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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15089/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; letta le rinuncia al ricorso da parte dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.u.p. del medesimo Tribunale ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza d'appello l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso articolando due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducenti violazione di legge (artt. 275, comma 4, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe e, in particolare, il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, cui consegue la sopravvenuta carenza d'interesse ex art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, RV. 285462 - 02; Sez. 7, n. 39966 del 21/09/2022, Bulku).

2. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; letta le rinuncia al ricorso da parte dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.u.p. del medesimo Tribunale ha rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza d'appello l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso articolando due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducenti violazione di legge (artt. 275, comma 4, e 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.) e vizio cumulativo di motivazione. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe e, in particolare, il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia, cui consegue la sopravvenuta carenza d'interesse ex art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, RV. 285462 - 02; Sez. 7, n. 39966 del 21/09/2022, Bulku). 2. Essendo comunque stata la Corte Suprema impegnata a causa dell'iniziativa del ricorrente, alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così
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