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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 39756/2021

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19531-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19531/2020 [OSCURATO:PERSONA] E RAGIONI DELLA DECISIONENumero sezionale 10602/2021Numero di raccolta generale 39756/2021 [OSCURATO:PERSONA] 2 ha proposto ricorso articolato in Data pubblicazione 13/12/2021 due motivi (1: violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011; 2: violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 comma 6 Cost.) avverso l’ordinanza 18 marzo 2020, resa dal Tribunale di Milano.

Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile perché tardiva, trovando applicazione l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l’opposizione formulata con citazione notificata il 17 dicembre 2018 ed iscritta a ruolo il 21 dicembre 2018 dal [OSCURATO:PERSONA] 2 contro il decreto ingiuntivo per compensi professionali notificato in data 7 novembre 2018.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, restando assorbito il secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie.

Va disattesa l’eccezione pregiudiziale del controricorrente circa la mancanza di autorizzazione dell’assemblea condominiale, giacché l'amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260).

Trattandosi di causa che rientra nell’ambito delle attribuzioni dell’amministratore, questi può anche conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio senza F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19531/2020 necessita di alcuna autorizzazione assembleare (Cass. Sez.

Numero sezionale 10602/2021Numero di raccolta generale 39756/20212, 25/05/2016, n. 10865).

Data pubblicazione 13/12/2021 Parimenti superabile è l’altra eccezione del controricorrente, in quanto la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, ai fini della costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo imposta dalla disciplina qui applicabile ratione temporis, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante (Cass. Sez.

U, 21/12/2020, n. 29175).

Il primo motivo di ricorso è poi manifestamente fondato.

A seguito, infatti, dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. (Cass. Sez.

U, 23/02/2018, n. 4485).

La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta comunque soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur, salvo che il cliente convenuto non ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19531/2020 una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento Numero sezionale 10602/2021Numero di raccolta generale 39756/2021 pregiudiziale (Cass. Sez.

U, 23/02/2018, n. 4485).

Data pubblicazione 13/12/2021 Deve poi ribadirsi l’orientamento di questa Corte, secondo il quale l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta, come nella specie, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento (nella specie, citazione notificata il 17 dicembre 2018 contro il decreto ingiuntivo notificato in data 7 novembre 2018).

In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, mentre il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. Sez. 2, 26/09/2019, n. 24069).

Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo, e l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19531/2020 Numero sezionale 10602/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Numero di raccolta generale 39756/2021- 2 Sezione Data pubblicazione 13/12/2021 civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021.

Il Presidente F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19531-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 18/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19531/2020 [OSCURATO:PERSONA] E RAGIONI DELLA DECISIONENumero sezionale 10602/2021Numero di raccolta generale 39756/2021 [OSCURATO:PERSONA] 2 ha proposto ricorso articolato in Data pubblicazione 13/12/2021 due motivi (1: violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011; 2: violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 comma 6 Cost.) avverso l’ordinanza 18 marzo 2020, resa dal Tribunale di Milano. Resiste con controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile perché tardiva, trovando applicazione l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, l’opposizione formulata con citazione notificata il 17 dicembre 2018 ed iscritta a ruolo il 21 dicembre 2018 dal [OSCURATO:PERSONA] 2 contro il decreto ingiuntivo per compensi professionali notificato in data 7 novembre 2018. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, restando assorbito il secondo motivo, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. Va disattesa l’eccezione pregiudiziale del controricorrente circa la mancanza di autorizzazione dell’assemblea condominiale, giacché l'amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari (cfr. Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16260). Trattandosi di causa che rientra nell’ambito delle attribuzioni dell’amministratore, questi può anche conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio senza F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19531/2020 necessita di alcuna autorizzazione assembleare (Cass. Sez. Numero sezionale 10602/2021Numero di raccolta generale 39756/20212, 25/05/2016, n. 10865). Data pubblicazione 13/12/2021 Parimenti superabile è l’altra eccezione del controricorrente, in quanto la mancanza dell'attestazione di conformità della procura alle liti notificata unitamente al ricorso a mezzo PEC ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994 non comporta l'inammissibilità per nullità della notificazione, venendo in rilievo, ai fini della costituzione mediante deposito di fascicolo cartaceo imposta dalla disciplina qui applicabile ratione temporis, una mera irregolarità sanata dal tempestivo deposito del ricorso e della procura in originale analogico, corredati dall'attestazione mancante (Cass. Sez. U, 21/12/2020, n. 29175). Il primo motivo di ricorso è poi manifestamente fondato. A seguito, infatti, dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dal d.lgs. cit., può essere introdotta: a) con un ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale" disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato d.lgs.; oppure: b) ai sensi degli artt. 633 segg. c.p.c., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ai sensi dell'art. 702 bis segg. c.p.c., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c. (Cass. Sez. U, 23/02/2018, n. 4485). La controversia ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, introdotta sia ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato, resta comunque soggetta al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche quando il cliente sollevi contestazioni relative all'esistenza del rapporto o, in genere, all'an debeatur, salvo che il cliente convenuto non ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19531/2020 una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento Numero sezionale 10602/2021Numero di raccolta generale 39756/2021 pregiudiziale (Cass. Sez. U, 23/02/2018, n. 4485). Data pubblicazione 13/12/2021 Deve poi ribadirsi l’orientamento di questa Corte, secondo il quale l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta, come nella specie, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento (nella specie, citazione notificata il 17 dicembre 2018 contro il decreto ingiuntivo notificato in data 7 novembre 2018). In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, mentre il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2011 (Cass. Sez. 2, 26/09/2019, n. 24069). Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo motivo, e l’ordinanza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi all’enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano in diversa composizione. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 19531/2020 Numero sezionale 10602/2021 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Numero di raccolta generale 39756/2021- 2 Sezione Data pubblicazione 13/12/2021 civile della Corte suprema di cassazione, il 26 novembre 2021. Il Presidente F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P