente a prospettare, con i motivi aggiunti in appello, che il telefono cellulare in sequestro (e successivamente confiscato dal G.i.p. con il provvedimento del 26/01/2021) "nonostante fosse nella materiale disponibilità dell'[OSCURATO:PERSONA], era di proprietà di Gesualda [OSCURATO:PERSONA]" (cfr. il riassunto dei motivi di ricorso riportato a pag. 5 della sentenza impugnata, dalla 2 quale si apprende altresì - pag. 4 - che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ospitato l'odierno ricorrente mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari). A fronte di tale deduzione dell'imputato, rimasta priva di concrete confutazioni, l'apodittica attribuzione al ricorrente della disponibilità e della "reale titolarità" del cellulare in questione, operata dal G.i.p. ed acriticamente ripresa dalla Corte territoriale, costituisce circostanza inidonea a far ritenere sussistente, in capo all'[OSCURATO:PERSONA], un effettivo e concreto interesse alla proposizione del ricorso, non emergendo in alcun modo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia alienato il telefono al ricorrente, o che abbia comunque compiuto atti di disposizione idonei a rendere configurabile un diritto alla restituzione in capo all'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il
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