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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13594/2026

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ella Corte-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] via della Pila n. 88 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 855/2020depositata il 06/03/2020.Numero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso lasentenza della Corte d'appello di Venezia n. 855/2020 depositata il 6marzo 2020.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri, condomini delCondominio [OSCURATO:PERSONA] via della Pila n. 88 [OSCURATO:PERSONA],mentre quest’ultimo non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.La causa concerne l’impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ed altri, tutti condomini del [OSCURATO:PERSONA] VeneziaPark via della Pila n. 88 [OSCURATO:PERSONA] (composto da circa 450unità immobiliari adibite a garage e da un’autofficina), con riguardoalla deliberazione assembleare del 25 febbraio 2015, recanteapprovazione del consuntivo 2014.

Gli attori si dolevano dellemodifiche introdotte nella delibera impugnata quanto alle spesedovute dal condomino [OSCURATO:PERSONA], proprietario dei mappali sub 2e sub

3. Secondo gli attori, il regolamento di condominio contemplavaper il solo mappale sub 2) [officina] l’esonero dal pagamento di partedegli oneri condominiali per servizi igienici, vano scala, rampe disalita ed energia elettrica.

Nel 1994 il [OSCURATO:PERSONA] aveva poi provveduto achiudere gli accessi fra le sue due unità immobiliari, senza essereautorizzato dal condominio.

Illegittimamente la delibera impugnataaveva quindi previsto esoneri di contribuzione anche per il mappalesub 3) [garage- magazzino], nonché un ulteriore esonero dalle spesedi prestazioni diurne-sorveglianza per il mappale sub 2),Numero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026difformemente da quanto fatto costantemente in passato e accertatopure in precedenti sentenze.Intervenne volontariamente nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestandol’impugnazione della delibera.L’adito Tribunale di Venezia con sentenza del 16 ottobre 2018 n. 1900annullò la delibera impugnata sui punti indicati, dichiarandoinammissibile la domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] a“rifare la ripartizione delle spese”, così come la domanda di Vittorio DiLuca di accertare i criteri di riparto delle spese.

Il Tribunale rilevò chela chiusura degli accessi tra le unità immobiliari sub 2) e sub 3) erastata eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] dopo la costituzione del condominio, comeacclarato in pregresse sentenze della Corte d’appello e del [OSCURATO:PERSONA].Propose appello il solo [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’insussistenza diun giudicato preclusivo inerente alla chiusura degli accessi tra le unitàimmobiliari sub 2) e sub 3), e lamentando che il Tribunale non sisarebbe pronunciato sui criteri corretti di ripartizione delle spese.

LaCorte d’appello ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], affermandol’intangibilità dei giudicati inter partes sull’epoca delle modifiche deiluoghi di causa.

Parimenti respinta è stata la censura sulla mancatapronuncia dei criteri di ripartizione applicabili.He depositato memoria il Pubblico Ministero in persona della SostitutaProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso.Ha depositato memoria altresì il ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-I due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ripropongono lequestioni oggetto dei due motivi di appello disattesi: violazione efalsa applicazione degli artt. 2909 e 1123 c.c. nonché “viziomotivazionale ed errore logico” quanto ai giudicati su cui si sonofondate le due decisioni di merito; violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, per la mancata pronuncia sulla legittimitàdei criteri di ripartizione e sull’esistenza di un regolamento dicondominio.2. – Si impone un rilievo pregiudiziale.3. - Si ha riguardo ad un giudizio di impugnazione di una deliberaassembleare ex art. 1137 c.c., nella specie introdotto da GiuseppeVianello ed altri condomini del [OSCURATO:PERSONA] con riguardoalla deliberazione assembleare del 25 febbraio 2015, recanteapprovazione del consuntivo 2018.

È intervenuto volontariamente nelgiudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando l’impugnazione della delibera, inquanto rivolta ad affermare l’erroneità dell’esonero dallacontribuzione alle spese condominiali di cui egli aveva beneficiato.Va al riguardo ribadito (si veda Cass. n. 2636 del 2021) che in ungiudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensidell’art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamentecostituirsi mediante intervento adesivo autonomo (e quindi con lafacoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza diuna rinunzia agli atti o di un’acquiescenza alla sentenza ad opera delcondomino attore originario), purché a loro volta dotati dilegittimazione ad impugnare la delibera, giacché, ove siano invecedecaduti, gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto interventoadesivo dipendente.

Viceversa, deve ritenersi ammissibile anche unintervento dei singoli condomini a favore del condominio, e cioè persostenere la validità della deliberazione impugnata.

Peraltro, poiché sitratta non di azioni relative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali suparti o servizi comuni, ma, appunto, di controversie aventi ad oggettol’impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intese,dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale,essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l’amministratore,Numero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026l’eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente,sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso lasentenza che abbia visto soccombente il condominio (salvo che ilgravame sia limitato alle questioni specificamente attinenti allaqualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese poste a suocarico); la legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore delcondominio nei giudizi relativi alla impugnazione delle deliberazionidell’assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dalfatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune deicondomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno diessi (Cass. n. 29748 del 2017; n. 8286 del 2005).Tale orientamento non è stato scalfito da Cass. Sez. unite 18 aprile2019, n. 10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenzadell’autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire eresistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "proquota" delle parti comuni.3.1. - Nella specie, l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] era espressamentevolto a sostenere la validità della deliberazione impugnata per ilriconosciuto esonero delle sue unità immobiliari di proprietà esclusivadalla contribuzione alle spese condominiali.Si trattava perciò, all’evidenza, di un intervento adesivo dipendente, enon autonomo, giacché non volto a far valere un diritto in conflittocon una delle parti originarie, né consistente nella introduzione di unanuova domanda nel processo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.c.3.2. - Va pure evidenziato che era in ogni modo inammissibile larichiesta svolta in via subordinata dall’interventore [OSCURATO:PERSONA] di“accertarsi quali siano gli esatti e corretti criteri ripartitivi delle spesecomuni all’interno del [OSCURATO:PERSONA], con particolareriferimento alla proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026La pronunzia di annullamento di una delibera assembleare riveste,invero, unicamente un effetto caducatorio, e non anche un effettocostitutivo per l'assemblea o per l'amministratore.

In tal senso, puòdirsi che l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato diannullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, inquanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività digestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affettodagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido.Un'efficacia più intensa può essere riconosciuta soltanto al giudicatodi invalidità caduto su una deliberazione avente contenuto negativo,che abbia, cioè, respinto proposte o richieste (parimenti impugnabileai sensi dell'art. 1137 c.c.), dovendo da esso discendere un obbligo diassumere la decisione illegittimamente rigettata (Cass. n. 2127 del2021).Al di fuori del giudizio volto alla formazione o alla revisione giudizialedelle tabelle millesimali, e del ricorso in sede di volontariagiurisdizione a norma dell'art. 1105, comma 4, c.c. per adottare gliopportuni provvedimenti per l'amministrazione della cosa comune,non è dato al singolo partecipante al condominio di rivolgersi algiudice, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di delibera, perchiedere di “accertarsi quali siano gli esatti e corretti” criteri di ripartodelle spese condominiali dovute in relazione alla rispettiva proprietàesclusiva.4-.

Essendo accertato il difetto di legittimazione ad appellare diVittorio [OSCURATO:PERSONA], stante l’acquiescenza del [OSCURATO:PERSONA], anorma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., va disposta la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata poiché il processo non potevaessere proseguito.La cassazione della sentenza di appello non induce a modificare lavalutazione che quel giudice ha compiuto in ordine alla soccombenzaNumero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell’appellante per la regolazione dall'onere delle spese processuali, dital che la condanna al rimborso di tali spese pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] può restare ferma.Il ricorrente va poi condannato al rimborso delle spese processualisostenute nel giudizio di cassazione dai controricorrenti, nondovendosi invece provvedere con riguardo all’intimato CondominioVenezia Park che non ha svolto attività difensive.Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, operando tale misura soltanto nel caso del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità.

P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata poiché il processo non poteva essere proseguito, fermarestando la liquidazione delle spese ivi disposta; condanna ilricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute daicontroricorrenti nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e adaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio [OSCURATO:PERSONA] PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] inpersona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] via della Pila n. 88 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 855/2020depositata il 06/03/2020.Numero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso lasentenza della Corte d'appello di Venezia n. 855/2020 depositata il 6marzo 2020.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri, condomini delCondominio [OSCURATO:PERSONA] via della Pila n. 88 [OSCURATO:PERSONA],mentre quest’ultimo non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.La causa concerne l’impugnazione ex art. 1137 c.c. spiegata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] ed altri, tutti condomini del [OSCURATO:PERSONA] VeneziaPark via della Pila n. 88 [OSCURATO:PERSONA] (composto da circa 450unità immobiliari adibite a garage e da un’autofficina), con riguardoalla deliberazione assembleare del 25 febbraio 2015, recanteapprovazione del consuntivo 2014. Gli attori si dolevano dellemodifiche introdotte nella delibera impugnata quanto alle spesedovute dal condomino [OSCURATO:PERSONA], proprietario dei mappali sub 2e sub 3. Secondo gli attori, il regolamento di condominio contemplavaper il solo mappale sub 2) [officina] l’esonero dal pagamento di partedegli oneri condominiali per servizi igienici, vano scala, rampe disalita ed energia elettrica. Nel 1994 il [OSCURATO:PERSONA] aveva poi provveduto achiudere gli accessi fra le sue due unità immobiliari, senza essereautorizzato dal condominio. Illegittimamente la delibera impugnataaveva quindi previsto esoneri di contribuzione anche per il mappalesub 3) [garage- magazzino], nonché un ulteriore esonero dalle spesedi prestazioni diurne-sorveglianza per il mappale sub 2),Numero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026difformemente da quanto fatto costantemente in passato e accertatopure in precedenti sentenze.Intervenne volontariamente nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], contestandol’impugnazione della delibera.L’adito Tribunale di Venezia con sentenza del 16 ottobre 2018 n. 1900annullò la delibera impugnata sui punti indicati, dichiarandoinammissibile la domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] a“rifare la ripartizione delle spese”, così come la domanda di Vittorio DiLuca di accertare i criteri di riparto delle spese. Il Tribunale rilevò chela chiusura degli accessi tra le unità immobiliari sub 2) e sub 3) erastata eseguita dal [OSCURATO:PERSONA] dopo la costituzione del condominio, comeacclarato in pregresse sentenze della Corte d’appello e del [OSCURATO:PERSONA].Propose appello il solo [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’insussistenza diun giudicato preclusivo inerente alla chiusura degli accessi tra le unitàimmobiliari sub 2) e sub 3), e lamentando che il Tribunale non sisarebbe pronunciato sui criteri corretti di ripartizione delle spese. LaCorte d’appello ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA], affermandol’intangibilità dei giudicati inter partes sull’epoca delle modifiche deiluoghi di causa. Parimenti respinta è stata la censura sulla mancatapronuncia dei criteri di ripartizione applicabili.He depositato memoria il Pubblico Ministero in persona della SostitutaProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del ricorso.Ha depositato memoria altresì il ricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1.-I due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ripropongono lequestioni oggetto dei due motivi di appello disattesi: violazione efalsa applicazione degli artt. 2909 e 1123 c.c. nonché “viziomotivazionale ed errore logico” quanto ai giudicati su cui si sonofondate le due decisioni di merito; violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, per la mancata pronuncia sulla legittimitàdei criteri di ripartizione e sull’esistenza di un regolamento dicondominio.2. – Si impone un rilievo pregiudiziale.3. - Si ha riguardo ad un giudizio di impugnazione di una deliberaassembleare ex art. 1137 c.c., nella specie introdotto da GiuseppeVianello ed altri condomini del [OSCURATO:PERSONA] con riguardoalla deliberazione assembleare del 25 febbraio 2015, recanteapprovazione del consuntivo 2018. È intervenuto volontariamente nelgiudizio [OSCURATO:PERSONA], contestando l’impugnazione della delibera, inquanto rivolta ad affermare l’erroneità dell’esonero dallacontribuzione alle spese condominiali di cui egli aveva beneficiato.Va al riguardo ribadito (si veda Cass. n. 2636 del 2021) che in ungiudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensidell’art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamentecostituirsi mediante intervento adesivo autonomo (e quindi con lafacoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi anche in presenza diuna rinunzia agli atti o di un’acquiescenza alla sentenza ad opera delcondomino attore originario), purché a loro volta dotati dilegittimazione ad impugnare la delibera, giacché, ove siano invecedecaduti, gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto interventoadesivo dipendente. Viceversa, deve ritenersi ammissibile anche unintervento dei singoli condomini a favore del condominio, e cioè persostenere la validità della deliberazione impugnata. Peraltro, poiché sitratta non di azioni relative alla tutela o all’esercizio dei diritti reali suparti o servizi comuni, ma, appunto, di controversie aventi ad oggettol’impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale, intese,dunque, a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale,essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l’amministratore,Numero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026l’eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente,sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso lasentenza che abbia visto soccombente il condominio (salvo che ilgravame sia limitato alle questioni specificamente attinenti allaqualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese poste a suocarico); la legittimazione passiva esclusiva dell’amministratore delcondominio nei giudizi relativi alla impugnazione delle deliberazionidell’assemblea promossi dal condomino dissenziente discende dalfatto che la controversia ha per oggetto un interesse comune deicondomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno diessi (Cass. n. 29748 del 2017; n. 8286 del 2005).Tale orientamento non è stato scalfito da Cass. Sez. unite 18 aprile2019, n. 10934, la quale ha piuttosto ribadito la sussistenzadell’autonomo potere individuale di ciascun condomino ad agire eresistere in giudizio a tutela dei suoi diritti di comproprietario "proquota" delle parti comuni.3.1. - Nella specie, l’intervento di [OSCURATO:PERSONA] era espressamentevolto a sostenere la validità della deliberazione impugnata per ilriconosciuto esonero delle sue unità immobiliari di proprietà esclusivadalla contribuzione alle spese condominiali.Si trattava perciò, all’evidenza, di un intervento adesivo dipendente, enon autonomo, giacché non volto a far valere un diritto in conflittocon una delle parti originarie, né consistente nella introduzione di unanuova domanda nel processo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.c.3.2. - Va pure evidenziato che era in ogni modo inammissibile larichiesta svolta in via subordinata dall’interventore [OSCURATO:PERSONA] di“accertarsi quali siano gli esatti e corretti criteri ripartitivi delle spesecomuni all’interno del [OSCURATO:PERSONA], con particolareriferimento alla proprietà del Sig. [OSCURATO:PERSONA]”.Numero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026La pronunzia di annullamento di una delibera assembleare riveste,invero, unicamente un effetto caducatorio, e non anche un effettocostitutivo per l'assemblea o per l'amministratore. In tal senso, puòdirsi che l'efficacia preclusiva e precettiva del giudicato diannullamento di una delibera condominiale è meramente negativa, inquanto essa pone soltanto un limite all'esercizio dell'attività digestione dell'assemblea, impedendole di riapprovare un atto affettodagli stessi vizi, atto che sarebbe altrimenti a sua volta invalido.Un'efficacia più intensa può essere riconosciuta soltanto al giudicatodi invalidità caduto su una deliberazione avente contenuto negativo,che abbia, cioè, respinto proposte o richieste (parimenti impugnabileai sensi dell'art. 1137 c.c.), dovendo da esso discendere un obbligo diassumere la decisione illegittimamente rigettata (Cass. n. 2127 del2021).Al di fuori del giudizio volto alla formazione o alla revisione giudizialedelle tabelle millesimali, e del ricorso in sede di volontariagiurisdizione a norma dell'art. 1105, comma 4, c.c. per adottare gliopportuni provvedimenti per l'amministrazione della cosa comune,non è dato al singolo partecipante al condominio di rivolgersi algiudice, nell’ambito di un giudizio di impugnazione di delibera, perchiedere di “accertarsi quali siano gli esatti e corretti” criteri di ripartodelle spese condominiali dovute in relazione alla rispettiva proprietàesclusiva.4-. Essendo accertato il difetto di legittimazione ad appellare diVittorio [OSCURATO:PERSONA], stante l’acquiescenza del [OSCURATO:PERSONA], anorma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., va disposta la cassazionesenza rinvio della sentenza impugnata poiché il processo non potevaessere proseguito.La cassazione della sentenza di appello non induce a modificare lavalutazione che quel giudice ha compiuto in ordine alla soccombenzaNumero registro generale 12950/2020Numero sezionale 1183/2026Numero di raccolta generale 13594/2026Data pubblicazione 10/05/2026dell’appellante per la regolazione dall'onere delle spese processuali, dital che la condanna al rimborso di tali spese pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] può restare ferma.Il ricorrente va poi condannato al rimborso delle spese processualisostenute nel giudizio di cassazione dai controricorrenti, nondovendosi invece provvedere con riguardo all’intimato CondominioVenezia Park che non ha svolto attività difensive.Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presuppostiprocessuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, operando tale misura soltanto nel caso del rigettodell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità oimprocedibilità. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata poiché il processo non poteva essere proseguito, fermarestando la liquidazione delle spese ivi disposta; condanna ilricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute daicontroricorrenti nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e adaccessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 maggio 2026.Il Consigliere estensoreAntonio [OSCURATO:PERSONA] PresidenteLorenzo Orilia
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