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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21114/2026

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ella Corte di appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 15/09/2025 la Corte di appello di Bari, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 12/06/2024 con laquale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dimesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il[OSCURATO:DATA_NASCITA] un'autovettura provento di furto denunciato il 14/06/2021.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza di appello pernullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio disecondo grado.

In particolare, secondo il ricorrente il decreto di citazione è statonotificato al difensore anziché all’imputato nonostante quest’ultimo, nell’atto digravame, avesse dedotto di essere detenuto per altra causa e avesse dichiaratodomicilio presso la sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

La notificazione al difensoresarebbe dunque nulla in quanto effettuata in difetto dei presupposti di cui all’art.161 comma 4 cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione allaaffermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione.

Ildifensore deduce che la Corte territoriale ha omesso di motivare (o comunque hamotivato in maniera illogica e contraddittoria) in ordine al motivo di appello conil quale si era dedotto che l’imputato, come da lui dichiarato, era l’autore delreato presupposto (furto dell’auto).2.3.

Col terzo motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in relazione al diniego della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguitoindicati.1.

Il primo motivo è infondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro) – risulta che il decreto di citazione in appello è stato notificatoall'imputato a mezzo servizio postale presso il domicilio dichiarato (in [OSCURATO:PERSONA]) e che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il postino, nella relata di notifica, ha attestatoche il destinatario era “irreperibile” al suddetto indirizzo; conseguentemente lanotificazione è stata effettuata il 03/06/2025 mediante consegna al difensore exart. 161, comma 4, cod. proc. pen. stante la accertata inidoneità del domiciliodichiarato.

Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dunque datoriscontrare alcuna illegittimità nella notificazione effettuata con le modalità sopradescritte; ciò tanto più che la difesa non ha né allegato né provato che ilBonaventura fosse detenuto per altro titolo all'atto della notificazione del decretodi citazione, non essendo a tal fine sufficiente il solo fatto che nell'atto di appellofosse stato indicato lo stato di restrizione per altra causa, posto che il gravameera stato proposto nel luglio del 2024 e dunque molto tempo prima dellaemissione e notificazione del decreto di citazione.secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte la notificaall'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogodiverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina unanullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i terminidecadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notificarisulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da partedel destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessanotificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 1, n. 33143 del01/07/2025, Covella, Rv. 288787 – 01).

Nel caso in esame, quand'anche sivolesse ipotizzare che l'imputato era detenuto all'atto del primo tentativo dinotifica, la notificazione effettuata al difensore di fiducia anziché all’imputato incarcere non può certamente ritenersi assolutamente inidonea a rendereconoscibile l'atto.

A ciò si aggiunga che neppure il ricorso fornisce specificaindicazione delle ragioni della assoluta inidoneità della notifica a portarel’imputato a conoscenza del processo.

Conseguentemente, non sussistendoun’ipotesi di nullità assoluta e insanabile, l'irritualità della notificazione dovevaessere eccepita dalla difesa davanti ai giudici di appello; cosa che non risultaessere avvenuta, sicché l'eventuale violazione di legge non è più deducibile insede di legittimità, giusto il disposto dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.2.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.Questa Corte ha affermato che risponde di ricettazione l'imputato, che,trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatoriindicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reatopresupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possessomedesimo (Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, M., Rv. 268085 – 01).

Si è altresìprecisato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre laprova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deducadi averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 34679 del07/07/2016, Storto, Rv. 268098 – 01, secondo la quale, allorché l'imputatodeduca di aver commesso il reato presupposto e tale prospettazione sia credibile,incombe sull'accusa l'onere di fornire la prova del contrario).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto sopra esposti.

Nella sentenza si dà infatti atto del fatto che daitracciati dell'apparato GPS installato sul veicolo rubato emergeva che dopo ilfurto l'autovettura, senza soluzione di continuità, era stata immediatamentecondotta dagli autori della sottrazione presso il box del [OSCURATO:PERSONA], e che eraivi rimasto nella sua disponibilità sino a quando, qualche giorno dopo, la polizialo aveva sorpreso in possesso del mezzo.

Dall'istruttoria è dunque emerso unelemento oggettivo che conferma la versione dell'imputato, vale a dire che eralui l'autore del reato presupposto.

I Giudici di merito hanno tuttavia ritenuto noncredibili le dichiarazioni confessorie dell'imputato, non valutando il suddetto datooggettivo che le avvalorava, limitandosi a dire che tali dichiarazioni eranogeneriche in ordine alle modalità di esecuzione del furto (senza neppureprecisare se su tali modalità lo stesso era stato interrogato e cosa avevaeventualmente risposto), e valorizzando elementi comunque non dirimenti inquanto razionalmente compatibili sia con l'ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] avessericettato l'auto sia con quella che l'avesse rubata, quali: 1) il fatto che ilBonaventura era stato sorpreso alla guida dell'auto quattro giorni dopo il furto(senza peraltro considerare che, come detto, già immediatamente dopo lasottrazione il veicolo era in un luogo nella sua disponibilità); 2) la circostanza cheil luogo del furto distava 65 km da quello di dimora del ricorrente.

Né dallalettura del provvedimento è dato comprendere, in base a quale iter logico e sullabase di quali massime di esperienza, i Giudici di merito abbiano affermato che lecircostanze sopra indicate fossero idonee a dimostrare, al di là di ogniragionevole dubbio, che il [OSCURATO:PERSONA] non era l'autore del furto o quanto menonon avesse concorso in tale delitto d'accordo con l'autore materiale.Per quanto sin qui esposto, può dunque dirsi sussistente il viziomotivazionale denunciato nel ricorso.3.

L'accoglimento delle doglianze in punto di responsabilità dell'imputato peril reato di ricettazione (e conseguentemente in punto di qualificazione giuridicadei fatti) ha una valenza assorbente rispetto all'esame del terzo motivoconcernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (peraltro, esclusa anchein considerazione del riconoscimento di quella, non compatibile, di cui all'art. 648comma 4 cod. pen.).4.

Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata conrinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, laquale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati e con l’unicolimite di non riproporre le lacune motivazionali evidenziate.Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte diappello di Bari per nuovo giudizio.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15/09/2025 la Corte di appello di Bari, decidendosull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 12/06/2024 con laquale il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena dimesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen.Secondo le conformi sentenze di merito il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto il[OSCURATO:DATA_NASCITA] un'autovettura provento di furto denunciato il 14/06/2021.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza di appello pernullità della notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio disecondo grado. In particolare, secondo il ricorrente il decreto di citazione è statonotificato al difensore anziché all’imputato nonostante quest’ultimo, nell’atto digravame, avesse dedotto di essere detenuto per altra causa e avesse dichiaratodomicilio presso la sua abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. La notificazione al difensoresarebbe dunque nulla in quanto effettuata in difetto dei presupposti di cui all’art.161 comma 4 cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione allaaffermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione. Ildifensore deduce che la Corte territoriale ha omesso di motivare (o comunque hamotivato in maniera illogica e contraddittoria) in ordine al motivo di appello conil quale si era dedotto che l’imputato, come da lui dichiarato, era l’autore delreato presupposto (furto dell’auto).2.3. Col terzo motivo si denuncia illogicità e contraddittorietà dellamotivazione in relazione al diniego della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti di seguitoindicati.1. Il primo motivo è infondato.Ed invero, dagli atti del procedimento trasmessi – atti ai quali questa Cortepuò accedere essendo stato denunciato un error in procedendo ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro) – risulta che il decreto di citazione in appello è stato notificatoall'imputato a mezzo servizio postale presso il domicilio dichiarato (in [OSCURATO:PERSONA]) e che il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il postino, nella relata di notifica, ha attestatoche il destinatario era “irreperibile” al suddetto indirizzo; conseguentemente lanotificazione è stata effettuata il 03/06/2025 mediante consegna al difensore exart. 161, comma 4, cod. proc. pen. stante la accertata inidoneità del domiciliodichiarato. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dunque datoriscontrare alcuna illegittimità nella notificazione effettuata con le modalità sopradescritte; ciò tanto più che la difesa non ha né allegato né provato che ilBonaventura fosse detenuto per altro titolo all'atto della notificazione del decretodi citazione, non essendo a tal fine sufficiente il solo fatto che nell'atto di appellofosse stato indicato lo stato di restrizione per altra causa, posto che il gravameera stato proposto nel luglio del 2024 e dunque molto tempo prima dellaemissione e notificazione del decreto di citazione.secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte la notificaall'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello, effettuata in luogodiverso rispetto al domicilio già validamente eletto o dichiarato, determina unanullità di ordine generale a regime intermedio, da dedurre entro i terminidecadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che tale irrituale notificarisulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da partedel destinatario, configurandosi in tal caso una nullità assoluta per omessanotificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen. (ex plurimis Sez. 1, n. 33143 del01/07/2025, Covella, Rv. 288787 – 01). Nel caso in esame, quand'anche sivolesse ipotizzare che l'imputato era detenuto all'atto del primo tentativo dinotifica, la notificazione effettuata al difensore di fiducia anziché all’imputato incarcere non può certamente ritenersi assolutamente inidonea a rendereconoscibile l'atto. A ciò si aggiunga che neppure il ricorso fornisce specificaindicazione delle ragioni della assoluta inidoneità della notifica a portarel’imputato a conoscenza del processo. Conseguentemente, non sussistendoun’ipotesi di nullità assoluta e insanabile, l'irritualità della notificazione dovevaessere eccepita dalla difesa davanti ai giudici di appello; cosa che non risultaessere avvenuta, sicché l'eventuale violazione di legge non è più deducibile insede di legittimità, giusto il disposto dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.Questa Corte ha affermato che risponde di ricettazione l'imputato, che,trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatoriindicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reatopresupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possessomedesimo (Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, M., Rv. 268085 – 01). Si è altresìprecisato che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre laprova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto, allorché questo deducadi averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 34679 del07/07/2016, Storto, Rv. 268098 – 01, secondo la quale, allorché l'imputatodeduca di aver commesso il reato presupposto e tale prospettazione sia credibile,incombe sull'accusa l'onere di fornire la prova del contrario).Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione deiprincipi di diritto sopra esposti. Nella sentenza si dà infatti atto del fatto che daitracciati dell'apparato GPS installato sul veicolo rubato emergeva che dopo ilfurto l'autovettura, senza soluzione di continuità, era stata immediatamentecondotta dagli autori della sottrazione presso il box del [OSCURATO:PERSONA], e che eraivi rimasto nella sua disponibilità sino a quando, qualche giorno dopo, la polizialo aveva sorpreso in possesso del mezzo. Dall'istruttoria è dunque emerso unelemento oggettivo che conferma la versione dell'imputato, vale a dire che eralui l'autore del reato presupposto. I Giudici di merito hanno tuttavia ritenuto noncredibili le dichiarazioni confessorie dell'imputato, non valutando il suddetto datooggettivo che le avvalorava, limitandosi a dire che tali dichiarazioni eranogeneriche in ordine alle modalità di esecuzione del furto (senza neppureprecisare se su tali modalità lo stesso era stato interrogato e cosa avevaeventualmente risposto), e valorizzando elementi comunque non dirimenti inquanto razionalmente compatibili sia con l'ipotesi che il [OSCURATO:PERSONA] avessericettato l'auto sia con quella che l'avesse rubata, quali: 1) il fatto che ilBonaventura era stato sorpreso alla guida dell'auto quattro giorni dopo il furto(senza peraltro considerare che, come detto, già immediatamente dopo lasottrazione il veicolo era in un luogo nella sua disponibilità); 2) la circostanza cheil luogo del furto distava 65 km da quello di dimora del ricorrente. Né dallalettura del provvedimento è dato comprendere, in base a quale iter logico e sullabase di quali massime di esperienza, i Giudici di merito abbiano affermato che lecircostanze sopra indicate fossero idonee a dimostrare, al di là di ogniragionevole dubbio, che il [OSCURATO:PERSONA] non era l'autore del furto o quanto menonon avesse concorso in tale delitto d'accordo con l'autore materiale.Per quanto sin qui esposto, può dunque dirsi sussistente il viziomotivazionale denunciato nel ricorso.3. L'accoglimento delle doglianze in punto di responsabilità dell'imputato peril reato di ricettazione (e conseguentemente in punto di qualificazione giuridicadei fatti) ha una valenza assorbente rispetto all'esame del terzo motivoconcernente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (peraltro, esclusa anchein considerazione del riconoscimento di quella, non compatibile, di cui all'art. 648comma 4 cod. pen.).4. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata va annullata conrinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, laquale si atterrà nella decisione ai principi di diritto sopra indicati e con l’unicolimite di non riproporre le lacune motivazionali evidenziate.Nulla sulle spese stante l'accoglimento dell'impugnazione. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte diappello di Bari per nuovo giudizio.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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