CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 settembre 2023
Cassazione n. 39303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 27 settembre 2021, con cui il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art.76 d.lvo n. 159/11, commesso il 12 gennaio 2019, condannandolo alla pena di mesi due di arresto; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge essendo illegittimo l'ordine di rimpatrio nei confronti di soggetto privo di una effettiva residenza e difetto di motivazione della commisurazione della pena; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato e generico, in quanto, da una parte, la sentenza impugnata ha dato atto che lo stesso imputato aveva dichiarato di essere residente in Bagheria e, dall'altra, è privo di alcuna specifica argomentazione in relazione alla commisurazione della pena; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2023.