CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 ottobre 2022
Cassazione n. 32856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza della Cassazione ex art.391-bis c.p.c. Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.R.G.N. Dott. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 34193/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione. - ricorrent e - contro fallimento [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata al curatore, allo scopo autorizzata dal giudice delegato ai fallimenti del tribunale diLatina, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], da intendersi apposta in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 34193/2019 elettivamente domiciliati in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione. - c ontroricorrent e - avverso la ordinanza della Corte di Cassazione n. 12568/2019, depositata in data 10 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.Questa Corte, con ordinanza n. 125 6 8/2019, depositata il 10 maggio 2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fallimento [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata l’8 giugno 2016, che aveva respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Latina, che aveva dichiarato inefficace, ai sensi dell’art.67, primo comma, n. 1 , l.f., nei confronti del fallimento [OSCURATO:PERSONA], il contratto di compravendita del 27 settembre 1995, con cui [OSCURATO:PERSONA], in bonis, nell’anno anteriore al suo fallimento (dichiarato dal tribunale di Latina il 31 ottobre 1996), aveva venduto al Bazzoni, per il corrispettivo di lire 100.000.000,00, un appartamento, con annesso locale garage, il cui valore era, invece, di lire 149.161.916. In particolare, questa Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione, relativo alla conoscenza dello stato di insolvenza da parte del compratore, in quanto la C orte territoriale aveva fatto corretta applicazione dell’art.67, primo comma, l.f., il quale non poneva a carico del curatore l’onere della prova dell’effettiva conoscenza da parte del terzodello stato di insolvenza dell’imprenditore, ponendo, anzi,a carico del terzol’onere di provare la propria inscientia decotionis; il ricorrente, quindi, non aveva colto 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 34193/2019 la effettiva ratio decidendi della Corte d’appello. Inammissibili sono stati ritenuti anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso per cassazione, pure scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione. Infatti, il giudizio in ordine alla notevole sproporzione tra le prestazioni eseguite e le obbligazioni assunte dal fallito costituiva un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità, logicamente e congruamente motivato. La Corte d’appello, muovendo dalle conclusioni della CTU effettuata in prime cure, aveva espressamente affrontato e disatteso gli assunti del Bazzoni, secondo cui la stima del cespite era stata effettuata nello stato in cui il bene si trovava al momento delle indagini peritali, non corrispondente però a quello esistente, in data anteriore, quando il contratto era stato concluso. Questa Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza della Corte d’appello , laddove aveva evidenziato che, dalla lettura del contratto di appalto concluso con l’impresa Sogea, emergeva che lo stesso non riguardava solo l’appartamento del Bazzoni, prevedendo anche lavori relativi all’intero edificio ; quanto al riferimento del ricorrente alla disciplina di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 122 del 2005 si trattava di profili di indagine di cui non era stata dimostrata l’avvenuta allegazione anche nella sede di merito. La motivazione della sentenza d’appello non era apparente, come dedotto dalla ricorrente. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391 - bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] , depositando anche memoria scritta. 3. Ha resistito con controricorso la curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]: 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 34193/2019 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «sussistenza del vizio revocatorio di cui all’art.395, primo comma, n. 4, c.p.c.». L’ordinanza n. 12568/2019 sarebbe l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti di causa, e segnatamente dalla relazione stragiudiziale redatta dall’Arch. [OSCURATO:PERSONA], redatta dopo la formazione del giudicato, dalla quale emergerebbe che l’immobile oggetto di compravendita era abusivo, e non suscettibile di sanatoria, con un valore della proprietà immobiliare stimato in euro zero. Anche in caso di sanabilità dell’immobile, il Bazzoni avrebbe dovuto sostenere un costo stimato almeno in euro 14.392,64, corrispondente a lire 27.868.037, sicché alla data di compravendita del 26 settembre 1995 il bene risultava pagato lire 48.000.000 in più della somma dichiarata, restando a carico dell’acquirente un debito stimato in circa lire 27.868.037. Inoltre, questa Corte avrebbe errato nel ritenere che il Bazzoni fosse a conoscenza dello stato di insolvenza. La conoscenza da parte del Bazzoni dello stato di insolvenza della fallita era stata dedotta per presunzione, mentre «la suprema Corte non ha motivato la tesi, sostenuta dalla medesima, della sussistenza di tale conoscenza da parte dell’acquirente [OSCURATO:PERSONA]». 2. Il motivo è inammissibile. 2.1.L’art. 391-bis c.p.c. (correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione) prevede che «se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’art. 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4), la parte interessata può richiederne la correzione o la revocazione, con ricorso ai sensi degli articoli 365 seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 34193/2019 notificazione ovvero di 6 mesi dalla pubblicazione del provvedimento». 2.2. Per questa Corte, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass.,sez. 6-2, 10 giugno 2021, n. 16439). 3.Si è anche chiarito che l’errore di fatto deve essere contenuto in un determinato perimetro, sicché il confine va segnato, in modo chiaro, con riferimento alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l’errore di fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all’ipotesi della violazione (Cass., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., sez.un., 27 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 34193/2019 dicembre 2017, n. 30994). Resta, quindi, pacificamente esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investono direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30994). 3.1.Pertanto, la combinazione dell’art. 391 - bis e dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto sostanziale o processuale e l’errore di giudizio o di valutazione. Né, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 della Costituzione, della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali; sicché non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione (Cass., sez.un., 11 aprile 2018, n. 8984). Inoltre, con riferimento all’effettività della tutela giudiziaria, anche la giurisprudenza europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l’ordinata amministrazione della giustizia (Corte giust., 3 settembre 2009, Olimpiclub; 30 settembre 2003, Kobler; 16 marzo 2006, Kapferer); Corte EDU 28 luglio 1998, Omar c. Francia; 27 marzo 2014, Erfar-Avef c.Grecia; 3 luglio 2012, Radeva c. Bulgaria). Di qui la conclusione che il contenimento del rimedio revocatorio per le 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 34193/2019 decisioni di legittimità va ridotto ai soli casi di “sviste” o di “puri equivoci” senza che rilevino pretesi errori di valutazione (Corte cost., n. 17 del 1986; n. 36 del 1991; n. 207 del 2009; Cass., sez.un., n. 30994/2017). 4. Le ragioni di inammissibilitàdel motivo di ricorso sono dunque molteplici. 5.1. Anzitutto, il motivo di revocazione poggia sulla produzione di una perizia stragiudiziale redatta dall’Arch. Gibbini, dopo la formazione del giudicato, estranea completamente sia ai giudizi di merito, siaal successivo giudizio di legittimità. Costituisce, invece, principio consolidato di legittimità quello per cui l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bise 395, n. 4 c.p.c., deve riguardare gli «atti interni al giudizio di legittimità», che questa Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione(Cass., sez. 1, 22 ottobre 2018, n. 26643). 5.2. La sentenza impugnata, infatti, non ha compiuto un proprio accertamento, con riferimento al valore dell’immobile oggetto della compravendita, poi dichiarato inefficace con l’azione revocatoria del fallimento, ma si è limitata a ritenere corretto il ragionamento del giudice di merito sulla sussistenza della «sproporzione» tra il valore dell’immobile il prezzo pagato. Questa Corte, dunque, non disponeva di autonomi poteri di indagine, ma doveva attenersi ai fatti accertati 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 34193/2019 nel giudizio di merito, come risultanti dalla sentenza impugnata (Cass., sez. 1, 22 ottobre 2018, n. 26643, in motivazione). 6. Inoltre, è stato anche precisato che la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione può essere domandata solo ove sia dedotto che la decisione sia frutto di un errore di fatto che dia luogo ad un indiscutibile contrasto tra quanto in essa rappresentato e le oggettive risultanze degli atti processuali, sicché, tale impugnazione non è ammissibile qualora, per dimostrare detto errore, sia necessario produrre «documenti nuovi», non depositati nelle precedenti fasi di giudizio e non richiamati, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., con l'originario ricorso per cassazione(Cass., sez. 2, 6 giugno 2017); senza contare che, anche ove prodotta ritualmente all’interno del giudizio,non vi è alcun obbligo del giudice di merito di valutare la perizia stragiudiziale prodotta dalla parte e di tenerne conto della motivazione della sentenza (Cass., sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass., sez. 5, 27 dicembre 2018, n. 33503; Cass., sez. 3, 22 aprile 2009, n. 9551). 7. Inoltre, il ricorrente chiede una nuova rivalutazione degli elementi di fatto, già congruamente compiuta nei gradi di merito, e ritenuta corretta anche dal giudice di legittimità. Infatti, l 'errore revocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4, c. p.c., proponibile anche avverso le sentenze della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391- bis c.p.c. , deve consistere in una svista, in virtù della quale il giudicante afferma come sussistente un fatto chiaramente insussistente o viceversa, dovendo ritenersi inammissibile la censura finalizzata ad un riesame dell'apprezzamento del fatto e della decisione di diritto(Cass., sez. L., 26 giugno 2006, n. 14708). Nella specie, il ricorrente deduce, non già un errore di fatto, quale svista percettiva immediatamente percepibile, ma un errore di giudizio. 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 34193/2019 8. Altro profilo di inammissibilità è rappresentato dalla circostanza che il fatto, relativo alla determinazione del valore dell’immobile oggetto della compravendita, era risultato «controverso» tra le parti, che avevano incentrato le loro difese proprio sull’esatta determinazione di tale valore. Infatti, si è evidenziato che, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass., sez. 1, 4 aprile 2019, n. 9527; Cass., sez. 1, 15 dicembre 2011, n. 27094). 9. La questione relativa all’esistenza della presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente ex art. 67, primo comma, l.f., attiene, poi, all’errore di diritto, ed è quindi inammissibile in sede di revocazione ex art. 391-bis c.p.c., tanto più che la Corte, nella ordinanza impugnata, ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla scientia decoctionis, in quanto il ricorrente non aveva censurato l’effettiva ratio decidendi della motivazione della sentenza della Corte d’appello. 10. Con il secondo motivo di impugnazioneil ricorrente lamenta la «sussistenza del vizio revocatorio di cui all’art.395, primo comma, numeri 1 e 3, c.p.c.». Si reputa sussistente il dolo della controparte, in quanto il ricorrente, in buona fede, ha rispettato ed adempiuto a tutti gli oneri previsti contrattualmente, previo accordo con [OSCURATO:PERSONA]. Proprio la diversa rappresentazione della realtà prospettata 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio R.G. 34193/2019 ha indotto il giudice a non ritenere necessaria una CTU, che facesse chiarezza sull’iter procedimentale eseguito. 10.1. Il motivo è inammissibile. 10.2. Invero, l’art. 391 - ter c.p.c. (altri casi di revocazione ed opposizione di 3º) prevede che «il provvedimento con il quale la corte ha deciso la causa nel merito e, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma dell’art.395 e per opposizione di terzo». Pertanto, tale disposizione limita la possibilità impugnazione per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1,2,3 e 6, dell’art. 395 c.p.c., alle sole pronunce con cui la Corte di cassazione ha deciso la causa nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c.. 10.3. Si è ritenuto, infatti, che avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di cassazione non è ammissibile l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 3, c.p.c., questo mezzo essendo proponibile solo avverso la sentenza della Corte che abbia deciso la causa nel merito(Cass., sez. 6-2, 27 ottobre 2015, n. 21912). 11. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente, e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p