CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 19971/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sulricorso R.G.N. 08075 /2023 promosso da [OSCURATO:PERSONA](cittadino della Tunisia), elettivamente domiciliato in Roma, via Torino 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura speciale in atti; -ricorrente - contro Questore della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] dell’Interno -intimati – avverso l ’ordinanza del Tribunale di Torino pronunciata i l 14 / 10 /202 2 , comunicata il 17/10/2022, nell’ambito del procedimento R.G. n. 17346/22; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Torino ha respinto l'istanza di riesame del trattenimento ex art. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE, formulata da [OSCURATO:PERSONA], cittadino straniero di nazionalità tunisina.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione , affidato aun solo motivo. Gli intimati non si sono difesi con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione agli artt. 6, comma 6, d.lgs. n. 142 del 2015, 27e 28 bis d.lgs. n. 25 del 2008 , per avere il giudice di merito escluso la cessazione della misura del trattenimento presso il C.P.R. per effetto del decorso dei termini per la definizione della procedura accelerata di riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorrente ha dedotto di essere giunto a Lampedusa (AG) il 28/08/2022 a bordo di un natante insieme e numerosi connazionali, aggiungendo quanto segue: all’atto dello sbarco è stato sottoposto a controllo dalla Questura di Agrigento; t rasferito presso l’hotspot dell’isola, il 30 /08/ 2022 è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici; in data 31 /08/ 2022 ha ricevuto la notifica del decreto di respingimento con contestuale decreto di trattenimento presso il C.P.R. di Torino, dove è stato condotto lo stesso giorno ; nella medesima data il Questore di Torino ha chiestola convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino, che l’ha concessa all’esito dell’udienza del 02/09/2022; in occasione dell’udienza di convalida, lo stesso ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale; il 13/09/2022, la Questura di Torino ha adottato un nuovo decreto di trattenimento exart. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, della durata di 60 giorni, ritenendo la domanda di protezione e sclusivamente strumentale, e il 14 /09/2 022 il Tribunale di Torino ha convalidato il trattenimento; il 17/09/2022 lo stesso ricorrente ha ricevuto la notifica della convocazione per l’audizione personale avanti la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino, fissata per il 30 settembre 2022.In data 27/09/2022 il cittadino straniero ha depositatol'istanza di riesame del trattenimento exart. 9, par. 5, Direttiva 2013/33/UE al Tribunale di Torino, che però è stata respinta. Secondo il Tribunale di Torinorisultavano rispettati i termini per l’esame della domanda di protezione internazionale, perché, pur non essendo controverso che la fattispecie rientrassenell’ambito operativo dell’art. 28 bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 25 del 2008, dovevano, tuttavia, ritenersi sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 27, comma 3, lett. b), d.lgs. cit.(essendo pervenute presso il CPR di Torino, nel mese di settembre , ben 47 richieste di protezione internazionale in conseguenza di un consistente sbarco sulle coste italiane di cittadini tunisini), richiamato dall’art. 28 bis , comma 5 , d.lgs. n. 25 del 20 08 , senza che assumesse rilievo la mancata comunicazione al richiedente asilo del ritardo, pure prevista dall’art. 27, comma 3, d.lgs. cit., con la conseguenza che, nella specie, la fissazione del termine di 60 giorni per il trattenimento, ancora in corso(suscettibile di essere prorogato, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 3 bis , d.lgs. cit.) , desumibile dal combinato disposto degli artt. 28 bis, comma 5, e 27, comma 3, d.lgs. cit., era legittimoe non era stato superato. Secondo il ricorrente invece, occorreva tenere conto del disposto dell’art. 6, comma 6, l. n. 142 del 2015, il quale prevede che il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda ai sensi dell’art. 28 bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 25 del 2008, salva la sussistenza di ulteriori motivi di trattenimento ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, con la precisazione che eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda, non imputabili al richiedente, non giustificano la proroga del trattenimento, sicché – tenuto conto che , nella specie, la domanda di protezione internazionale seguiva la procedura accellerata- per effetto delle modifiche introdotte dald.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. n l. n. 173 del 2020, il termine per l’esame della domanda eradivenuto di 9 giorni (7 giorni per l’audizione e 2 giorni per la decisione) , ed era stato superato , senza che vi fossero ulteriori ragioni di trattenimento, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998. Nell’ottica del ricorrente, i termini sopra indicati non potevano essere ampliati, applicando l’art. 28 bis, comma 5, d.lgs. n. 25 del 2008, poiché l’art. 6, comma 6, l. n. 142 del 2015, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. n l. n. 173 del 2020, innovando rispetto al quadro normativo preesistente, non consente tale eventualitàe non può operarsi un’applicazione estensiva o analogica in malam partem delle norme in questione, sia per l’esigenza di limitare al minimo il periodo di trattenimento del richiedente asilo (in ossequio al considerando n. 16 e all’art. 9, par. 1, Dir. 2013/33/UE), sia perché si tratta di una materia attinente la libertà personale, soggetta a stretta interpretazione. Inquest’ottica, il ricorrente ha pure evidenziato che, ai fini della durata massima del trattenimento, non sussiste la possibilità di superare i termini della procedura accelerata, ai sensi dell’art. 27, commi 3 e 3 bis, d.lgs. n. 25 del 2008,che è prevista solo per l’adozione della decisione , e non della mera preparazione dell’esame della domanda, coerentemente con quanto disposto dall’art. 6, comma 6, l. n. 142 del 2015, secondo cui il trattenimento del richiedente asilo non può protrarsi in presenza di e ventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda. Nel caso in esame, invece, al momento della proposizione dell'istanza di riesame non risultava avviata alcuna attività riferita alla domanda avanzata dal cittadini straniero, la cui audizione era stata fissata oltre i termini previsti dall’art. 28bis, comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008 . Il ricorrente ha anche evidenziatol’illegittimità del provvedimento, tenuto conto che, nella specie, non erastato comunicato il ritardo nell’adozione della decisione al richiedente asilo, unitamente ai motivi giustificativi, come previsto dall’art. 27, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, in ossequio alle garanzie di trasparenza e sistematica informazione per i richiedenti asilo trattenuti, previste dalla Direttiva 2013/32/UE(cd. direttiva procedura ) e dalla Direttiva 2013/33/UE(cd. direttiva accoglienza).2.Questa Corte, in riferimento all'ipotesi in cui un cittadino straniero abbia presentatodomanda di protezione internazionale nel corso del trattenimento presso uncentro di permanenza per i rimpatri, ha già affermato che la durata massima del nuovo trattenimento disposto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 142 del 2015 è quella prevista dal comma quinto del medesimo articolo, mentre il comma sesto, secondo cui «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo necessario all'esame della domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessarioa definire quel procedimento (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17834 del 01/06/2022); Tale principio è stato ribadito anche in seguito, con la precisazioneche il termine di durata previsto dal comma sesto dell'art. 6 cit. si somma aquello di cui al comma quinto del medesimo articolo, ma non prevale su di esso, dovendosi comunque escludere la natura perentoria dei termini previsti dall'art. 28bis del d.lgs. n. 25 del 2008 in tema di procedure accelerate (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9042 del 30/03/2023). Con ordinanza interlocutoria n. 3656/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 3656 del 09/02/2024), questa Corteha, tuttavia, rinviato alla pubblica udienza la trattazione di un ricorso avente il medesimo oggetto di quello in esame, ai fini dell'approfondimento della questione riguardante la perentorietà dei termini previsti dalla normativa nazionale, anche alla luce del tenore letterale dell’art. 15 della direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento deve essere limitato al più breve tempo possibile, e delle affermazioni contenute nella sentenza della Corte di GiustiziaUE 25/6/2020, in causa C-36/20 (recepite da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20070 del 13/07/2023e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20034 del 13/07/2023 ), sia pure con riferimento alla trasmissione della domanda diprotezione internazionale, ma dalle quali sembra doversi trarre un principio generale di perentorietà dei termini.3. A ppare , pertanto , opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione del menzionatoricorso. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo. Co