CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 1979
Cassazione n. 48755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/03/1979 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi sei di arresto per il reato di cui all'art. 75 comma 1 d. Igs. 159/2011. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza dell'imputato. Rilevato che tale unico motivo non supera il vaglio preliminare di ammissibilità perché generico e non scandito da necessaria critica delle argomentazioni - scevre da profili di illogicità o contraddittorietà - utilizzate dal giudice di merito per far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del proprio convincimento (p. 2 del provvedimento impugnato nella parte in cui si esplicitano le ragioni per cui la mancata risposta al campanello, in occasione del controllo, sia spiegabile con l'allontanamento ingiustificato dell'imputato). Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24.11.2