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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38671/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia avverso il provvedimento, in data 17/03/2021, con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen., commesso il 9 marzo 2020 all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia.

Per l'effetto, il Tribunale ha disposto nei confronti dell'indagato l'invocata misura coercitiva.

Osserva a ragione della decisione che l'appello del pubblico ministero, oltre ad essere ammissibile, è anche fondato.

Al riguardo, evidenzia che il G.i.p., nel ritenere insussistente il rischio, concreto ed attuale, di reiterazione di reati analoghi a quelli contestati, aveva, da una parte, erroneamente escluso dalla prognosi relativa ai reati della stessa specie, prevista dall'art. 274 cod. proc. pen., quelli connotati da violenza alla persona e al patrimonio, nonostante le peculiari modalità di aggressione ai beni tutelati dalle norme incriminatrici contestate, e, dall'altra, aveva, altrettanto erroneamente, identificato la nozione di l'attualità e concretezza del pericolo con l'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto.

Al contrario, per la sussistenza del pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. è sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative alla luce delle modalità esecutive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio ambientale, valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti Siffatto pericolo è ravvisabile nel caso in esame in cui le condotte illecite: - hanno determinato ingenti danni patrimoniali alla struttura carceraria, rimasta inagibile per giorni; - si sono sviluppate attraverso la consumazione di ripetuti atti di violenza ai danni del personale della polizia penitenziaria; - si sono protratte per diversi giorni, periodo in cui l'odierno ricorrente e gli altri detenuti hanno preso il comando delle varie sezioni del carcere; - sono state interrotte solo grazie ad un'operazione straordinaria di polizia e l'impiego di più di 340 uomini Rispetto alla consumazione dei reati non ha avuto alcuna rilevanza la situazione pandemica, peraltro estesa il territorio nazionale, e le restrizioni ad essa connesse che non ne hanno rappresentato la causa scatenante, ma l'occasione per manifestazione di impeti criminosi.

Il ricorrente ha svolto nella rivolta un ruolo rilevante, capeggiando uno dei gruppi di circa settanta detenuti attivai per danneggiare la postazione metaldetector ubicata nell'atrio della portineria centrate ed i tavoli adiacenti , condotta rilevatasi decisiva per consentire lo spostamento dei detenuti in altre sezioni in modo da rende ge ancora più estesa l'attività di devastazione. 361

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt.310, 581, 591 e 274 cod. proc. pen. articolato in due distinte censure

2.1. Con la prima censura lamenta che il Tribunale non abbia fatto buon governo delle regole processuali in tema di ammissibilità degli atti di impugnazione.

Ha, infatti considerato ammissibile l'appello del pubblico ministro nonostante l'assenza di specifici motivi in punto di gravi indizi di colpevolezza, la cui valutazione non era stata om7{essa dal G.i.p. ma effettuata per relationem attraverso il richiamo all'illustrazione contenuta nella richiesta del pubblico ministero.

2.2. Con la seconda censura evidenzia che il discorso giustificativo posto dall'ordinanza impugnata a sostegno del giudizio di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sia fondato su affermazioni astratte.

E' stato del tutto ignorato che, attraverso l'applicazione della misura carceraria, il ricorrente, privo di precedenti specifici per reati commessi durante la detenzione, viene ricollocato nello stesso ambiente in cui sono state consumate le violazioni contestate, peraltro in un contesto eccezionale ed irripetibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle questioni dedotte.

1. L'ordinanza impugnata, nel respingere l'eccezione difensiva relativa all'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da parte del pubblico ministero, ha ricordato che il condivisibile principio per cui l'organo dell'accusa, nel formulare i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari, non può limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma per soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, deve indicare con precisione i punti censurati e le questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276 - 01; Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664) soffre un'eccezione nel caso in cui, per l'apoditticità della decisione del G.i.p. sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta (Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. nel 2014, Clema, Rv. 257772).

Ha aggiunto che nel caso in esame è ravvisabile tale eccezione posto che il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di misura cautelare senza esprimere sulla gravità indiziaria alcuna valutazione autonoma, ma, come riconosciuto dalla difesa del ricorrente, riportandosi a quella illustrata nella richiesta.

Il pubblico ministero appellante in tale contesto non poteva, pertanto, nell'atto di impugnazione che ribadire la fondatezza della prospettazione originaria.

2. Non ricorre nemmeno la dedotta erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.Va, in premessa, ricordato che il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e che la valutazione prognostica prevista dall'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere.

Essa, invece, impone l'esame di tutti gli elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo, per saggiare la consistenza, anche sotto il profilo della concretezza e dell'attualità, del pericolo di reiterazione del reato.

Siffatto pericolo va, dunque, escluso quando la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, e va invece affermata nel caso in cui, sulla scorta delle informazioni tratte dalle modalità del fatto, dalla personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura appare probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.

Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216).

Di questi principi il Tribunale di Bari, seguendo un percorso motivazionale immune da vizi di logicità, ha fatto corretta applicazione.

Ha, in primis, rilevato che Turturro si era reso autore di una condotta particolarmente grave, distruggendo la portineria centrale, in coordinamento organizzato con gli altri detenuti, ed evadendo dall'istituto penitenziario, così da dimostrare, in epoca recente, una rilevantissima insofferenza alle prescrizioni dell'Autorità.

Ha, quindi, fatto richiamo ai profili della personalità dell'indagato, ricordando le pregresse condanne per fatti, non risalenti nel tempo, di violenza contro persone e cose e i plurimi carichi giudiziari pendenti per fatti, anch'essi connotati da violenza.

Attraverso questo apparato argomentativo, i Giudici cautelari hanno compiutamente ed in modo specifico, dato conto del requisito della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, da interpretarsi alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite della Corte - Sez.

U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266650 ove si è evidenziato che gli indici rivelatori del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito.

3. In ipotesi difensiva, il provvedimento impugnato peccherebbe anche nei non aver adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica.

I disordini in relazione ai quali si procede altro non sarebbero, in tale ottica, se non l'inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, che nutriva ovvie e giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, dette luogo alle proteste poi degenerate.

Il Tribunale del riesame si è fatto carico anche di questa problematica, dipanando - pure in ordine a tale tema - un iter argomentativo di ferrea impostazione logica.

L'ordinanza impugnata, infatti, sottolinea che: - il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; - il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria; - date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando li contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Bari, adito ex art. 310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia avverso il provvedimento, in data 17/03/2021, con cui il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 419 cod. pen., commesso il 9 marzo 2020 all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Foggia. Per l'effetto, il Tribunale ha disposto nei confronti dell'indagato l'invocata misura coercitiva. Osserva a ragione della decisione che l'appello del pubblico ministero, oltre ad essere ammissibile, è anche fondato. Al riguardo, evidenzia che il G.i.p., nel ritenere insussistente il rischio, concreto ed attuale, di reiterazione di reati analoghi a quelli contestati, aveva, da una parte, erroneamente escluso dalla prognosi relativa ai reati della stessa specie, prevista dall'art. 274 cod. proc. pen., quelli connotati da violenza alla persona e al patrimonio, nonostante le peculiari modalità di aggressione ai beni tutelati dalle norme incriminatrici contestate, e, dall'altra, aveva, altrettanto erroneamente, identificato la nozione di l'attualità e concretezza del pericolo con l'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto. Al contrario, per la sussistenza del pericolo di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. è sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative alla luce delle modalità esecutive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio ambientale, valutazione che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti Siffatto pericolo è ravvisabile nel caso in esame in cui le condotte illecite: - hanno determinato ingenti danni patrimoniali alla struttura carceraria, rimasta inagibile per giorni; - si sono sviluppate attraverso la consumazione di ripetuti atti di violenza ai danni del personale della polizia penitenziaria; - si sono protratte per diversi giorni, periodo in cui l'odierno ricorrente e gli altri detenuti hanno preso il comando delle varie sezioni del carcere; - sono state interrotte solo grazie ad un'operazione straordinaria di polizia e l'impiego di più di 340 uomini Rispetto alla consumazione dei reati non ha avuto alcuna rilevanza la situazione pandemica, peraltro estesa il territorio nazionale, e le restrizioni ad essa connesse che non ne hanno rappresentato la causa scatenante, ma l'occasione per manifestazione di impeti criminosi. Il ricorrente ha svolto nella rivolta un ruolo rilevante, capeggiando uno dei gruppi di circa settanta detenuti attivai per danneggiare la postazione metaldetector ubicata nell'atrio della portineria centrate ed i tavoli adiacenti , condotta rilevatasi decisiva per consentire lo spostamento dei detenuti in altre sezioni in modo da rende ge ancora più estesa l'attività di devastazione. 361 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt.310, 581, 591 e 274 cod. proc. pen. articolato in due distinte censure 2.1. Con la prima censura lamenta che il Tribunale non abbia fatto buon governo delle regole processuali in tema di ammissibilità degli atti di impugnazione. Ha, infatti considerato ammissibile l'appello del pubblico ministro nonostante l'assenza di specifici motivi in punto di gravi indizi di colpevolezza, la cui valutazione non era stata om7{essa dal G.i.p. ma effettuata per relationem attraverso il richiamo all'illustrazione contenuta nella richiesta del pubblico ministero. 2.2. Con la seconda censura evidenzia che il discorso giustificativo posto dall'ordinanza impugnata a sostegno del giudizio di sussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sia fondato su affermazioni astratte. E' stato del tutto ignorato che, attraverso l'applicazione della misura carceraria, il ricorrente, privo di precedenti specifici per reati commessi durante la detenzione, viene ricollocato nello stesso ambiente in cui sono state consumate le violazioni contestate, peraltro in un contesto eccezionale ed irripetibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle questioni dedotte. 1. L'ordinanza impugnata, nel respingere l'eccezione difensiva relativa all'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da parte del pubblico ministero, ha ricordato che il condivisibile principio per cui l'organo dell'accusa, nel formulare i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari, non può limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma per soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, deve indicare con precisione i punti censurati e le questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 45948 del 29/10/2015, Shoshi, Rv. 265276 - 01; Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Delle Fazio, Rv. 258664) soffre un'eccezione nel caso in cui, per l'apoditticità della decisione del G.i.p. sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta (Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, dep. nel 2014, Clema, Rv. 257772). Ha aggiunto che nel caso in esame è ravvisabile tale eccezione posto che il G.i.p. aveva rigettato la richiesta di misura cautelare senza esprimere sulla gravità indiziaria alcuna valutazione autonoma, ma, come riconosciuto dalla difesa del ricorrente, riportandosi a quella illustrata nella richiesta. Il pubblico ministero appellante in tale contesto non poteva, pertanto, nell'atto di impugnazione che ribadire la fondatezza della prospettazione originaria. 2. Non ricorre nemmeno la dedotta erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.Va, in premessa, ricordato che il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392) e che la valutazione prognostica prevista dall'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere. Essa, invece, impone l'esame di tutti gli elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede) sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo, per saggiare la consistenza, anche sotto il profilo della concretezza e dell'attualità, del pericolo di reiterazione del reato. Siffatto pericolo va, dunque, escluso quando la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, e va invece affermata nel caso in cui, sulla scorta delle informazioni tratte dalle modalità del fatto, dalla personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale in cui verrebbe a trovarsi se non sottoposto a misura appare probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l'indagato non disponga di immediate opportunità di ricaduta (Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403; Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216). Di questi principi il Tribunale di Bari, seguendo un percorso motivazionale immune da vizi di logicità, ha fatto corretta applicazione. Ha, in primis, rilevato che Turturro si era reso autore di una condotta particolarmente grave, distruggendo la portineria centrale, in coordinamento organizzato con gli altri detenuti, ed evadendo dall'istituto penitenziario, così da dimostrare, in epoca recente, una rilevantissima insofferenza alle prescrizioni dell'Autorità. Ha, quindi, fatto richiamo ai profili della personalità dell'indagato, ricordando le pregresse condanne per fatti, non risalenti nel tempo, di violenza contro persone e cose e i plurimi carichi giudiziari pendenti per fatti, anch'essi connotati da violenza. Attraverso questo apparato argomentativo, i Giudici cautelari hanno compiutamente ed in modo specifico, dato conto del requisito della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, da interpretarsi alla luce di quanto emerge dai passaggi argomentativi della sentenza n. 20769 del 28 aprile 2016 delle Sezioni Unite della Corte - Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266650 ove si è evidenziato che gli indici rivelatori del requisito in questione — come pure di quello, formalmente distinto, dell'attualità — sono da individuarsi nelle "specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato", così ancorandosi ad un giudizio prognostico che il Tribunale del riesame, lungi dall'aver eluso, ha puntualmente eseguito. 3. In ipotesi difensiva, il provvedimento impugnato peccherebbe anche nei non aver adeguatamente considerato la pacifica eccezionalità della situazione di contesto, venutasi a creare durante il periodo della nota emergenza epidemiologica. I disordini in relazione ai quali si procede altro non sarebbero, in tale ottica, se non l'inevitabile portato delle rigorosissime restrizioni adottate a carico della popolazione carceraria, che nutriva ovvie e giustificate preoccupazioni e che, solo per tale ragione, dette luogo alle proteste poi degenerate. Il Tribunale del riesame si è fatto carico anche di questa problematica, dipanando - pure in ordine a tale tema - un iter argomentativo di ferrea impostazione logica. L'ordinanza impugnata, infatti, sottolinea che: - il contesto storico e fattuale, sebbene effettivamente di portata straordinaria, ha interessato in maniera indifferenziata l'intero territorio nazionale, sottoponendo la popolazione italiana, complessivamente considerata, a lunghe e profonde restrizioni delle possibilità di movimento e di relazione, nonché a forti limitazioni, nell'ambito sia lavorativo che personale; - il riverbero di tali (rigorosissime) limitazioni si è inevitabilmente avuto, dunque, anche sulla popolazione carceraria; - date queste premesse, è del tutto improprio orientare il giudizio secondo una visione parcellizzata, così sostanzialmente isolando li contesto carcerario dalla situazione nella sua globalità, in tal modo assumendo l'emergenza pandemica a fattore quasi in grado di legittimare le condotte illecite (realizzate, peraltro, solo da una minoranza della vasta popolazione, che era all'epoca presente all'interno degli istituti penitenziari). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti
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