CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. (a7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 5 giugno 2018 dal Tribunale di Brescia in relazione a fattispecie di riciclaggio. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e PALINI Fabrizio articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso PALINI Fabrizio con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.1. Violazione di legge in conseguenza della mancata riqualificazione dell'intera vicenda in termini di incauto acquisto o di ricettazione. Secondo la difesa: • non vi sarebbe prova della corrispondenza dei beni rubati con quelli asseritamente oggetto di riciclaggio, • risulterebbe provato che il PALINI aveva pagato la merce con bonifico, effettuato per di più due volte; • la tracciabilità del pagamento escluderebbe la possibilità di ipotizzare un riciclaggio; • il carattere grossolano e parziale della rimozione delle etichette dalla merce assenta mente oggetto di riciclaggio risulterebbe "di scarsissima idoneità ingannatoria e falsificatoria" tanto da non consentire la sussunzione del fatto nell'ipotesi di riciclaggio. Di conseguenza, residuerebbe al più una colpa nel mancato controllo sulla merce e quindi un incauto acquisto o - in subordine - una fattispecie di ricettazione 2.1.2. Mancata assunzione di prova decisiva con riguardo alle prove documentali indicate nella memoria depositata nel giudizio di appello in data 30 agosto 2019 ed anche con riguardo alla rinnovazione e/o integrazione della prova dichiarativa con riguardo alla teste [OSCURATO:PERSONA] e al teste [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero potuto chiarire alcune circostanze di fatto e provare la buona fede del ricorrente 2.1.3. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta portata confessoria delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] Infatti, • sarebbe apodittica e frutto di un travisamento della prova l'affermazione della Corte territoriale per cui la società che per prima avrebbe commercializzato la merce sia una c.d. cartiera e quindi non effettivamente operativa;• sarebbe erronea l'affermazione per cui la difesa non avrebbe tempestivamente contestato la mancata corrispondenza tra i beni rubati e la merce effettivamente giunta alla DSE; • sarebbe apodittica la motivazione nel punto in cui non prende in considerazione l'ipotesi che il PALINI sia stato truffato dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.4. Violazione di legge in conseguenza del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, gli elementi a sfavore dell'imputato utilizzati dalla Corte sarebbero oggetto di molteplici travisamenti ed erronea sarebbe la mancata valorizzazione dell'incensuratezza del ricorrente. 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza per cui il prezzo di vendita della merce era "di gran lunga fuori mercato" e tale da "mettere in allerta il legale rappresentante della EUROMOP in ordine alla provenienza della merce offerta". Secondo la difesa, i giudici del merito avrebbero piuttosto dovuto ritenere che "il prezzo poteva essere così basso proprio perché oggetto di una vendita "in nero" Così facendo - inoltre - avrebbero fatto assurgere a vero e proprio indizio di prova ciò che rappresenta invece solo il mero post factum della condotta del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte territoriale, da una parte, ha escluso che l'intento dell'imputato fosse quello di concludere un affare particolarmente vantaggioso perché destinato a rimanere celato al Fisco, dall'altro ha ritenuto il disvalore del fatto incentrato sulla evasione fiscale legittimando la prospettazione della difesa che aveva poco prima contestato, cadendo così in contraddizione 2.2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della vicenda in termini di incauto acquisto non potendosi ritenere accertata la consapevolezza della provenienza delittuosa. Risulterebbe qualificante infatti la circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente richiesto di poter far correggere la bolla di trasporto non appena fosse stato possibile e che vi era stata contestazione in relazione alla ricezione di materiale diverso da quello concordato. Ne conseguirebbe la prova solo di un atteggiamento incauto.2.2.3. Violazione di legge in conseguenza del diniego delle circostanze attenuanti generiche e della eccessività del trattamento sanzionatorio. Le circostanze attenuanti generiche sarebbero state motivate dalla mancanza di elementi valutabili a favore nonostante la formale incensuratezza dell'imputato e l'illegittimità dell'ingiusta valorizzazione del silenzio dell'imputato medesimo. Il trattamento sanzionatorio sarebbe stato fondato su considerazioni (rilevanza del valore della merce riciclata e potenziale sottrazione all'imposizione fiscale) idonee a misurare il disvalore dell'illecito più che la personalità del suo autore. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le doglianze in punto ricostruzione del fatto avanzate da entrambi i ricorrenti sono inammissibili in quanto finalizzate a una mera rilettura degli elementi istruttori prescindendo dalla considerazione della logicità e congruenza dell'apparato argomentativo dei giudici del merito. Il giudizio di legittimità - infatti - non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). 2.1. Nel caso in esame le deduzioni operate dal ricorrente non individuano un effettivo vizio motivazionale, posto che la valutazione realizzata in sede di merito non omette alcuno dei dati informativi rilevanti, né risulta formulata in modo contraddittorio o parcellizzante dovendosi ritenere correttamente valorizzati i seguenti elementi: • la provenienza furtiva della merce è dimostrata dalla presenza di etichette residue sulla stessa che evidenziavano trattarsi del provento del furto a danno della EUROMOP; • l'identità della merce nei successivi passaggi tra N&P e SYNCROS e poi alla DESE (presso cui è avvenuto il sequestro) è confermata dal fatto che unico è stato il trasportatore e che la possibilità che qualcuno nella notte abbia scambiato il polietilene con polipropilene è del tutto bizzarra e non trova alcun riscontro o alcuna spiegazione nel contesto del fascicolo dibattimentale; • la irrilevanza della documentazione redatta solo dopo svariati giorni rispetto all'accertamento, nel tentativo di accreditare una ricostruzione alternativa di fatto inesistente al momento dell'intervento della PG, coinvolge una ulteriore società (la POLTEX), posta in liquidazione 1'11 aprile 2013 e quindi mesi prima dei fatti oggetto del processo tanto da rendere inaffidabile la documentazione medesima; • la finalità dissimulatoria e la piena consapevolezza dell'illiceità dell'intera operazione è confermata dalle modalità di trasporto assolutamente atipiche rispetto ai normali usi (inserimento in sacchi neri), dalla rimozione delle etichette in gran parte dei contenitori, dalle incongruenze dei documenti di trasporto che dissimulavano l'effettiva natura della merce stessa, unitamente al pagamento in contanti e non tracciato della merce da parte del [OSCURATO:PERSONA] per come riferito dal teste BONATO, senza alcuna forma di ricevuta e per un valore assai inferiore a quello riportato in fattura, situazione di fatto riscontrata dalle ulteriori incongruenze successivamente accertate in punto pagamento; • a tali elementi si aggiungono poi ulteriori profili ulteriormente qualificanti quale l'assoluta incongruità del prezzo confermata dai testi che avevano fatto da intermediario nell'operazione. Tali elementi permettono di evidenziare come gli elementi, meramente fattuali, richiamati dai ricorrenti nei rispettivi atti di impugnazione, propongono una lettura parcellizzata ed atomistica degli atti richiamati nell'ambito della ricostruzione giudiziale che evidenzia una sostanziale mancanza di effettivo confronto tra il tenore concreto della motivazione e l'articolazione dei motivi di ricorso medesimi. 2.2. La correttezza della ricostruzione in fatto rende palese la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso in punto sussistenza e qualificazione giuridica dell'illecito. L'ingiustificata disponibilità dei beni di provenienza furtiva e la mancanza di qualsivoglia elemento da cui desumere le coordinate di un acquisto legittimo impone di ritenere che l'imputato abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Il palese tentativo di travisamento della merce (con sacchi neri previa rimozione delle etichette); le modalità di pagamento da parte della SYNCROS e le modalità di trasporto concordate dal [OSCURATO:PERSONA] palesano la chiara volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza furtiva. In nulla a tal fine rilevano le condotte successive all'accertamento palesemente finalizzate - come correttamente evidenziato dai giudici del merito - a creare a posteriori una parvenza di legittimità. 2.3. Inammissibili le contestazioni in punto trattamento sanzionatorio. 2.3.1. La pena base si attesta tart= sui minimi edittali (non residua in sede di ricorso alcuna contestazione in punto applicabilità della fattispecie attenuata dell'art. 648 bis cod pen) 2.3.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione in fatto che valorizza le modalità e le conseguenze delle condotte contestate e risulta logica congrua e completa dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice del merito non ha alcun onere - ai fini del diniego delle medesime circostanze - di prendere in considerazione tutti gli ulteriori elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti rimanendo sufficiente l'indicazione dei profili di fatto ritenuti qualificanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrent