CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 08201/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15350-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale agli atti -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato– avverso la sentenza n. 228/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 17/1/2018, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/3/2023 - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 4595/2014 della Commissione tributaria provinciale di Palermo con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso intimazione di pagamento e relative cartelle esattoriali ad essa sottesa; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.2. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 2719 cod. civ. e lamenta che la Commissione t ributaria r egionale abbia erroneamente richiesto la produzione degli originali delle relate di notifica degli atti impugnati, pur non avendo il contribuente mai provveduto a disconoscere la conformità della documentazione prodotta in copia; 1.3. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e lamenta che la Commissione tributaria r egionale abbia erroneamente affermato che, sulla base della citata norma, l’ente di riscossione abbia l’onere di esibire copia conforme della cartella impugnata «allorquando il contribuente ne richieda la copia»; 2.1. le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate; 2.2. in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta, infatti, mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (cfr. Cass.21/7/20121 n. 20769, Cass. 11/10/2018, n. 25 292 , Cass. n. 11/10/2017, n. 23902); 2.3. in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria, dunque, la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo altresì sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica; 2.4. nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale dà conto dell’avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, delle copie fotostatiche delle relate di notifica degli atti impugnati dal contribuente, e dei relativi estratti di ruolo, e la conformità delle copie agli originali non risulta essere stata posta in discussione da quest’ultimo in sede di appello (ritualmente trascritto nel ricorso); 2.5. l'estratto di ruolo, inoltre, è l'equipollente della matrice, in quanto è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, che contiene tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria (cfr. Cass.14/6/2019, n. 16121, Cass. 24/4/2018, n. 33563, Cass. 11/10/2017, n. 23902); 3. i motivi in esame devono essere dunque accolti e la sentenza deve essere cassata; 4. atteso che nell'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l’intimazione di pagamento e le cartelle unicamente facendo valere l'omessa notifica di queste ultime, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso; 5. le spese del merito devono essere compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; compensa le spese dei gradi di merito; condanna il contribuente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi, oltre spese forfetarie, accessori di legge ed oltre Euro 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi i