Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:379
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 14 luglio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑160/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario denominativo anteriore Ophtal – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
1.
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Art. 73, prima frase, del regolamento n. 40/94
– Portata identica a quella dell’art. 253 CE (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73, prima frase) (v. punto 34)
2.
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione
da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio
di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 96, 98)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 febbraio 2009 (procedimento R 1471/2007‑1),
relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH e l’[OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle dell’Ufficio per l’armonizzazione
nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dell’[OSCURATO:PERSONA].