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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30890/2025

Testo disponibile della fonte

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o del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi.

Deduce la difesa che nella informativa del 26/04/2021 si rappresentava che, attraverso l’esame delle movimentazioni finanziarie, i militari operanti avevano individuato le società coinvolte nella frode carosello, sicchè tutti gli atti di indagine compiuti, senza le garanzie del codice di rito, successivamente all’emersione di indizi di reato cristallizzati nella menzionata informativa erano da considerare inutilizzabili ai sensi dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

Aggiunge la difesa che tali attività erano costituite a) dal verbale di acquisizione documentale del 29/06/2021, b) dalla informativa di reato del 23/09/2021 relativa alla consultazione della banca dati S.I.V.A., c) dalla verifica fiscale del 17/03/2022, compendiata nel processo verbale di constatazione del 21/06/2022.

Pertanto, conclude il ricorrente, eliminando dal perimetro delle fonti di prova i documenti inutilizzabili, il materiale investigativo residuale, vale a dire la sola informativa di reato del 26/04/2021, è del tutto insufficiente ad integrare il fumus commissi delicti per sostenere il mantenimento del vincolo ablativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf.

Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto.

2. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.

2.1. L'eccezione di nullità per la mancanza di motivazione del periculum in mora del decreto di sequestro preventivo genetico non è proponibile con il procedimento di revoca e con l'appello cautelare reale ma solo con il riesame.

La questione è stata affrontata da questa stessa Sezione nella pronuncia n. 40181 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], State, che il Collegio condivide e cui intende dare continuità.

Si ricorda, in tale pronuncia, che il decreto di sequestro preventivo, privo della motivazione o dell'autonoma valutazione sul fumus commissi delicti o sul periculum in mora, è affetto da nullità generale a regime intermedio (cfr. in tal senso, in tema di misure cautelari personali, Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460).

Poiché la nullità concerne non un atto del procedimento «principale», bensì un atto del procedimento incidentale, il regime giuridico applicabile è quello dell'art. 182 cod. proc. pen., non quello ex art. 180 cod. proc. pen. che è costruito per le nullità di ordine generale che concernono il giudizio.

La parte che riceve il decreto genetico di sequestro preventivo viziato per la mancanza di motivazione assiste al compimento della nullità, mediante la notifica o il deposito dell'atto.

Poiché la nullità per la mancanza di motivazione non può essere rilevata prima della emissione del decreto, essa deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo, quindi dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale tale provvedimento sia impugnato.

Ai sensi dell’art. 182, comma 3, cod. proc. pen., il termine per rilevare o eccepire tale nullità è stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che successivamente l'eccezione non è più proponibile né la nullità può essere rilevata d'ufficio.

E’ stata poi richiamata la sentenza n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092, con la quale le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito i rapporti tra riesame e revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo, precisando che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione.

Le Sezioni Unite hanno, però, distinto l'ambito applicativo dei due istituti affermando che il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura.

La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare.

La verifica dei requisiti formali del decreto genetico, come quella sulla mancanza di motivazione, deve essere allora effettuata esclusivamente in sede di riesame.

La nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione deve, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame.

Non può, dunque, essere eccepita con l'istanza di revoca.

Secondo il condiviso orientamento, il Giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo deve motivare sulla persistenza del periculum in mora, proprio in risposta all'istanza e ciò anche se il decreto genetico sia privo di motivazione sul punto, ma l'eccezione di nullità non tempestivamente proposta non è più né proponibile né rilevabile d'ufficio.

In tal caso, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari non è integrativa del decreto genetico, ma concretizza la risposta all'istanza di revoca e come tale è impugnabile con l'appello cautelare reale, come nella fattispecie è accaduto.

2.2. Il Tribunale di Napoli, in ogni caso, dopo aver rilevato l’intervenuta preclusione del giudicato cautelare, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame con pronuncia di questa Sezione n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752, ed aver quindi precisato di soffermare l’attenzione sui soli elementi nuovi e/o sopravvenuti, ha spiegato e chiarito perché gli elementi nuovi dedotti non potessero incidere sulla misura cautelare in essere, precisando, infine, quanto alla richiesta di dissequestro parziale finalizzata a consentire alla società di continuare ad operare sul mercato, come non vi sarebbe alcuna garanzia che le somme fossero utilizzate per le finalità manifestate, “somme che invece potrebbero essere facilmente dismesse, con pregiudizio della pretesa erariale che la misura cautelare cerca di scongiurare”.

Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica della perdurante legittimità del sequestro, senza che la motivazione possa considerarsi mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragione della genericità delle doglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase.

3. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato orientamento secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; nello stesso senso, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; e, da ult., Sez. 3, n. 3733 del 22/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

Deve allora essere rimarcata la genericità del motivo di ricorso nella parte in cui non è stato assolto l'onere difensivo di fornire la c.d. prova di resistenza, ovverosia la specificazione di quali elementi di prova sarebbero stati utilizzati indebitamente a fini probatori e la decisività di dette parti ai fini della decisione cautelare sulla sussistenza del fumus commissi delicti, ciò a fronte di una ordinanza impugnata che, alle pagine 2 e 3, ha dettagliatamente richiamato gli elementi di valutazione posti a fondamento delle contestazioni mosse alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel provvedimento genetico.

Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure difensive sullo specifico punto.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. Deduce la difesa che nella informativa del 26/04/2021 si rappresentava che, attraverso l’esame delle movimentazioni finanziarie, i militari operanti avevano individuato le società coinvolte nella frode carosello, sicchè tutti gli atti di indagine compiuti, senza le garanzie del codice di rito, successivamente all’emersione di indizi di reato cristallizzati nella menzionata informativa erano da considerare inutilizzabili ai sensi dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Aggiunge la difesa che tali attività erano costituite a) dal verbale di acquisizione documentale del 29/06/2021, b) dalla informativa di reato del 23/09/2021 relativa alla consultazione della banca dati S.I.V.A., c) dalla verifica fiscale del 17/03/2022, compendiata nel processo verbale di constatazione del 21/06/2022. Pertanto, conclude il ricorrente, eliminando dal perimetro delle fonti di prova i documenti inutilizzabili, il materiale investigativo residuale, vale a dire la sola informativa di reato del 26/04/2021, è del tutto insufficiente ad integrare il fumus commissi delicti per sostenere il mantenimento del vincolo ablativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez.2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. 2. Tanto premesso, il primo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. 2.1. L'eccezione di nullità per la mancanza di motivazione del periculum in mora del decreto di sequestro preventivo genetico non è proponibile con il procedimento di revoca e con l'appello cautelare reale ma solo con il riesame. La questione è stata affrontata da questa stessa Sezione nella pronuncia n. 40181 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], State, che il Collegio condivide e cui intende dare continuità. Si ricorda, in tale pronuncia, che il decreto di sequestro preventivo, privo della motivazione o dell'autonoma valutazione sul fumus commissi delicti o sul periculum in mora, è affetto da nullità generale a regime intermedio (cfr. in tal senso, in tema di misure cautelari personali, Sez. 3, n. 41786 del 26/10/2021, Gabbianelli, Rv. 282460). Poiché la nullità concerne non un atto del procedimento «principale», bensì un atto del procedimento incidentale, il regime giuridico applicabile è quello dell'art. 182 cod. proc. pen., non quello ex art. 180 cod. proc. pen. che è costruito per le nullità di ordine generale che concernono il giudizio. La parte che riceve il decreto genetico di sequestro preventivo viziato per la mancanza di motivazione assiste al compimento della nullità, mediante la notifica o il deposito dell'atto. Poiché la nullità per la mancanza di motivazione non può essere rilevata prima della emissione del decreto, essa deve essere necessariamente rilevata o dedotta immediatamente dopo, quindi dinanzi al Tribunale del riesame avanti al quale tale provvedimento sia impugnato. Ai sensi dell’art. 182, comma 3, cod. proc. pen., il termine per rilevare o eccepire tale nullità è stabilito a pena di decadenza, con la conseguenza che successivamente l'eccezione non è più proponibile né la nullità può essere rilevata d'ufficio. E’ stata poi richiamata la sentenza n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092, con la quale le Sezioni Unite hanno nuovamente ribadito i rapporti tra riesame e revoca del provvedimento genetico di sequestro preventivo, precisando che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione. Le Sezioni Unite hanno, però, distinto l'ambito applicativo dei due istituti affermando che il riesame ha la funzione di consentire al giudice dell'impugnazione, entro termini perentori a pena di decadenza, una verifica dell'atto nei suoi aspetti formali e sostanziali, riferiti alla genesi della misura. La revoca attiene al riscontro, senza limiti temporali, dei soli profili sostanziali ed ha la funzione di adeguare la situazione cautelare in seguito sia alla verifica di eventuali carenze di valutazione circa la sussistenza originaria dei presupposti, sia all'oggettivo accadimento di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare. La verifica dei requisiti formali del decreto genetico, come quella sulla mancanza di motivazione, deve essere allora effettuata esclusivamente in sede di riesame. La nullità del decreto genetico per mancanza di motivazione o di autonoma valutazione deve, pertanto, essere dedotta, a pena di decadenza, con la richiesta di riesame. Non può, dunque, essere eccepita con l'istanza di revoca. Secondo il condiviso orientamento, il Giudice per le indagini preliminari che rigetti l'istanza di revoca del decreto di sequestro preventivo deve motivare sulla persistenza del periculum in mora, proprio in risposta all'istanza e ciò anche se il decreto genetico sia privo di motivazione sul punto, ma l'eccezione di nullità non tempestivamente proposta non è più né proponibile né rilevabile d'ufficio. In tal caso, la motivazione del Giudice per le indagini preliminari non è integrativa del decreto genetico, ma concretizza la risposta all'istanza di revoca e come tale è impugnabile con l'appello cautelare reale, come nella fattispecie è accaduto. 2.2. Il Tribunale di Napoli, in ogni caso, dopo aver rilevato l’intervenuta preclusione del giudicato cautelare, essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ordinanza del Tribunale del riesame con pronuncia di questa Sezione n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752, ed aver quindi precisato di soffermare l’attenzione sui soli elementi nuovi e/o sopravvenuti, ha spiegato e chiarito perché gli elementi nuovi dedotti non potessero incidere sulla misura cautelare in essere, precisando, infine, quanto alla richiesta di dissequestro parziale finalizzata a consentire alla società di continuare ad operare sul mercato, come non vi sarebbe alcuna garanzia che le somme fossero utilizzate per le finalità manifestate, “somme che invece potrebbero essere facilmente dismesse, con pregiudizio della pretesa erariale che la misura cautelare cerca di scongiurare”. Emerge, in definitiva, uno sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato tale da far ritenere come il Tribunale non sia venuto meno all’obbligo di esaustiva verifica della perdurante legittimità del sequestro, senza che la motivazione possa considerarsi mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, anche in ragione della genericità delle doglianze mosse sul punto e delle valutazioni tipiche di questa fase. 3. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è manifestamente infondato, dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato orientamento secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; nello stesso senso, Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303; e, da ult., Sez. 3, n. 3733 del 22/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Deve allora essere rimarcata la genericità del motivo di ricorso nella parte in cui non è stato assolto l'onere difensivo di fornire la c.d. prova di resistenza, ovverosia la specificazione di quali elementi di prova sarebbero stati utilizzati indebitamente a fini probatori e la decisività di dette parti ai fini della decisione cautelare sulla sussistenza del fumus commissi delicti, ciò a fronte di una ordinanza impugnata che, alle pagine 2 e 3, ha dettagliatamente richiamato gli elementi di valutazione posti a fondamento delle contestazioni mosse alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel provvedimento genetico. Ne consegue la manifesta infondatezza delle censure difensive sullo specifico punto. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come
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