CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i procura alle liti apposta su foglio separato, da inte ndersi in calceal ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]2p e Puri, i qualichiedono che le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento siano comunicate presso gli indirizzi di po2s2t8a7 e7l2e8tt7r/o2n0ic1a9certificata indicati R.G.N.11368/2017- ricorrente -controtempore, e per essa, quale mandataria, doValue s.p.a., rappresentata e1 RG n. 24071/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24071/2024Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 23679/2026Data pubblicazione 21/07/2026difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative alpresente procedimento siano effettuate presso l’indirizzo di postaelettronica certificata indicato.-controricorrente-pro tempore, Procura Generale presso la Corte di appello di Roma-intimati-avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 5998/2024,depositata il 26/9/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/7/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La società doValue s.p.a. operava quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in un’operazione avente ad oggetto unportafoglio crediti pecuniari derivanti da finanziamenti ipotecari echirografari vantati verso debitori classificati a sofferenza, nellatitolarità di [OSCURATO:SOCIETA]., compresi quelli di cui la società [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuta titolare a decorrere dal 14/7/2017,con un trasferimento dalla cedente [OSCURATO:SOCIETA], come da avviso dipubblicazione, di cui alla [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana,parte II, n. 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], così come integrato dall’avviso pubblicon. 126 del 26/10/2019, anch’esso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA].Il tribunale di Viterbo, con decreto del 2/12/2019, accoglieval’eccezione sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione aldifetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA]., in2 RG n. 24071/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24071/2024Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 23679/2026Data pubblicazione 21/07/2026assenza della prova dell’inclusione del credito dedotto nell’istanza difallimento nel contratto di cessione dei crediti in blocco.La Corte d’appello, con decreto n. 6116 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], accoglievail reclamo della creditrice e rimetteva gli atti al tribunale di Viterbo,reputando sussistere la legittimazione attiva della società ricorrente.Il tribunale di Viterbo dichiarava il fallimento della societàdebitrice [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 1/2022 della13/1/2022.La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3190 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],dichiarava inammissibile il reclamo per tardività.La Corte di cassazione, con ordinanza n. 12082 del 6/5/2024,accoglieva il ricorso della società debitrice, stante la tempestività delreclamo.2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5998/2024,depositata il 26/9/2024, rigettava il reclamo proposto dalla societàdebitrice [OSCURATO:PERSONA].In particolare, si soffermava sulla sussistenza dello stato diinsolvenza, richiamando stralci del precedente decreto, emesso exart. 22 l.f. («nel caso di specie lo stato di decozione della societàreclamata deve ritenersi dimostrato non solo dall’ingente debitomaturato verso la reclamante, ma anche dagli ulteriori elementioggettivi in precedenza indicati») ed aggiungeva «come l’insolvenzairreversibile della società sia stata valutata non con riferimento alsolo credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. ma considerandoil complesso di elementi sopra indicati».3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.4. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE3 RG n. 24071/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24071/2024Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 23679/2026Data pubblicazione 21/07/20261. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, l.f. e dell’art. 276, comma2, c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.).La Corte d’appello avrebbe invertito erroneamente l’ordine logicodelle questioni, trattando in via immediata il tema dello stato diinsolvenza.Ad avviso della ricorrente la Corte territoriale, affermando che lasentenza dichiarativa di fallimento non era stata motivataunicamente con riguardo alla posizione creditoria di FINO 1, ma suelementi comunque idonei a supportare la statuizione a prescindereda tale credito, tanto che l’insolvenza era stata valutata, non solocon riferimento al credito di FINO 1, ma in relazione al complessodegli elementi in giudizio, avrebbe così affermato la possibilità delladichiarazione di fallimento senza la presenza di alcun creditore, equindi d’ufficio.La Corte d’appello avrebbe dunque ritenuto legittima la sentenzadi fallimento, a prescindere da ogni considerazione in ordine allaposizione della società istante, quindi senza la disamina dellaquestione concernente la validità del contratto di cessione dei creditiin blocco nonché quella in ordine alle modalità con le quali il creditoera concretamente pervenuto alla stessa.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce «Omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)».Per la ricorrente, la Corte d’appello, consapevole della debolezzadella ratio decidendi adottata, con la quale si assumeva la possibilitàdi dichiarare il fallimento anche d’ufficio, in assenza di creditoririchiedenti, avrebbe poi affrontato la questione della contestatatitolarità del credito in capo a FINO 1.4 RG n. 24071/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24071/2024Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 23679/2026Data pubblicazione 21/07/2026La Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare il contenutodel decreto della Corte d’appello n. 6116/2021, relativo allacircostanza della documentata pubblicazione da parte della cedente,sul proprio sito Internet e dell’elenco di tutte le posizioni ceduteidentificate con il numero di segnalazione in [OSCURATO:PERSONA] (CERI).La società debitrice, però, aveva eccepito, da un lato, che ilcontratto del 14/7/2017 risultava nullo per indeterminatezza eindeterminabilità dell’oggetto e, dall’altro, che, in ogni caso,l’appartenenza al portafoglio ceduto del credito nei confronti dellamedesima [OSCURATO:PERSONA] risultava carente di prova.Per la ricorrente, dunque, nella stessa data del 14/7/2017 eranostati stipulati tre diversi contratti di cessione dei creditirispettivamente, da FINO 1, FINO 2 e ONIF Finance.Sarebbe risultata la sostanziale identità della formula testualeadoperata al fine di fornire la descrizione dei singoli portafoglirispettivamente trasferiti a tre società veicolo cessionarie, mentrel’unico elemento parzialmente variabile era rappresentato dall’annodi inizio dell’intervallo posto a riferimento (FINO 1, 1971; FINO 2,1975; ONIF, 1981). L’oggetto del contratto non sarebbe stato inveceidentificabile, né per la forma tecnico-negoziale dell’operazione,identica per tutti i pacchetti, né per la classificazione dei crediti qualePer la ricorrente, poi, non risultava di utilità l’esame dell’elencorichiamato dall’avviso ex art. 4, comma 1, legge 30 aprile 1999, n.130 art. 58 Tub consultabile per via telematica all’indirizzo Web,consistente in un documento informatico in formato PDF di 35pagine, recante, in sequenza, i codici numerici distintivi delleposizioni cedute.Nell’avviso suddetto si faceva riferimento solo all’identificativodella posizione della resistente (numero di direzione generale –5 RG n. 24071/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24071/2024Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 23679/2026Data pubblicazione 21/07/2026NDG), individuato in 0000000069267130, desumibile dallaprecedente corrispondenza ed estratti conto.Solo nel successivo procedimento n. 49/2019 RG delle istanze difallimento, la creditrice aveva inteso depositare un «riepilogosegnalazioni centrale dei rischi». In tale documento vi sarebbe statal’indicazione del codice numerico che avrebbe identificato laposizione della debitrice [OSCURATO:PERSONA] presso la Centrale deiRischi. Lo stesso codice numerico figurerebbe nell’elenco dei crediticeduti.La ricorrente obietta che tale riepilogo consisterebbe nel«semplice riversamento di dati appartenenti all’archivio informaticodella stessa società ricorrente», trattandosi peraltro di un documentodi provenienza unilaterale, non potendo essere classificato qualeriproduzione meccanica.Anche poi ove si voglia ammettere che tale riepilogo provengada Banca d’Italia, non risponderebbe ai criteri dell’art. 20 comma 1-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82.La Corte d’appello, dunque, avrebbe trascurato di pronunciare inordine alla natura e all’efficacia probatoria del riepilogo SegnalazioniCentrale dei Rischi.Sarebbe rimasta comunque non esaminata la seconda questione,e cioè se, nel caso concreto, risultava dimostrato che la posizione diImmobiliare Paradiso era identificata dal codice suddetto.3. Il primo motivo è inammissibile.La doglianza della ricorrente si incentra, in realtà, sulla pretesaerronea inversione dell’ordine delle questioni da parte della Corteterritoriale, ex art. 276 c.p.c.In tal caso, però, la ricorrente avrebbe dovuto indicare conprecisione, ai fini della autosufficienza del motivo di ricorso ex art.6 RG n. 24071/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24071/2024Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 23679/2026Data pubblicazione 21/07/2026366 n. 6 c.p.c., il contenuto effettivo dei motivi di reclamo che – intesi - sarebbero stati articolati dalla società debitrice, avverso ladichiarazione di fallimento, censurando eventualmente la sentenzaimpugnata ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ove avesse ravvisato l’omessapronuncia su un determinato motivo di reclamo.L’errore prospettato nell’affrontare le questioni in un ordinediverso da quello previsto dalla legge, ex art. 276 c.p.c., presupponeinfatti la presenza di una pluralità di domande o, nella specie, dimotivi di reclamo ex art. 18 l.f.Tuttavia, in alcun passaggio argomentativo del motivo di ricorsosi indica il contenuto dei motivi posti a base del reclamo ex art. 18l.f., limitandosi la ricorrente a censurare l’inversione illegittimadell’ordine delle questioni da parte della Corte di appello, ma senzaspecificare il contenuto esatto delle stesse.A pagina 4 del ricorso, infatti, la società debitrice deduce soloche con il reclamo aveva reiterato «l’eccezione di nullità del contrattodi cessione in blocco dei crediti del 14 luglio 2017, perindeterminatezza e comunque indeterminabilità dell’oggetto».Allo stesso modo, a pagina, 7 del ricorso si afferma – del tuttogenericamente – che «la questione della titolarità del creditoassumeva carattere di questione pregiudiziale di merito, da doversiesaminare e definire con precedenza rispetto all’accertamento dellostato di insolvenza».Come si nota, la ricorrente non fa mai espresso riferimento – intermini precisi e riportando anche stralci del reclamo - alla questionedella assenza di legittimazione attiva da parte della creditricericorrente.Ci si limita a richiamare giurisprudenza di legittimità in ordinealla «titolarità del credito» e ad affermare che «la questione della7 RG n. 24071/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24071/2024Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 23679/2026Data pubblicazione 21/07/2026titolarità del credito fatto valere assumeva, appunto, carattere divera e propria pregiudizialità».La ricorrente, invece, avrebbe dovuto trascrivere, almeno persintesi, il contenuto del motivo specifico di reclamo che si sarebberiferito al difetto di titolarità del credito in capo alla società che avevapresentato istanza di fallimento; il reclamo ex art. 18 l. fall., infatti,non ha carattere pienamente devolutivo, poiché l'ambitodell'impugnazione resta circoscritto alle sole questionitempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. 12706/2014),cosicché la corte d'appello avrebbe potuto esaminare la questionedella legittimazione solo se investita di uno specifico motivo diimpugnazione a tale proposito.Deve, poi, aggiungersi che la Corte d’appello si è soffermataesclusivamente sulla sussistenza dello stato di insolvenza («in buonasostanza è evidente come l’insolvenza irreversibile della società siastata valutata non con riferimento al solo credito azionato da [OSCURATO:SOCIETA]. ma considerando il complesso di elementi sopraindicati […]»), ma non ha affermato in alcun passaggioargomentativo che il fallimento era stato dichiarato dal tribunaled’ufficio, in assenza di istanze di fallimento.4. Il secondo motivo è inammissibile.4.1. In questo caso, la ricorrente chiede una nuova e diversavalutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuatadalla Corte d’appello con analitica motivazione, non consentita inquesta sede.L’esame dei fatti indicati nel motivo non è stato omesso, ma laloro valutazione da parte della Corte di appello è solo diversa daquella prospettata dalla ricorrente.4.2. Inoltre, le affermazioni della Corte territoriale, anche inordine alla esistenza del credito, a seguito della cessione in blocco,8 RG n. 24071/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 24071/2024Numero sezionale 3055/2026Numero di raccolta generale 23679/2026Data pubblicazione 21/07/2026rilevavano ai limitati fini della sussistenza dello stato di insolvenza,già pienamente accertata, con pieno giudizio meritale, dalla Corte dimerito, nelle argomentazioni precedenti all’ultima parte dellamotivazione del provvedimento impugnato.5. In conclusione, in forza dei motivi sopra illustrati, il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente, si liquidano come dadispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026Il Presidente9 RG n. 24071/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio