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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2011

ECLI:EU:T:2011:379
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 14 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑160/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario denominativo anteriore Ophtal – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 – Portata identica a quella dell’art. 253 CE (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73, prima frase) (v. punto 34)

2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 96, 98) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 febbraio 2009 (procedimento R 1471/2007‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l’[OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dell’[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 14 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑160/09) «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario denominativo anteriore Ophtal – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]» 1. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94 – Portata identica a quella dell’art. 253 CE (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73, prima frase) (v. punto 34) 2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 96, 98) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 febbraio 2009 (procedimento R 1471/2007‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l’[OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dell’[OSCURATO:PERSONA].