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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2024

Cassazione n. 03937/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34311/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta ed elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G.P. [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico – Conferimento incarico [OSCURATO:PERSONA] – Natura – Requisiti – Richiesta assegnazione - Rigetto – Risarcimento danni R.G.N. 34311/2018 Ud. 25/01/2024CC Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 565/2018 depositata il 20/09/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 565/2018 del 20 settembre 2018, la Corte d’appello di L’Aquila, nella regolare costituzione dell’appellata REGIONE ABRUZZO, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 8/2017 del 29 maggio 2017 che aveva accolto solo parzialmente le domande proposte dal medesimo appellante.

2. Per quel che rileva ancora nella presente sede, [OSCURATO:PERSONA] – dipendente della Regione Abruzzo a tempo indeterminato dal 13 maggio 1983, con inquadramento nella categoria B6, presso il [OSCURATO:PERSONA], Mobilità, Turismo e Cultura, Servizio e [OSCURATO:PERSONA] presso l’Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] di Sulmona-Castel di Sangro e con sede di lavoro a Sulmona – aveva impugnato innanzi la Corte abruzzese il capo della decisione di prime cure che aveva disatteso la domanda di risarcimento danni – quantificati nella misura di € 47.688,68, pari alle differenze retributive tra la qualifica B1 e quella superiore D1 e per le indennità dovute e non percepite - per il mancato riconoscimento, a far data dal 16 maggio 2005 e fino al 17 marzo 2008, della responsabilità dell’Ufficio di Segreteria del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in seno al Consiglio Regionale.

Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 3 di 12 A fondamento di tale domanda lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che con nota prot. 3359 del 31 maggio 2005 dell’Amministrazione regionale, era stata rigettata la richiesta di assegnazione e attribuzione al ricorrente stesso della responsabilità della Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 18/2001,e che tale incarico era stato conferito solo successivamente da parte del nuovo Direttore delle risorse umanein data 17 marzo 2008 ma con decorrenza dal 18 marzo 2008.

Il Tribunale di Sulmona aveva disatteso la domanda, ritenendo che la L.R. 18/01 non contemplasse la figura di “Responsabile” delle segreterie e rimarcando altresì l’omessa allegazione, da parte del ricorrente, del contenuto delle mansioni da esso svolte nel periodo oggetto della domanda, carenza che precludeva ogni indagine circa l’eventuale svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella di appartenenza.

3. La Corte d’appello di L’Aquila, nel riformare la decisione di prime cure, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l’assenza della figura di “responsabile” delle segreterie, ai sensi degli art. 5 e 8 della L.R n. 18/2001 e dell’art. 10 L.R n. 77/1999, in considerazione di quanto previsto dallo stesso art. 8, comma 4.

Ha parimenti escluso che la Deliberazione n. 39 del 30 marzo 2006 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, avesse disposto una modifica del regolamento concernente la “Disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale e dei criteri generali di affidamento delle mansioni superiori”, in quanto tale deliberazione non aveva modificato la disciplina vigente, “limitandosi a confermare la ratio di estendere la disciplina sulle mansioni superiori a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, indipendentemente dalla categoria di Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 4 di 12 assunzione, permettendo agli stessi di svolgere mansioni ed incarichi di responsabilità, purchéin possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al posto da conferire e ciò al fine di recepire i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2006, come non ha mancato di rilevare lo stesso giudice di prime cure”.

La Corte territoriale ha quindi concluso che non poteva essere negato il diritto al conseguimento dell’incarico rivendicato da [OSCURATO:PERSONA] MASTROGIUSEPPEanche con riferimento al periodo tra la data del 16 maggio 2005 ed il 17 marzo 2008, data in cui l’incarico era poi stato conferito.

4. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di L’Aquila ricorre la REGIONE ABRUZZO.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

A seguito del decesso dell’originario difensore di [OSCURATO:PERSONA] MASTROGIUSEPPEsi è costituito con memoria il nuovo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6, L.R. n. 18/2001; 52, D. Lgs. n. 165/2001; 3, comma 3, CCNL 31 marzo 1999.

La Regione ricorrente censura la decisione impugnata per avere la stessa basato sulla circostanza del conferimento al controricorrente in data 17marzo 2008 delle mansioni superiori, il convincimento che il ricorrente aveva diritto a tali mansioni anche in relazione al periodo Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 5 di 12 antecedente, avuto riguardo alla disciplina di cui agli artt. 5 e 8, L.R n. 18/2001.

Argomenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l’art. 5, L.R. n. 18/01 non reca una previsione analoga a quella contenuta nel successivo art. 6 in ordine alla possibilità di attribuire la responsabilità delle Segreterie dei [OSCURATO:PERSONA] a personale di categoria D o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria D. Tale quadro sarebbe stato modificato –consentendo il conferimento dell’incarico al controricorrente – solo con Deliberazione n. 39 del 30 marzo 2006 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la quale avrebbe modificato il regolamento interno del Consiglio regionale, estendendo la possibilità di attribuire le mansioni superiori e gli incarichi di responsabilità a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed assegnati anche alle Segreterie dei Presidenti e dei vice Presidenti del Consiglio regionale purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al posto da conferire.

Detta delibera, a propria volta, sarebbe scaturita dalla sentenza n. 62/2006 della Corte Costituzionale - la quale ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale della L.R. n. 39/2004 di interpretazione autentica dell'art. 6 della L.R. n. 18/2001 - ma andrebbe intesa proprio alla luce della L.R. n. 39/2004, la quale sarebbe stata dettata per le Segreterie dei gruppi consiliari, disciplinate dall’art. 6 della L.R. n. 18/2001 e non varrebbe per la Segreteria del Vice presidente del Consiglio regionale, che è invece disciplinata dall’art. 5 della medesima legge.

Ne conseguirebbe la illegittimità dell’attribuzione al controricorrente in data 17 marzo 2008 delle mansioni superiori della Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 6 di 12 cat.

D e della corrispondente Responsabilità della Struttura della Segreteria del Vicepresidente , non potendo riconoscersi al controricorrente, inquadrato nella Cat.

B, il superiore inquadramento della Cat.

D, in quanto ciò contrasterebbe con le previsioni dell’art. 52 del D. lgs n. 165/2001 e con l’art. 3, comma 3, CCNL del 31 marzo 1999, tutt’ora vigenti, i quali riconoscono la possibilità di conferire le mansioni superiori solo per la categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza.

La ricorrente, anzi, deduce la incostituzionalità della L.R. n. 39/04, in quanto incidente sulla materia di ordinamento civile, di esclusiva competenza del Legislatore statale, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) e g), Cost.

“nella misura in cui la disposizione detta norme al di fuori di quelle statali di riferimento, vale a dire l’art. 52 del 165/2001 e l’art. 3, c. 3, del CCNL del 31.03.1999, applicabile ai dipendenti delle Regioni e degli Enti locali”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 414 c.p.c.

La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di considerare che l’odierno controricorrente non aveva fornito adeguata prova in ordine alle prestazioni eseguite nel periodo oggetto della domanda al fine di rivendicare il diritto al riconoscimento delle mansioni superiori.

La Corte territoriale avrebbe quindi violato “le norme procedurali che impongono a chi agisce di fornire la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto invocato”.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Un rilievo preliminare deve investire le deduzioni della Regione ricorrente concernenti la illegittimità anche della successiva attribuzione al controricorrente in data 17 marzo 2008 delle mansioni Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 7 di 12 superiori della cat.

D e della corrispondente Responsabilità della Struttura della Segreteria del Vicepresidente nonché le correlate deduzioni in ordine alla incostituzionalità della L.R. n. 39/04.

Le deduzioni in questione, infatti, risultano del tutto inammissibili nella presente sede di legittimità, atteso che investono un profilo che non risulta essere stato mai dedotto nei due gradi di merito, i quali si sono occupati –conformemente agli originari petitum e causa petendi –della legittimità o meno del diniego opposto alla nomina dell’odierno controricorrente per il periodo 16 maggio 2005 ed il 17 marzo 2008e non per il periodo successivo, in relazione al quale, del resto, la stessa Regione ricorrente viene a dedurre l’intervenuto mutamento del quadro normativo, incorrendo in profili di contraddittorietà delle sue stesse argomentazioni.

2.2. Passando, allora,al merito vero e proprio del motivo di ricorso, è da ritenere che la decisione della Corte territoriale sia conforme a diritto ma che necessitidi essere corretta nella motivazione ex art. 384 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello è venuta ad affermare che la legittimità del conferimento dell’incarico al controricorrente in data 17 marzo 2008 veniva di per sé sola ad evidenziare l’ inesistenza di ostacoli al conferimento medesimo anche in epoca anteriore, “in assenza di modifiche normative intervenute nel frattempo con riguardo alla normativa di interesse”.

La correzione della motivazione si impone sia perché la successiva delibera autorizzativa ben avrebbe potuto essere anch’essa illegittima –come, sia pur inammissibilmente, viene ora dedotto in ricorso - sia perché il problema da affrontare –come poi la stessa Corte territoriale ha mostrato di comprendere –era quello, ben diverso, di stabilire se la “normativa di interesse”rendesse legittimo il conferimento dell’incarico Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 8 di 12 poi conseguito dal controricorrente già al momento dell’originario diniego.

2.3. Esaminando, allora, la disciplina di rilievo – e cioè la L.R. 09/05/2001, n. 18 ( Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) – merita condivisione la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la giuridica esistenza dell’incarico per cui è causa, potendosi ravvisare detta previsione nell’art. 8, L.R. n. 18/2001, il cui comma 1, lett. b), contempla espressamente l’assegnazione di personale al Consiglio Regionale, peraltro specificando al comma 4, per tutti gli incarichi di cui al comma 1, che detta assegnazione è temporaneae decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma.

Laprevisione vale anche ad evidenziare i caratteri di tale tipologia di incarico, i quali, per il loro carattere temporaneo, non appaiono riconducibili all’area di operatività dell’art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, non traducendosi nella definitiva attribuzione di mansioni superiori, come peraltro chiarito dalla Corte Costituzionale n. 62/2006 – richiamata anche dalla ricorrente –la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R.

Abruzzo n. 39/2004 - su cui si avrà modo di tornare - ha rilevato che la disposizione denunciata veniva a dettare non una norma di progressione ad una qualifica superiore, bensì esclusivamente la disciplina del conferimento temporaneo di una mansione propria della qualifica superiore, senza che ciò comporti alcun avanzamento automatico dell'inquadramento professionale del lavoratore, tenuto a riassumere, alla scadenza dell'assegnazione temporanea, le funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa regionale.

2.4. Chiarite, quindi, le caratteristiche dell’incarico, si deve, ora, rilevare la differenza sussistente tra l’art. 5 e l’art. 6, L.R. n. 18/2001.

Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 9 di 12 Mentre, infatti, l’art. 6 (rubricato “Segreterie dei gruppi consiliari”) – per effetto del già citato art. 1 della L.R.

Abruzzo n. 39 / 2004 di interpretazione autentica ed in virtù della sentenza della Corte costituzionale 11-21 febbraio 2008, n. 27 - prevede al proprio comma 3 che la responsabilità delle segreterie può essere attribuita “a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D"”, invece l’art. 5 (rubricato “Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni”) non ha mai fissato simili requisiti , limitandosi a prevedere che « la dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1 e 2 e dei Consiglieri segretari è fissata nell’allegata tabella C e può essere coperta con personale regionale, comandato o assunto a tempo determinato, pieno o parziale»

2.5. Si deve, pertanto ritenere, come peraltro dalla stessa ricorrente sostenuto, che la L.R.

Abruzzo n. 39/2004di interpretazione autentica abbia fatto riferimento alla sola previsione di cui all’art. 6 e non anche all’art. 5, che non necessitava di tale intervento interpretativo.

Questa constatazione, tuttavia, conduce ad una conclusione opposta a quella sostenuta in ricorso: il fatto che la previsione di interpretazione autentica non concerna l’art. 5 non vale a ritenere conservati per quest’ultimo i limiti che – in thesi – lo avrebbero originariamente accomunato all’art. 6e che in relazione a quest’ultimo sarebbero stati rimossi; per contro vale unicamente a significare che i limiti al conferimento dell’incarico inizialmente negato al controricorrente dovevano essere valutati sulla scorta esclusivamente delmedesimo art. 5, e non sulla base di un raffronto tra il contenuto di quest’ultimo e quello dell’art. 6, al di là, quindi, anche dello sviluppo Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 10 di 12 che tale ultima previsione ha ricevuto sul piano dell’interpretazione autentica.

È, poi, da escludere, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, che su tale assetto possa avere inciso la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, n. 39 del 30 marzo 2006, e ciò per la duplice ragione che, da un lato, detta delibera in alcun modo avrebbe potuto incidere sulla disciplina dettata da una fonte normativa – e quindi sovraordinata - e, dall’altro lato, l’assetto normativo delineato dall’art. 5 non necessitava, come visto, di una modifica, come invece ritenuto dalla ricorrente. 2.6.Così ricostruito ed interpretato il quadro normativo è possibile pervenire alla conclusione dell’infondatezza del motivo di ricorso.

Considerato, infatti, che: − l’art. 5, L.R. n. 18/2001, a differenza del successivo art. 6, non ha mai stabilito precisi limiti di inquadramento per il conferimento di incarichi nelle Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni; − nessun riflesso sulla previsione in esame possono avere avuto né L.R.

Abruzzo n. 39/2004 di interpretazione autenticané la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, n. 39 del 30 marzo 2006; − ci si trova di fronte - come chiarito, questa volta in via generale, da Corte Cost. n. 62/2006 ma come anche risultante anche dalla formulazione delle previsioni -a norma che prevedenon una progressione ad una qualifica superiore, bensì esclusivamente la disciplina del conferimento temporaneo di un incarico, senza che ciò comporti alcun Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 11 di 12 avanzamento automatico dell'inquadramento professionale del lavoratore; − conseguen temente non può venire in rilievo nella specie il disposto di cui all’art. 52, D. Lgs. 165/2001; si deve concludere che già all’epoca della prima richiesta di assegnazione alla Segreteria della Vicepresidenza del Consiglio regionale non sussistevano ragioni ostative al conferimento di una mansione riconducibile alla Categoria D ad un lavoratore che, come il controricorrente era inquadrato in Categoria B, e ciò proprio perché tale incarico era temporaneo e non comportava, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale citata ( cfr. commi 3 e 5), alcuna stabile progressione lavorativa, da ciò derivando l’illegittimità del diniego opposto alla richiesta di assegnazione.

3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile.

Lo stesso, infatti, censura la valutazione in fatto operata dal giudice del meritoed il giudizio, da quest’ultimo espresso, in ordine all’assenza di contestazioni circa l’effettivo svolgimento di mansioni riconducibili alla Categoria D. Il motivo di ricorso, quindi, non viene ad investire neppure l’effettiva ratio della decisione, la quale non ha operato alcun rovesciamento degli oneri probatori, ma ha valorizzato una condotta processuale di mancata contestazione, valutazione, quest’ultima, che la ricorrente non ha ritualmente impugnato.

4. Il ricorso deve quindi essere respinto.

La novità della questione e la complessità del quadro normativo giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei Sez.

S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 12 di 12 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34311/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore della Giunta ed elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G.P. [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Lavoro pubblico – Conferimento incarico [OSCURATO:PERSONA] – Natura – Requisiti – Richiesta assegnazione - Rigetto – Risarcimento danni R.G.N. 34311/2018 Ud. 25/01/2024CC Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 565/2018 depositata il 20/09/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/01/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 565/2018 del 20 settembre 2018, la Corte d’appello di L’Aquila, nella regolare costituzione dell’appellata REGIONE ABRUZZO, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sulmona n. 8/2017 del 29 maggio 2017 che aveva accolto solo parzialmente le domande proposte dal medesimo appellante. 2. Per quel che rileva ancora nella presente sede, [OSCURATO:PERSONA] – dipendente della Regione Abruzzo a tempo indeterminato dal 13 maggio 1983, con inquadramento nella categoria B6, presso il [OSCURATO:PERSONA], Mobilità, Turismo e Cultura, Servizio e [OSCURATO:PERSONA] presso l’Agenzia di [OSCURATO:PERSONA] di Sulmona-Castel di Sangro e con sede di lavoro a Sulmona – aveva impugnato innanzi la Corte abruzzese il capo della decisione di prime cure che aveva disatteso la domanda di risarcimento danni – quantificati nella misura di € 47.688,68, pari alle differenze retributive tra la qualifica B1 e quella superiore D1 e per le indennità dovute e non percepite - per il mancato riconoscimento, a far data dal 16 maggio 2005 e fino al 17 marzo 2008, della responsabilità dell’Ufficio di Segreteria del [OSCURATO:PERSONA] Presidente in seno al Consiglio Regionale. Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 3 di 12 A fondamento di tale domanda lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che con nota prot. 3359 del 31 maggio 2005 dell’Amministrazione regionale, era stata rigettata la richiesta di assegnazione e attribuzione al ricorrente stesso della responsabilità della Segreteria della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 18/2001,e che tale incarico era stato conferito solo successivamente da parte del nuovo Direttore delle risorse umanein data 17 marzo 2008 ma con decorrenza dal 18 marzo 2008. Il Tribunale di Sulmona aveva disatteso la domanda, ritenendo che la L.R. 18/01 non contemplasse la figura di “Responsabile” delle segreterie e rimarcando altresì l’omessa allegazione, da parte del ricorrente, del contenuto delle mansioni da esso svolte nel periodo oggetto della domanda, carenza che precludeva ogni indagine circa l’eventuale svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella di appartenenza. 3. La Corte d’appello di L’Aquila, nel riformare la decisione di prime cure, accogliendo la domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha escluso l’assenza della figura di “responsabile” delle segreterie, ai sensi degli art. 5 e 8 della L.R n. 18/2001 e dell’art. 10 L.R n. 77/1999, in considerazione di quanto previsto dallo stesso art. 8, comma 4. Ha parimenti escluso che la Deliberazione n. 39 del 30 marzo 2006 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, avesse disposto una modifica del regolamento concernente la “Disciplina dell’accesso agli impieghi del Consiglio regionale e dei criteri generali di affidamento delle mansioni superiori”, in quanto tale deliberazione non aveva modificato la disciplina vigente, “limitandosi a confermare la ratio di estendere la disciplina sulle mansioni superiori a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, indipendentemente dalla categoria di Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 4 di 12 assunzione, permettendo agli stessi di svolgere mansioni ed incarichi di responsabilità, purchéin possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al posto da conferire e ciò al fine di recepire i principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 62/2006, come non ha mancato di rilevare lo stesso giudice di prime cure”. La Corte territoriale ha quindi concluso che non poteva essere negato il diritto al conseguimento dell’incarico rivendicato da [OSCURATO:PERSONA] MASTROGIUSEPPEanche con riferimento al periodo tra la data del 16 maggio 2005 ed il 17 marzo 2008, data in cui l’incarico era poi stato conferito. 4. Per la cassazione della decisione della Corte d’appello di L’Aquila ricorre la REGIONE ABRUZZO. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. A seguito del decesso dell’originario difensore di [OSCURATO:PERSONA] MASTROGIUSEPPEsi è costituito con memoria il nuovo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 6, L.R. n. 18/2001; 52, D. Lgs. n. 165/2001; 3, comma 3, CCNL 31 marzo 1999. La Regione ricorrente censura la decisione impugnata per avere la stessa basato sulla circostanza del conferimento al controricorrente in data 17marzo 2008 delle mansioni superiori, il convincimento che il ricorrente aveva diritto a tali mansioni anche in relazione al periodo Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 5 di 12 antecedente, avuto riguardo alla disciplina di cui agli artt. 5 e 8, L.R n. 18/2001. Argomenta la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che l’art. 5, L.R. n. 18/01 non reca una previsione analoga a quella contenuta nel successivo art. 6 in ordine alla possibilità di attribuire la responsabilità delle Segreterie dei [OSCURATO:PERSONA] a personale di categoria D o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria D. Tale quadro sarebbe stato modificato –consentendo il conferimento dell’incarico al controricorrente – solo con Deliberazione n. 39 del 30 marzo 2006 dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la quale avrebbe modificato il regolamento interno del Consiglio regionale, estendendo la possibilità di attribuire le mansioni superiori e gli incarichi di responsabilità a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato ed assegnati anche alle Segreterie dei Presidenti e dei vice Presidenti del Consiglio regionale purché in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al posto da conferire. Detta delibera, a propria volta, sarebbe scaturita dalla sentenza n. 62/2006 della Corte Costituzionale - la quale ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale della L.R. n. 39/2004 di interpretazione autentica dell'art. 6 della L.R. n. 18/2001 - ma andrebbe intesa proprio alla luce della L.R. n. 39/2004, la quale sarebbe stata dettata per le Segreterie dei gruppi consiliari, disciplinate dall’art. 6 della L.R. n. 18/2001 e non varrebbe per la Segreteria del Vice presidente del Consiglio regionale, che è invece disciplinata dall’art. 5 della medesima legge. Ne conseguirebbe la illegittimità dell’attribuzione al controricorrente in data 17 marzo 2008 delle mansioni superiori della Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 6 di 12 cat. D e della corrispondente Responsabilità della Struttura della Segreteria del Vicepresidente , non potendo riconoscersi al controricorrente, inquadrato nella Cat. B, il superiore inquadramento della Cat. D, in quanto ciò contrasterebbe con le previsioni dell’art. 52 del D. lgs n. 165/2001 e con l’art. 3, comma 3, CCNL del 31 marzo 1999, tutt’ora vigenti, i quali riconoscono la possibilità di conferire le mansioni superiori solo per la categoria immediatamente superiore a quella di appartenenza. La ricorrente, anzi, deduce la incostituzionalità della L.R. n. 39/04, in quanto incidente sulla materia di ordinamento civile, di esclusiva competenza del Legislatore statale, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) e g), Cost. “nella misura in cui la disposizione detta norme al di fuori di quelle statali di riferimento, vale a dire l’art. 52 del 165/2001 e l’art. 3, c. 3, del CCNL del 31.03.1999, applicabile ai dipendenti delle Regioni e degli Enti locali”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 414 c.p.c. La ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente omesso di considerare che l’odierno controricorrente non aveva fornito adeguata prova in ordine alle prestazioni eseguite nel periodo oggetto della domanda al fine di rivendicare il diritto al riconoscimento delle mansioni superiori. La Corte territoriale avrebbe quindi violato “le norme procedurali che impongono a chi agisce di fornire la prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto invocato”. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2.1. Un rilievo preliminare deve investire le deduzioni della Regione ricorrente concernenti la illegittimità anche della successiva attribuzione al controricorrente in data 17 marzo 2008 delle mansioni Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 7 di 12 superiori della cat. D e della corrispondente Responsabilità della Struttura della Segreteria del Vicepresidente nonché le correlate deduzioni in ordine alla incostituzionalità della L.R. n. 39/04. Le deduzioni in questione, infatti, risultano del tutto inammissibili nella presente sede di legittimità, atteso che investono un profilo che non risulta essere stato mai dedotto nei due gradi di merito, i quali si sono occupati –conformemente agli originari petitum e causa petendi –della legittimità o meno del diniego opposto alla nomina dell’odierno controricorrente per il periodo 16 maggio 2005 ed il 17 marzo 2008e non per il periodo successivo, in relazione al quale, del resto, la stessa Regione ricorrente viene a dedurre l’intervenuto mutamento del quadro normativo, incorrendo in profili di contraddittorietà delle sue stesse argomentazioni. 2.2. Passando, allora,al merito vero e proprio del motivo di ricorso, è da ritenere che la decisione della Corte territoriale sia conforme a diritto ma che necessitidi essere corretta nella motivazione ex art. 384 c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello è venuta ad affermare che la legittimità del conferimento dell’incarico al controricorrente in data 17 marzo 2008 veniva di per sé sola ad evidenziare l’ inesistenza di ostacoli al conferimento medesimo anche in epoca anteriore, “in assenza di modifiche normative intervenute nel frattempo con riguardo alla normativa di interesse”. La correzione della motivazione si impone sia perché la successiva delibera autorizzativa ben avrebbe potuto essere anch’essa illegittima –come, sia pur inammissibilmente, viene ora dedotto in ricorso - sia perché il problema da affrontare –come poi la stessa Corte territoriale ha mostrato di comprendere –era quello, ben diverso, di stabilire se la “normativa di interesse”rendesse legittimo il conferimento dell’incarico Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 8 di 12 poi conseguito dal controricorrente già al momento dell’originario diniego. 2.3. Esaminando, allora, la disciplina di rilievo – e cioè la L.R. 09/05/2001, n. 18 ( Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione) – merita condivisione la decisione impugnata nella parte in cui ha affermato la giuridica esistenza dell’incarico per cui è causa, potendosi ravvisare detta previsione nell’art. 8, L.R. n. 18/2001, il cui comma 1, lett. b), contempla espressamente l’assegnazione di personale al Consiglio Regionale, peraltro specificando al comma 4, per tutti gli incarichi di cui al comma 1, che detta assegnazione è temporaneae decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma. Laprevisione vale anche ad evidenziare i caratteri di tale tipologia di incarico, i quali, per il loro carattere temporaneo, non appaiono riconducibili all’area di operatività dell’art. 52, D. Lgs. n. 165/2001, non traducendosi nella definitiva attribuzione di mansioni superiori, come peraltro chiarito dalla Corte Costituzionale n. 62/2006 – richiamata anche dalla ricorrente –la quale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. Abruzzo n. 39/2004 - su cui si avrà modo di tornare - ha rilevato che la disposizione denunciata veniva a dettare non una norma di progressione ad una qualifica superiore, bensì esclusivamente la disciplina del conferimento temporaneo di una mansione propria della qualifica superiore, senza che ciò comporti alcun avanzamento automatico dell'inquadramento professionale del lavoratore, tenuto a riassumere, alla scadenza dell'assegnazione temporanea, le funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa regionale. 2.4. Chiarite, quindi, le caratteristiche dell’incarico, si deve, ora, rilevare la differenza sussistente tra l’art. 5 e l’art. 6, L.R. n. 18/2001. Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 9 di 12 Mentre, infatti, l’art. 6 (rubricato “Segreterie dei gruppi consiliari”) – per effetto del già citato art. 1 della L.R. Abruzzo n. 39 / 2004 di interpretazione autentica ed in virtù della sentenza della Corte costituzionale 11-21 febbraio 2008, n. 27 - prevede al proprio comma 3 che la responsabilità delle segreterie può essere attribuita “a personale di categoria "D" o a personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria "D"”, invece l’art. 5 (rubricato “Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni”) non ha mai fissato simili requisiti , limitandosi a prevedere che « la dotazione organica delle segreterie di cui ai commi 1 e 2 e dei Consiglieri segretari è fissata nell’allegata tabella C e può essere coperta con personale regionale, comandato o assunto a tempo determinato, pieno o parziale» 2.5. Si deve, pertanto ritenere, come peraltro dalla stessa ricorrente sostenuto, che la L.R. Abruzzo n. 39/2004di interpretazione autentica abbia fatto riferimento alla sola previsione di cui all’art. 6 e non anche all’art. 5, che non necessitava di tale intervento interpretativo. Questa constatazione, tuttavia, conduce ad una conclusione opposta a quella sostenuta in ricorso: il fatto che la previsione di interpretazione autentica non concerna l’art. 5 non vale a ritenere conservati per quest’ultimo i limiti che – in thesi – lo avrebbero originariamente accomunato all’art. 6e che in relazione a quest’ultimo sarebbero stati rimossi; per contro vale unicamente a significare che i limiti al conferimento dell’incarico inizialmente negato al controricorrente dovevano essere valutati sulla scorta esclusivamente delmedesimo art. 5, e non sulla base di un raffronto tra il contenuto di quest’ultimo e quello dell’art. 6, al di là, quindi, anche dello sviluppo Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 10 di 12 che tale ultima previsione ha ricevuto sul piano dell’interpretazione autentica. È, poi, da escludere, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, che su tale assetto possa avere inciso la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, n. 39 del 30 marzo 2006, e ciò per la duplice ragione che, da un lato, detta delibera in alcun modo avrebbe potuto incidere sulla disciplina dettata da una fonte normativa – e quindi sovraordinata - e, dall’altro lato, l’assetto normativo delineato dall’art. 5 non necessitava, come visto, di una modifica, come invece ritenuto dalla ricorrente. 2.6.Così ricostruito ed interpretato il quadro normativo è possibile pervenire alla conclusione dell’infondatezza del motivo di ricorso. Considerato, infatti, che: − l’art. 5, L.R. n. 18/2001, a differenza del successivo art. 6, non ha mai stabilito precisi limiti di inquadramento per il conferimento di incarichi nelle Segreterie del Presidente e dei Componenti l'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni; − nessun riflesso sulla previsione in esame possono avere avuto né L.R. Abruzzo n. 39/2004 di interpretazione autenticané la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, n. 39 del 30 marzo 2006; − ci si trova di fronte - come chiarito, questa volta in via generale, da Corte Cost. n. 62/2006 ma come anche risultante anche dalla formulazione delle previsioni -a norma che prevedenon una progressione ad una qualifica superiore, bensì esclusivamente la disciplina del conferimento temporaneo di un incarico, senza che ciò comporti alcun Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 11 di 12 avanzamento automatico dell'inquadramento professionale del lavoratore; − conseguen temente non può venire in rilievo nella specie il disposto di cui all’art. 52, D. Lgs. 165/2001; si deve concludere che già all’epoca della prima richiesta di assegnazione alla Segreteria della Vicepresidenza del Consiglio regionale non sussistevano ragioni ostative al conferimento di una mansione riconducibile alla Categoria D ad un lavoratore che, come il controricorrente era inquadrato in Categoria B, e ciò proprio perché tale incarico era temporaneo e non comportava, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale citata ( cfr. commi 3 e 5), alcuna stabile progressione lavorativa, da ciò derivando l’illegittimità del diniego opposto alla richiesta di assegnazione. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Lo stesso, infatti, censura la valutazione in fatto operata dal giudice del meritoed il giudizio, da quest’ultimo espresso, in ordine all’assenza di contestazioni circa l’effettivo svolgimento di mansioni riconducibili alla Categoria D. Il motivo di ricorso, quindi, non viene ad investire neppure l’effettiva ratio della decisione, la quale non ha operato alcun rovesciamento degli oneri probatori, ma ha valorizzato una condotta processuale di mancata contestazione, valutazione, quest’ultima, che la ricorrente non ha ritualmente impugnato. 4. Il ricorso deve quindi essere respinto. La novità della questione e la complessità del quadro normativo giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei Sez. S4/L- R.G. 34311/2018 – CC 25/01/2024 - Pagina nr. 12 di 12 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della
Sentenza Cassazione n. 03937/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris