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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021

Cassazione n. 38581/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 29/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 02/02/2046, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628, comma 2, cod. pen.

Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 628 cod. pen., e vizio di motivazione per l'errata qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi di rapina impropria, pur in presenza di un apprezzabile intervallo di tempo tra il momento della sottrazione e quello della reazione violenta da parte dell'imputato; con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perché generico, oltre che manifestamente infondato: quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha messo in evidenza come, considerando l'oggetto della sottrazione e le modalità del controllo che aveva indotto a porre in essere le condotte violente descritte nell'imputazione, le azioni di sottrazione e successiva violenza dovessero ritenersi collegate tra loro in stretta connessione temporale e logica, alla stregua delle nozioni di flagranza e quasi flagranza, sicché correttamente andava affermata la qualificazione del fatto quale ipotesi di rapina impropria (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171; Sez. 6, n. 39924 del 16/10/2008, Aasoul, Rv. 242412).

Il secondo motivo è del tutto generico nella deduzione del vizio della motivazione, che ha invece evidenziato i numerosi precedenti penali e un ulteriore episodio di furto successivo ai fatti oggetto di addebito ritenendoli ostativi alla concessione delle invocate attenuanti, così applicando in modo corretto le indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo le quali nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 29/05/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 02/02/2046, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 628, comma 2, cod. pen. Propone ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 628 cod. pen., e vizio di motivazione per l'errata qualificazione giuridica del fatto quale ipotesi di rapina impropria, pur in presenza di un apprezzabile intervallo di tempo tra il momento della sottrazione e quello della reazione violenta da parte dell'imputato; con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché generico, oltre che manifestamente infondato: quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha messo in evidenza come, considerando l'oggetto della sottrazione e le modalità del controllo che aveva indotto a porre in essere le condotte violente descritte nell'imputazione, le azioni di sottrazione e successiva violenza dovessero ritenersi collegate tra loro in stretta connessione temporale e logica, alla stregua delle nozioni di flagranza e quasi flagranza, sicché correttamente andava affermata la qualificazione del fatto quale ipotesi di rapina impropria (Sez. 2, n. 40421 del 26/06/2012, Zappalà, Rv. 254171; Sez. 6, n. 39924 del 16/10/2008, Aasoul, Rv. 242412). Il secondo motivo è del tutto generico nella deduzione del vizio della motivazione, che ha invece evidenziato i numerosi precedenti penali e un ulteriore episodio di furto successivo ai fatti oggetto di addebito ritenendoli ostativi alla concessione delle invocate attenuanti, così applicando in modo corretto le indicazioni della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo le quali nel valutare la concessione delle attenuanti generiche «il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato)» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; nello stesso senso anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 03; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]