CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 32363/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a SIRACUSA il 23/06/1994 avverso la sentenza del 17/02/2026 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .-)[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con la sentenza del 17 febbraio 2026 resa in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] — responsabile del reato associativo finalizzato al narcotraffico di cui al capo 1) e del reato di detenzione e cessione di stupefacenti di cui al capo 2) — in anni sette di reclusione, esclusa la recidiva, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, operato l'aumento per la continuazione e la riduzione per il rito. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, ex art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza dell'art. 81 cpv cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'aumento per la continuazione relativo al capo 2), determinato in mesi sei di reclusione, di cui lamenta la mancata motivazione e l'eccessività rispetto ai fatti contestati. 3. Il motivo è manifestamente infondato, oltre che privo di specificità e del tutto assertivo, e come tale non consentito in sede di legittimità, afferendo al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Il giudizio di rinvio aveva ad oggetto il solo profilo dell'aumento per la continuazione, essendo stata la precedente sentenza annullata da questa Corte, il 5 febbraio 2025, limitatamente a tale punto per totale carenza di motivazione. La Corte territoriale si è uniformata al dictum rescindente: ha determinato l'aumento per il reato satellite di cui al capo 2) in mesi sei di reclusione, motivandone la misura con richiamo alla gravità della condotta e all'intensità del dolo — attività di spaccio al dettaglio, anche di cocaina, protrattasi per svariati mesi in concorso con soggetti appartenenti al contesto associativo di cui al capo 1), e dunque in un contesto organizzato, non occasionale né sporadico — dando altresì atto che l'aumento è calcolato in frazione notevolmente inferiore al minimo edittale di sei anni di cui all'art. 73 co. 1 DPR 309/90, e considerando ex art. 133 cod. pen. i precedenti risultanti dal casellario. A fronte di tale motivazione, logica, congrua e corretta in punto di diritto — e pertanto immune da vizi di legittimità il ricorrente non . si confronta adeguatamente: si limita a predicare l'eccessività dell'aumento senza indicare le ragioni per cui la misura sarebbe illegittima. La doglianza, meramente assertiva, non individua il vizio ma sollecita una rivalutazione di merito preclusa a questa Corte. Va ribadito che l'obbligo di specifica motivazione sull'aumento per la continuazione subisce una mitigazione secondo i principi delle Sezioni Unite 24 giugno 2021, Pizzone (Rv. 282269): il giudice, individuato il reato più grave e stabilita la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento in modo distinto perciascun reato satellite, ma tale obbligo richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi, essendo necessario e sufficiente che la motivazione dell'entità dell'aumento consenta di valutare che risultino rispettati i limiti dell'art. 81 cod. pen., che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene e che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene. Nella specie l'aumento è stato determinato in misura contenuta ed è stato oggetto di motivazione puntuale, con buon governo dei richiamati principi: la censura si risolve, pertanto, in un'inammissibile sollecitazione a un sindacato di merito. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiar P.Q.M