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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 luglio 2019

Cassazione n. 07893/2024

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13273/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in viale [OSCURATO:PERSONA] 118 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via G.G.

Belli n. 27 Pec: -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Pec: Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1930/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Cons.

ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] SpA(di seguito [OSCURATO:PERSONA]) allegando di aver acquistato da terzi su richiesta della società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) un immobile ad uso industriale e di aver successivamente stipulato con la medesima società un contratto di locazione finanziaria in base al quale la utilizzatrice avrebbe pagato un macrocanone al momento della stipula e successivi canoni mensili di locazione finanziaria, con atto di citazione del 29/10/2003 convenne davanti al Tribunale di Firenze la [OSCURATO:SOCIETA] per sentirnepronunciare la condanna alla restituzione dell’immobile, a seguito di risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa conseguente all’inadempimento da parte della utilizzatrice al l’obbligazione del pagamento dei canoni; l’attrice si riservò di agire in separata sede per quanto dovuto per interessi, penali e risarcimento dei danni; la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì in giudizio, eccepìche la società di leasing si era illegittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa avendo essa sempre adempiuto alle proprie obbligazioni, che gli ultimi pagamenti erano stati effettuati per suo conto da un soggetto terzo, sicchè la domanda andava rigettata; propose, in via riconvenzionale, la domanda di restituzione ex art. 1526 c.c. dei canoni versati,detratto l’equo compenso spettante alla società di leasingda determinarsi con CTU; il Tribunale di Firenze, disposta una CTU, preso atto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva restituito l’immobile, e qualificato il contratto quale leasing traslativo, dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale della [OSCURATO:PERSONA] e, in applicazione dell’art.1526 c.c., accolse la domandariconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA], condann ando la concedente al pagamento in suo favore della somma di € 323.364,60, oltre interessipari alla differenza tra l’importo dei canoni versati e l’equo compenso dovuto alla concedente nella misura stimata dal CTU; a seguito di appello principale di [OSCURATO:PERSONA] ed incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], nonché di un atto di intervento svolto ex art. 105 c.p.c. dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con cui il medesimo, dichiaratosi cessionario del credito di [OSCURATO:SOCIETA], limitatamente all’importo di € 263.107,95, aveva chiesto la condanna della concedente a corrispondere a lui direttamente l’importo dovutogli, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 31/7/2019, ha rigettato sia l’appello principale sia l’incidentale confermando la sentenza di prime cure e condannando [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’intervenuto cessionario [OSCURATO:PERSONA] , in luogo che alla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione,l’importo richiesto; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] SpA, quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] SpA a sua volta incorporante la [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; resistono [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione con distinti controricorsi;il primo ha depositato memoria; Considerato che: il primo motivo –illegittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013 n. 98, artt. da 62 a 72 di conversione con modificazioni del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 in relazione agli artt. 3 Cost. 25 Cost, comma 1, art.106 Cost. comma 2 e conseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione del Giudice ex art. 158 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 sul giudice ausiliario- è da disattendere per manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 62- 72 della l. n. 98 del 2013, in relazione all'art. 106, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la "temporanea tollerabilità costituzionale" per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017(Cass., 1, n. 15054 del 28/5/2021; Cass., 6-2, n. 32065 del 5/11/2021); con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione,in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la corte territoriale omesso di decidere sul contenuto del primo motivo di appello sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di gravame e per aver dichiarat o inammissibile l’eccezione di compensazione asseritamente sollevata solo in appello;lamenta che la Corte d’Appello, a fronte della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA] volta ad ottenere la restituzione dei canoni pagati, l’ avrebbe erroneamente interpretata quale “eccezione riconvenzionale”, così ponendo limiti all’ampliamento del thema decidendum ed escludendo di poter scrutinare l’eccezione di compensazione opposta da [OSCURATO:PERSONA] a fronte della avversa domanda riconvenzionale; impugna in particolare il capo di sentenza (p. 5) secondo cui , non avendo l’appellante chiesto in primo grado il risarcimento del danno ma essendosi limitata a chiedere il rilascio dell’immobile con riserva di chiedere il danno in separato giudizio e non avendo modificato tali conclusioni nei termini del 183 c.p.c. ed avendole piuttosto espressamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, la corte del gravame non poteva accogliere una domanda nuova sollevata solo in grado di appello in violazione dell’art. 345 c.p.c. e consistente nella valutazione attualizzata del valore complessivo dell’immobile, in quanto mancava, come riferito, in primo grado la domanda risarcitoria; quindi,in mancanza di detta domanda, l’originaria attrice non poteva eccepire in compensazione l’esistenza di un proprio controcredito; il motivo è infondato; la Corte d’appello, lungi dall’omettere pronuncia e dall’incorrere in un vizio ex art. 112 c.p.c. ha confermato la qualificazione del giudice di primo grado quale leasing traslativo con la conseguente applicazione dell’art. 1526 c.c., anche in considerazione del fatto che l’attrice non aveva svolto alcuna domanda risarcitoria; dunque non ha omesso la pronuncia sul motivo di appello ma l’ha scrutinata e rigettata così come,in mancanza di domanda risarcitoria, ha correttamente ritenuto violato l’art. 345 c.p.c. per avere l’appellante introdotto una domanda nuova solo in grado di appello;la pronuncia è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui al leasing traslativo stipulato prima della legge n. 124 del 2017 (il contratto in esame era del 2003) si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c. (Cass., U, n. 2061 del 28/1/2021; Cass., 3, n. 26531 del 30/9/2021); con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di decidere sul contenuto del secondo motivo d’appello, dichiarando inammissibili perché nuove le censure alla CTU espletata in primo grado; lamenta che la sentenza impugnata, sempre partendo dal presupposto della mancanza di una domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] in primo grad, ha ritenuto nuove ed ha pertanto considerato inammissibili le critiche alla CTU sul valore dell’immobile;al fine di dimostrare l’errore della Corte, [OSCURATO:PERSONA] riporta stralci delle censure già verbalizzate dal CTP; il motivoè infondato; la Corte d’Appello non ritiene nuove le censure alla CTU ma afferma che le stesse presuppongano una critica fondata sul mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, mai posta; la corte dà prova di conoscere gli atti processuali del primo grado ma ritiene che la censura sul valore dell’immobile sia stata correttamente disattesa dal giudice di primo grado perché nuova rispetto alla domanda introdotta con l’atto di citazione; dunque non vi è alcuna omessa pronuncia né alcuna violazione dell’art. 345 c.p.c.;in ogni caso la censura si limita a prospettare una mera contrapposizione tra la stima fatta dal CTU circa il valore dell’immobile e gli argomenti spesi dal CTPdi parte sicché la stessa ha natura fattuale; con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c., degli artt.112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di decidere sul contenuto del terzo motivo di appello con cui si faceva valere una clausola penale contenuta nell’art. 14 del contratto di leasing; il motivo è infondato.

La corte territoriale, lungi dall’omettere la pronuncia, ha esaminato l’eccezione sollevata dall’appellante e l’ha ritenuta inammissibile.

Ribadita l’applicabilità dell’art. 1526 c.c.

“l’eccezione dell’applicabilità della clausola convenzionale (art. 14 del contratto di leasing) risulta essere stata introdotta tardivamente dall’appellante ed introduce nel giudizio un nuovo tema di indagine.

Dunque anche questa è eccezione nuova ex art. 345 cpc ed in quanto tale inammissibile.

Nelle difese svolte dall’appellante in primo grado non si rinviene alcuna eccezione che riguardi la clausola penale né del resto la domanda attorea fa presupporre alcuna volontà di applicare tale clausola.

Dunque giustamente il giudice di primo grado non l’ha esaminata limitandosi ad applicare la disciplina generale”; la statuizione è corretta non ravvisandosi pertanto alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. né dell’art. 345 c.p.c. all’infondatezza di tutti i motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione; in complessivi € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13273/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in viale [OSCURATO:PERSONA] 118 Pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli n. 27 Pec: -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Pec: Pec: -controricorrente - avverso la sentenza n. 1930/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] SpA(di seguito [OSCURATO:PERSONA]) allegando di aver acquistato da terzi su richiesta della società [OSCURATO:SOCIETA] (di seguito [OSCURATO:SOCIETA]) un immobile ad uso industriale e di aver successivamente stipulato con la medesima società un contratto di locazione finanziaria in base al quale la utilizzatrice avrebbe pagato un macrocanone al momento della stipula e successivi canoni mensili di locazione finanziaria, con atto di citazione del 29/10/2003 convenne davanti al Tribunale di Firenze la [OSCURATO:SOCIETA] per sentirnepronunciare la condanna alla restituzione dell’immobile, a seguito di risoluzione del contratto per effetto della clausola risolutiva espressa conseguente all’inadempimento da parte della utilizzatrice al l’obbligazione del pagamento dei canoni; l’attrice si riservò di agire in separata sede per quanto dovuto per interessi, penali e risarcimento dei danni; la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì in giudizio, eccepìche la società di leasing si era illegittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa avendo essa sempre adempiuto alle proprie obbligazioni, che gli ultimi pagamenti erano stati effettuati per suo conto da un soggetto terzo, sicchè la domanda andava rigettata; propose, in via riconvenzionale, la domanda di restituzione ex art. 1526 c.c. dei canoni versati,detratto l’equo compenso spettante alla società di leasingda determinarsi con CTU; il Tribunale di Firenze, disposta una CTU, preso atto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva restituito l’immobile, e qualificato il contratto quale leasing traslativo, dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alla domanda principale della [OSCURATO:PERSONA] e, in applicazione dell’art.1526 c.c., accolse la domandariconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA], condann ando la concedente al pagamento in suo favore della somma di € 323.364,60, oltre interessipari alla differenza tra l’importo dei canoni versati e l’equo compenso dovuto alla concedente nella misura stimata dal CTU; a seguito di appello principale di [OSCURATO:PERSONA] ed incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], nonché di un atto di intervento svolto ex art. 105 c.p.c. dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con cui il medesimo, dichiaratosi cessionario del credito di [OSCURATO:SOCIETA], limitatamente all’importo di € 263.107,95, aveva chiesto la condanna della concedente a corrispondere a lui direttamente l’importo dovutogli, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza pubblicata in data 31/7/2019, ha rigettato sia l’appello principale sia l’incidentale confermando la sentenza di prime cure e condannando [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’intervenuto cessionario [OSCURATO:PERSONA] , in luogo che alla [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione,l’importo richiesto; avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] SpA, quale società incorporante [OSCURATO:PERSONA] SpA a sua volta incorporante la [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; resistono [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione con distinti controricorsi;il primo ha depositato memoria; Considerato che: il primo motivo –illegittimità costituzionale della L. 9 agosto 2013 n. 98, artt. da 62 a 72 di conversione con modificazioni del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 in relazione agli artt. 3 Cost. 25 Cost, comma 1, art.106 Cost. comma 2 e conseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione del Giudice ex art. 158 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 sul giudice ausiliario- è da disattendere per manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 62- 72 della l. n. 98 del 2013, in relazione all'art. 106, commi 1 e 2 Cost., nella parte in cui consentono la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello, atteso che la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2021, ha ritenuto la "temporanea tollerabilità costituzionale" per l'incidenza di concorrenti valori di rango costituzionale, della formazione dei collegi delle corti d'appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l'indipendenza e la terzietà anche di questi magistrati onorari, fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi contemplati dall'art. 32 del d. lgs. n. 116 del 2017(Cass., 1, n. 15054 del 28/5/2021; Cass., 6-2, n. 32065 del 5/11/2021); con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione,in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la corte territoriale omesso di decidere sul contenuto del primo motivo di appello sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di gravame e per aver dichiarat o inammissibile l’eccezione di compensazione asseritamente sollevata solo in appello;lamenta che la Corte d’Appello, a fronte della domanda riconvenzionale della [OSCURATO:SOCIETA] volta ad ottenere la restituzione dei canoni pagati, l’ avrebbe erroneamente interpretata quale “eccezione riconvenzionale”, così ponendo limiti all’ampliamento del thema decidendum ed escludendo di poter scrutinare l’eccezione di compensazione opposta da [OSCURATO:PERSONA] a fronte della avversa domanda riconvenzionale; impugna in particolare il capo di sentenza (p. 5) secondo cui , non avendo l’appellante chiesto in primo grado il risarcimento del danno ma essendosi limitata a chiedere il rilascio dell’immobile con riserva di chiedere il danno in separato giudizio e non avendo modificato tali conclusioni nei termini del 183 c.p.c. ed avendole piuttosto espressamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, la corte del gravame non poteva accogliere una domanda nuova sollevata solo in grado di appello in violazione dell’art. 345 c.p.c. e consistente nella valutazione attualizzata del valore complessivo dell’immobile, in quanto mancava, come riferito, in primo grado la domanda risarcitoria; quindi,in mancanza di detta domanda, l’originaria attrice non poteva eccepire in compensazione l’esistenza di un proprio controcredito; il motivo è infondato; la Corte d’appello, lungi dall’omettere pronuncia e dall’incorrere in un vizio ex art. 112 c.p.c. ha confermato la qualificazione del giudice di primo grado quale leasing traslativo con la conseguente applicazione dell’art. 1526 c.c., anche in considerazione del fatto che l’attrice non aveva svolto alcuna domanda risarcitoria; dunque non ha omesso la pronuncia sul motivo di appello ma l’ha scrutinata e rigettata così come,in mancanza di domanda risarcitoria, ha correttamente ritenuto violato l’art. 345 c.p.c. per avere l’appellante introdotto una domanda nuova solo in grado di appello;la pronuncia è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui al leasing traslativo stipulato prima della legge n. 124 del 2017 (il contratto in esame era del 2003) si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c. (Cass., U, n. 2061 del 28/1/2021; Cass., 3, n. 26531 del 30/9/2021); con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. degli artt. 112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di decidere sul contenuto del secondo motivo d’appello, dichiarando inammissibili perché nuove le censure alla CTU espletata in primo grado; lamenta che la sentenza impugnata, sempre partendo dal presupposto della mancanza di una domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] in primo grad, ha ritenuto nuove ed ha pertanto considerato inammissibili le critiche alla CTU sul valore dell’immobile;al fine di dimostrare l’errore della Corte, [OSCURATO:PERSONA] riporta stralci delle censure già verbalizzate dal CTP; il motivoè infondato; la Corte d’Appello non ritiene nuove le censure alla CTU ma afferma che le stesse presuppongano una critica fondata sul mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno, mai posta; la corte dà prova di conoscere gli atti processuali del primo grado ma ritiene che la censura sul valore dell’immobile sia stata correttamente disattesa dal giudice di primo grado perché nuova rispetto alla domanda introdotta con l’atto di citazione; dunque non vi è alcuna omessa pronuncia né alcuna violazione dell’art. 345 c.p.c.;in ogni caso la censura si limita a prospettare una mera contrapposizione tra la stima fatta dal CTU circa il valore dell’immobile e gli argomenti spesi dal CTPdi parte sicché la stessa ha natura fattuale; con il quarto motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 4 c.p.c., degli artt.112 e 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di decidere sul contenuto del terzo motivo di appello con cui si faceva valere una clausola penale contenuta nell’art. 14 del contratto di leasing; il motivo è infondato. La corte territoriale, lungi dall’omettere la pronuncia, ha esaminato l’eccezione sollevata dall’appellante e l’ha ritenuta inammissibile. Ribadita l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. “l’eccezione dell’applicabilità della clausola convenzionale (art. 14 del contratto di leasing) risulta essere stata introdotta tardivamente dall’appellante ed introduce nel giudizio un nuovo tema di indagine. Dunque anche questa è eccezione nuova ex art. 345 cpc ed in quanto tale inammissibile. Nelle difese svolte dall’appellante in primo grado non si rinviene alcuna eccezione che riguardi la clausola penale né del resto la domanda attorea fa presupporre alcuna volontà di applicare tale clausola. Dunque giustamente il giudice di primo grado non l’ha esaminata limitandosi ad applicare la disciplina generale”; la statuizione è corretta non ravvisandosi pertanto alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c. né dell’art. 345 c.p.c. all’infondatezza di tutti i motivi consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione; in complessivi € 9.200,00, di cui € 200,00 per esborsi , oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma de
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