CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aradiso Antonina,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TintiAlessandro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.ti in ViaCrescenzio n. 38, Roma, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrenticontroEs [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to in Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11, Roma, rappresentatoe difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoCelestino;[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, eletto dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Mauro.controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3507/2023 pubblicataNumero registro generale 3450/2024Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 20699/2026Data pubblicazione 18/06/2026in data 17/11/2023, n.r.g. 2200/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe erano stati dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], poi ceduti a ES [OSCURATO:PERSONA] srl.Avevano impugnato quella cessione del ramo aziendale per insussistenzadei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c., ma nel corso del giudizio eraintervenuta – a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – un’ulteriore cessione del ramoaziendale da ES [OSCURATO:PERSONA] srl a [OSCURATO:PERSONA] srl, allaquale erano stati trasferiti. Anche la seconda cessione era altrettanto nulla,sicché essi si erano trovati costretti ad impugnare anche tale cessione.Chiedevano al Tribunale di Roma di dichiarare che il rapporto di lavoro siera svolto solo “di fatto” ex art. 2126 c.c. alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], dichiarare l’inefficacia, nei loro confronti, della cessione di ramod’azienda da ES [OSCURATO:PERSONA] srl a [OSCURATO:PERSONA] srl,dichiarare la persistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], la condanna di quest’ultima società a ripristinare i rapportidi lavoro laddove il Tribunale, nel separato giudizio, non avesse disposto ilripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] srl.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dai lavoratori.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la ricostruzione in fatto del Tribunale non è criticata dagli appellanti,che si limitano a riproporre la propria ricostruzione;b) il Tribunale ha accertato che la prima cessione aveva avuto ad oggettoil ramo relativo ai servizi “enterprise services” (ES), costituito da alcuneautonome strutture organizzative fra cui “end user field services”(EUFS), relativa alle attività di assistenza alla postazione tecnica delcliente finale ed erogate tramite servizi on site ossia in loco, e che lasuddivisione di quest’ultima in due articolazioni era avvenuta a maggioNumero registro generale 3450/2024Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 20699/2026Data pubblicazione 18/06/20262017 ossia circa un anno prima della seconda cessione del ramod’azienda;c) dagli ampi stralci delle deposizioni testimoniali, riportate dal Tribunale,si evince che i servizi di assistenza da remoto erano rimasti in capo allacedente; che i dipendenti ceduti svolgevano esclusivamente attività diassistenza on site presso le postazioni dei clienti finali; che pure dopola cessione del ramo aziendale i clienti erano rimasti gli stessi; che ilpersonale della cedente aveva continuato a svolgere unicamented) anche i beni strumentali erano stati ricompresi nell’oggetto del contrattodi cessione e quindi la clausola del contratto di servizio fra [OSCURATO:SOCIETA],appaltatrice, e [OSCURATO:PERSONA] srl, committente, secondo cui il personale inviatodalla prima avrebbe utilizzato “dispositivi, applicazioni, strumenti elicenze sotto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] o dei suoi fornitori di hardwaree software. La consegna delle licenze richieste e dei contratti dimanutenzione rientrano nella responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]”, non significaaffatto che gli strumenti di lavoro utilizzati dai dipendenti ceduti fosserodi proprietà della cedente, ma soltanto che l’utilizzo dei medesimisarebbe avvenuto sotto la responsabilità della cedente, a garanziadell’utente finale;e) quanto alla dedotta commistione delle attività fra cedente e cessionariadopo la cessione, la testimone escussa sul punto ha riferito di interventieseguiti da remoto ed in via del tutto eccezionale, quando i dipendentiBSI Italia [OSCURATO:SOCIETA] erano in sciopero ovvero in assemblea; in ogni caso sitratta di affermazioni del tutto isolate nell’ambito delle risultanzeistruttorie e comunque smentite dagli altri testimoni, che hannoconfermato la netta linea di demarcazione fra le attività ed i servizioggetto di cessione (ossia gestione e supporto tecnico della clientelatramite interventi on site ossia presso il cliente) e le attività rimaste dipertinenza di [OSCURATO:PERSONA] srl, (l’assistenza ai clienti da remoto);f) infondato è pure il motivo di appello relativo alla parte della sentenzadi primo grado, in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente l’autonomiafunzionale del ramo ceduto;Numero registro generale 3450/2024Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 20699/2026Data pubblicazione 18/06/2026g) la circostanza dell’utilizzo del sistema di ticketing gestito da unapiattaforma telematica non in dotazione alla cessionaria è irrilevante,così come è irrilevante che la cedente potesse utilizzare per la suache la società proprietaria ([OSCURATO:PERSONA]) mette a disposizione delle impreseper la loro attività, vendendo le necessarie licenze;h) l’istruttoria non ha confermato, poi, l’esistenza di direttiveasseritamente impartite da personale della cedente ai lavoratoriappartenenti al ramo ceduto, ma solo generici “contatti” fra i dirigentidella prima e i tecnici della seconda;i) sia dalle testimonianze, sia dalla documentazione in atti si evince che ilramo ceduto era un complesso organizzato di beni e di persone che erain grado di svolgere autonomamente il servizio di assistenza tecnica allapostazione del cliente finale tramite interventi on site;j) il ramo di azienda preesisteva ed ha conservato la propria identità,avendo proseguito effettivamente la gestione delle proprie attività;k) i dipendenti ceduti, in ragione della loro professionalità, hanno garantitola fornitura alla cedente dei servizi oggetto del contratto di servizistipulato fra le parti, in forza di un processo di esternalizzazione di tuttele attività di supporto alla clientela on site, attuato da marzo 2018,mentre la cedente ha continuato a svolgere, senza alcuna commissione,l’attività di supporto e di assistenza tecnica alla clientela da remoto;l) inoltre, consistendo essenzialmente il ramo d’azienda ceduto inun’attività di servizi, poiché i dipendenti ceduti erano dotati dicompetenze specialistiche in materia di assistenza informatica, ilpassaggio di sistemi operativi, software e licenze, come affermato dalTribunale, e l’utilizzo di ulteriori beni o supporti materiali non eranecessario affinché detti lavoratori potessero svolgere le proprie attivitàtipiche.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe hannoproposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hannoresistito con controricorso.6.- I ricorrenti hanno depositato memoria.Numero registro generale 3450/2024Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 20699/2026Data pubblicazione 18/06/20267.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione in iure circa l’applicazionedella disciplina di cui all’art. 2112 c.c.Il motivo è infondato.La Corte territoriale espressamente esaminato i motivi di gravame eribadito la sussistenza di un ramo d’azienda e dei suoi due requisiti dellapreesistenza e dell’autonomia funzionale, ovviamente in funzione del servizioofferto da quel ramo alla clientela finale. Tale prospettiva era infattiessenziale, avendo i Giudici d’appello accertato che il ramo ceduto eraappunto “leggero o dematerializzato”, come peraltro ammettono gli stessiricorrenti nel terzo motivo di ricorso per cassazione.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 2112 c.c. per avere la Corteterritoriale erroneamente sussunto la fattispecie concreta nella disciplinalegale del trasferimento di ramo d’azienda.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.E’ inammissibile, laddove i ricorrenti sollecitano a questa Corte una diversaricostruzione degli elementi fattuali ed un loro diverso apprezzamento, attivitàentrambe interdette in sede di legittimità, in quanto riservate al giudice dimerito (ex multis Cass. n. 29919/2021).Nel resto le censure sono infondate: la fattispecie, per come concretamenteaccertata dai Giudici d’appello, possiede esattamente i connotati ed i requisitiper essere giuridicamente sussunta nell’art. 2112 c.c. e, quindi, per esseregiuridicamente qualificata come un legittimo trasferimento di ramo aziendale.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. iricorrenti lamentano violazione dell’art. 132, co. 4, c.p.c. per essereinesistente la motivazione circa il particolare know how dei dipendenti, chepermetterebbe di considerare ciò che è stato ceduto come un “ramo leggeroo dematerializzato”.Il motivo è infondato.Nell’ultimo capoverso del par. 6. della motivazione (v. sentenza impugnata,p. 15), la Corte territoriale, dopo aver ricordato un precedente di legittimitàNumero registro generale 3450/2024Numero sezionale 2512/2026Numero di raccolta generale 20699/2026Data pubblicazione 18/06/2026in tema di ramo d’azienda dematerializzato (Cass. n. 28598/2018), haaffermato: “E, difatti, nel caso di specie i dipendenti appartenenti al ramooggetto di cessione sono dotati di particolari conoscenze e competenzetecniche, acquisite durante il proprio percorso lavorativo, in ambito diassistenza tecnica alle postazioni informatiche dei clienti e svolgonoesclusivamente attività di assistenza hardware e software, operando in sitesulle postazioni dei clienti finali”. Si tratta di una motivazione non soloesistente, ma che soddisfa il “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n.8053/2014), perché consente ampiamente di ricostruire l’iter logico-giuridicoseguito per pervenire ad un determinato convincimento. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare allecontroricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 in favore di ciascuna controricorrente, oltre euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data20/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]