CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 18432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 18/10/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Asti in data 23/11/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cpv. cod. pen. Considerando che i motivi di ricorso, con cui si contesta la mancanza, la contraddittorietà e illogicità della motivazione (assertivamente per relationem) con riguardo all'integrazione del reato ascritto al ricorrente, nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 99 e 69 comma quarto cod. pen., sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici di merito: difatti, la sentenza oggetto di impugnazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri valutativi (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); in altri e più chiari termini, la Corte territoriale non ha omesso di valutare le questioni poste dalla difesa, semplicemente aderendo acriticamente alla motivazione del giudice di primo grado (sì come prospettato dalla ricostruzione difensiva), addivenendo, per contro, ad un autonomo giudizio di valutazione delle risultanze probatorie, esente da vizi logici e giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto. Sul punto, si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove i giudici del gravame hanno dato ampiamente conto del compendio probatorio a carico del RIVIERA, riportandosi agli elementi probatori correttamente esaminati dall'organo giudicante di primo grado (dichiarazioni testimoniali e riconoscimento fotografico), comprovanti la piena disponibilità del mezzo di provenienza furtiva da parte del prevenuto, su cui lo stesso non ha saputo fornire spiegazione in ordine ad un eventuale lecito possesso, in ossequio peraltro a consolidato orientamento di questa Corte, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); si veda, ancora, pag. 4 della sentenza impugnata in punto di congruità del trattamento sanzionatorio inflitto, ritenuto dalla Corte di appello congruo e proporzionat,p alla gravità del fatto, non suscettibile di riduzione in considerazione dei numerosissimi precedenti penali dello stesso, per reati contro il patrimonio, che hanno consentito di ritenere correttamente contestata la recidiva, in ragione della elevata pericolosità sociale di cui l'ulteriore delitto è espressione; inoltre, le circostanze attenuanti generiche sono state già benevolmente concesse dal giudice di prime cure, pur in assenza di elementi positivi apprezzabili e non possono superare il giudizio di equivalenza a fronte della recidiva reiterata, non avendo il reo fornito alcun contributo o mostrato la minima resipiscenza e non avendo neppure parzialmente risarcito il danno (cfr. pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in