CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 28530/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna alla pena di anni due, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 13.333,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309 del 1990. Il ricorrente formula un motivo di ricorso con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. In data 27 marzo 2026 il ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha riproposto le medesime censure già esposte con il ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata posto che, il giudice a quo ha ritenuto congrua e adeguata la pena, peraltro prossima al medio edittale, in ragione del quantitativo della sostanza stupefacente, trattandosi di cocaina e eroina detenuta in quantitativi idonei al confezionamento, rispettivamente, di 493 e 560 dosi singole medie, come emerge dalla consulenza chimica tossicologica in atti, in ragione della natura diversificata delle sostanze e considerata la circostanza che il fatto in contestazione è stato commesso durante l'esecuzione di una misura cautelare nell'ambito di altro procedimento. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.MDEPOSITAi- A 2 8 LUG 2026