CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48479/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 414110.01..n• n•• avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e ciò sia in relazione alla qualificazione del fatto, avendo la Corte del merito negato la riconducibilità dello stesso all'ipotesi di cui all'ari 73, comma 5, d.P.R. i. 309 del 1990 all'esito di una valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, ascrivendo di poi, del tutto coerentemente, concreto valore assorbente al dato ponderale che per la sua intrinseca espressività, è stata ritenuto tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto offerta da uno o più degli altri indici rassegnati dalla citata disposizione (la detenzione nel caso ha riguardato poco più di 19000 dosi medie singole di hashish e di 1300 dosi di marijuana); sia in punto di determinazione del trattamento punitivo, perché la sentenza, con riguardo alla mancata concessione delle generiche e alla misura della pena irrogata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2