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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 30 agosto 2022

Cassazione n. 32573/2022

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seguente ORDINANZA visti gli atti del procedimento n.r.g. 11541/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], definito da questa Corte con sentenza emessa nell'udienza del 30 agosto 2022; rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo di tale sentenza è stata omessa la liquidazione delle spese di difesa in favore delle parti civili assistite rispettivamente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che avevano presentato memorie e note spese già depositate nella cancelleria della Seconda Sezione penale; ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla correzione di tale refuso ai sensi dell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., in accoglimento della specifica segnalazione odierna presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza emessa il 30/08/2022 nel procedimentoi n.r.g. 11541/2022 dalla Sezione Feriale penale di questa Corte, con l'inserimento, nella parte finale del dispositivo, delle seguenti parole: "in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.210,00, oltre l accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 3.861,00, oltre accessori di legge." Manda alla cancelleria perché provveda alle prescritte annotazioni sull'originale dell'atto e sul ruolo di udienza, e per la comunicazione alle parti interessate.

Così deciso il 02/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA visti gli atti del procedimento n.r.g. 11541/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], definito da questa Corte con sentenza emessa nell'udienza del 30 agosto 2022; rilevato che, per un mero errore materiale, nel dispositivo di tale sentenza è stata omessa la liquidazione delle spese di difesa in favore delle parti civili assistite rispettivamente dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che avevano presentato memorie e note spese già depositate nella cancelleria della Seconda Sezione penale; ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla correzione di tale refuso ai sensi dell'art. 130, comma 2, cod. proc. pen., in accoglimento della specifica segnalazione odierna presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Corregge il dispositivo della sentenza emessa il 30/08/2022 nel procedimentoi n.r.g. 11541/2022 dalla Sezione Feriale penale di questa Corte, con l'inserimento, nella parte finale del dispositivo, delle seguenti parole: "in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.210,00, oltre l accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 3.861,00, oltre accessori di legge." Manda alla cancelleria perché provveda alle prescritte annotazioni sull'originale dell'atto e sul ruolo di udienza, e per la comunicazione alle parti interessate. Così deciso il 02/
Sentenza Cassazione n. 32573/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris