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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31405/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28133/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo sito in via A. [OSCURATO:PERSONA], n. 72 con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – per la correzione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 5586/2022 , depositata in data21 febbraio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 5586/2022, emessa a conclusione del giudizio R.G.N. 35883/2019, proposto avverso l’Agenzia delle Entrate e volto alla cassazione della sentenza n. 3085/09/2018 della C.t.r.

Sicilia.

Correzione errore materiale (ord. 5586/2022 Cass.) Il contribuente prospettava l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «nella decisione impugnata, come denunciato dal contribuente, su tale questione non risulta resa alcunapronuncia della C .t.r.… sarà quindi nel giudizio di rinvio che la C.t.r. valuterà (...)», nel dispositivo della pronuncia ha indicato come giudice di rinvio la Commissione t ributaria p rovinciale della Sicilia anzichéla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre Considerato che:

1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso risulta correttamente notificato all’Avvocatura dello Stato a mezzo pec in data 5 dicembre 2022.

2. Di poi, l’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti atteso che, nel corpo della motivazione si fa riferimento alla necessità che sia la C.t.r. a valutare nuovamente la questione per cui è evidente che il richiamo alla C.t.p. concreta una mera svista da parte del Collegio.

3. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove, nel dispositivo, ̀ scritto “Commissione tributaria p rovinciale della Sicilia” deve leggersi ed intendersi “Commissione tributaria regionale della Sicilia, ora Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia”.

P.Q.M.

Dispone correggersi l’ordinanza n. 5586/2022 di questa Corte , depositata in data 21 febbraio 2022, nel senso che ove , nel dispositivo, è scritto “ Commissione tributaria p rovinciale della Sicilia” deve leggersi ed intendersi “ Commissione tributaria regionale della Sicilia, ora Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia”.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale dell’ordinanzacorret

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28133/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo sito in via A. [OSCURATO:PERSONA], n. 72 con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. –intimata – per la correzione della ordinanza della Corte di Cassazione n. 5586/2022 , depositata in data21 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] chiede la correzione dell’errore materiale commesso da questa Corte nell’ordinanza n. 5586/2022, emessa a conclusione del giudizio R.G.N. 35883/2019, proposto avverso l’Agenzia delle Entrate e volto alla cassazione della sentenza n. 3085/09/2018 della C.t.r. Sicilia. Correzione errore materiale (ord. 5586/2022 Cass.) Il contribuente prospettava l’errore materiale nella parte in cui il Collegio, dopo aver rilevato che «nella decisione impugnata, come denunciato dal contribuente, su tale questione non risulta resa alcunapronuncia della C .t.r.… sarà quindi nel giudizio di rinvio che la C.t.r. valuterà (...)», nel dispositivo della pronuncia ha indicato come giudice di rinvio la Commissione t ributaria p rovinciale della Sicilia anzichéla Commissione tributaria regionale della Sicilia. La causa ̀ stata trattata nella camera di consiglio del 13 ottobre Considerato che: 1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso risulta correttamente notificato all’Avvocatura dello Stato a mezzo pec in data 5 dicembre 2022. 2. Di poi, l’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti atteso che, nel corpo della motivazione si fa riferimento alla necessità che sia la C.t.r. a valutare nuovamente la questione per cui è evidente che il richiamo alla C.t.p. concreta una mera svista da parte del Collegio. 3. Pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove, nel dispositivo, ̀ scritto “Commissione tributaria p rovinciale della Sicilia” deve leggersi ed intendersi “Commissione tributaria regionale della Sicilia, ora Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia”. P.Q.M. Dispone correggersi l’ordinanza n. 5586/2022 di questa Corte , depositata in data 21 febbraio 2022, nel senso che ove , nel dispositivo, è scritto “ Commissione tributaria p rovinciale della Sicilia” deve leggersi ed intendersi “ Commissione tributaria regionale della Sicilia, ora Corte di Giustizia di secondo grado della Sicilia”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale dell’ordinanzacorret
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