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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49912/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marco ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata in punto trattamento sanzionatorio quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi del tutto generici, cui non sono correlate ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle richieste (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s rb [OSCURATO:PERSONA] ER1A 1 4 [OSCURATO:PERSONA] C.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Marco ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata in punto trattamento sanzionatorio quella del GUP del Tribunale cittadino di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi del tutto generici, cui non sono correlate ragioni in fatto e in diritto a sostegno delle richieste (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s rb [OSCURATO:PERSONA] ER1A 1 4 [OSCURATO:PERSONA] C.
Sentenza Cassazione n. 49912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris